Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il pubblico ministero presso il tribunale di Pordenone impugna l’ordinanza del gip presso il medesimo tribunale con la quale è stata respinta la richiesta di archiviazione, con ordine di procedere ad assumere a sommarie informazioni il querelante e ad assumere l’interrogatorio dell’indagato, qualora lo stesso intenda sottoporvisi. Ritiene il pubblico ministero che il provvedimento sia abnorme nella parte in cui ordina di eseguire l’interrogatorio dell’indagato, in quanto l’interrogatorio non è mezzo di indagine, ma uno strumento di garanzia e di difesa.
Il procuratore generale ritiene il provvedimento non autonomamente ricorribile, in quanto atto di impulso (cfr. cassazione sezione seconda 20 aprile 2001 numero 22.625); in secondo luogo ritiene che il provvedimento del gip di Pordenone non sia affatto abnorme in quanto il cattivo esercizio del suo potere può semmai sfociare in un atto illegittimo, ma non in un atto abnorme. Inoltre, afferma il procuratore generale che la natura dell’interrogatorio quale strumento di difesa dell’indagato non ne esclude la concomitante natura di atto di indagine, tale essendo qualsiasi atto destinato ad acquisire ulteriori conoscenze utili ai fini delle determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale. Conclude, pertanto, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso si fonda su una giurisprudenza consolidata di questa corte e deve dunque essere accolto per la parte in cui ordina al pubblico ministero di procedere all’interrogatorio dell’imputato; in argomento si vedano Sez. 5, Sentenza n. 2293 del 14/05/1999 Cc. (dep. 09/06/1999) Rv. 213733: "E’ abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nell’ipotesi in cui non accolga la richiesta di archiviazione e ritenga necessarie nuove indagini a seguito di udienza camerale, indichi al pubblico ministero l’interrogatorio dell’indagato, quale atto d’indagine, attesochè l’ordinanza con cui si richiedono nuove indagini, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 4, presuppone che allo stato emergano elementi tali da non poter escludere ipotesi di reato a carico dell’imputato ma tuttavia insufficienti per poterlo configurare"; Sez. 6, Sentenza n. 1783 del 19/12/2005 Cc. (dep. 17/01/2006) Rv. 233388: "Nell’ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove indagini, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 4, deve ritenersi abnorme e quindi impugnabile in cassazione il provvedimento con cui si indichi al P.M. lo svolgimento dell’interrogatorio dell’indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì soltanto una garanzia difensiva";
Sez. 3, Sentenza n. 23930 del 27/05/2010 Cc. (dep. 22/06/2010 ) Rv.
247875: "E’ affetta da abnormità l’ordinanza con cui il Giudice, in esito all’udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M., tra le ulteriori indagini necessarie, anche l’interrogatorio dell’indagato, non essendo tale atto un mezzo d’indagine ma uno strumento di garanzia e di difesa. (In motivazione la Corte ha precisato che l’accertamento positivo di un elemento della fattispecie penale non può essere rimesso alle dichiarazioni dell’indagato, non avendo quest’ultimo alcun dovere di accusarsi o discolparsi o di fornire elementi di riscontro alle tesi dell’accusa).
Secondo l’insegnamento di questa Corte, l’accertamento positivo di un elemento della fattispecie penale ipotizzata non può essere rimesso alle dichiarazioni dell’indagato, il quale non ha alcun dovere di accusarsi o di discolparsi o di fornire elementi di riscontro alla tesi dell’accusa. D’altra parte, nella fase delle indagini preliminari il sistema contempla l’interrogatorio dell’indagato come strumento di garanzia dopo l’arresto del medesimo dopo cioè che a suo carico siano emersi gravi indizi. Il provvedimento con il quale il giudice non accolga la richiesta del pubblico ministero e ritenga necessarie nuove indagini a seguito dell’udienza camerale presuppone che emergano elementi tali da non potere escludere il reato ipotizzato, ma tuttavia insufficienti per configurarlo. E’ quindi contraddittorio il provvedimento del giudice che da un lato disponga un supplemento d’indagine perchè non è in grado di decidere sulla infondatezza o fondatezza della notizia di reato – ipotesi quest’ultima che avrebbe comportato l’invito a formulare l’imputazione – e, dall’altro, disponga l’espletamento di un atto (interrogatorio dell’indagato) che in base all’ordinamento presuppone la formulazione dell’imputazione e la sussistenza di gravi indizi (cfr. Cass. n. 1783 del 2006; 9 giugno 1999 rv 2134733).
Per le considerazioni svolte il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio limitatamente all’indicazione, tra le altre indagini, dell’interrogatorio dell’indagato, mentre va confermato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha indicato, come ulteriore indagine del pubblico ministero, l’interrogatorio dell’indagato e rigetta il ricorso nel resto.
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