Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-09-2011) 29-11-2011, n. 44101

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 4-10-2010 il Giudice Monocratico del Tribunale di Taranto riformava parzialmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace del luogo in data 30/9/2008 appellata da D.L., condannata dal primo Giudice per reati di cui agli artt. 612 e 594 c.p., commessi ai danni di D.B. – ritenendo applicabile l’esimente di cui all’art. 599 c.p. e pertanto assolveva l’imputata dal reato di cui all’art. 594 c.p. ritenendola non punibile, e per l’effetto riduceva la pena ad Euro 260,00 di multa, confermando nel resto le statuizioni del primo Giudice.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la persona offesa – a mezzo del procuratore speciale, deducendo:

1 – la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all’art. 192 CPP,e la violazione dell’art. 599 c.p..

A riguardo evidenziava che il Giudice di appello aveva ritenuto sussistente l’esimente di cui all’art. 599 c.p., che non era stata richiesta nei motivi di impugnazione – in base a mera ipotesi,formulata in termini dubitativi oltre che in assenza di elementi idonei a sostenere la reciprocità delle ingiurie,circostanza che non risultava rilevabile neanche dalle dichiarazioni dell’imputata. In tal senso la ricorrente riteneva violato il disposto dell’art. 192 c.p.p..

2 – Con il secondo motivo deduceva che il Giudice di appello,aveva omesso di condannare l’imputata alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile,richiamando sentenza di questa Corte sull’argomento (Sez. 5^ del 17.12.2008, n. 46.453, per cui la condanna consegue anche ai casi di parziale riforma della sentenza di primo grado.) Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Altro ricorso risultava proposto dall’imputata, D.L., a mezzo del difensore.

Deduceva la ricorrente la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per la illogicità e contraddittorietà della motivazione.

A riguardo evidenziava che il Giudice di Appello aveva riformato parzialmente la sentenza, assolvendo l’imputata solo dal reato di cui all’art. 594 c.p., e d’altra parte aveva omesso di pronunziarsi in ordine alla congruità della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, limitandosi a confermare le restanti pattuizioni di cui all’impugnata sentenza riducendo la pena ad Euro 260,00 di multa.

La ricorrente rilevava che era illogica la statuizione di lasciare immutata l’entità del risarcimento, pur essendo stata ridotta la pena per l’assoluzione da uno dei reati ascrittile.

In secondo luogo deduceva contraddittorietà della motivazione quanto alla valutazione di attendibilità della persona offesa,e richiamava a sostegno della censura quanto dichiarato dalla teste C., rilevando che costei si trovava a distanza dal luogo in cui era avvenuto l’episodio, e dunque non era in grado di vedere quanto si sarebbe verificato.

Infine rilevava che il Giudice aveva omesso di valutare la idoneità della condotta a costituire minaccia.

Altro ricorso veniva proposto infine dal PG. presso la Corte di Appello di Taranto, deducendo:

1 – la violazione degli art. 192 c.p.p. e art. 599 c.p..

Rilevava al riguardo che il Giudice aveva fondato l’applicazione della esimente di cui all’art. 599 c.p. su mere congetture, senza far riferimento alle risultanze processuali.

Pertanto concludeva chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.

La Corte rileva che devono ritenersi dotate di fondamento le censure formulate dalla ricorrente D.B., e dal PG. presso la Corte di Appello per ciò che concerne la illogicità della motivazione con la quale il Giudice di Appello si è pronunziato in merito alla imputazione di cui all’art. 594 c.p. ritenendo l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 599 c.p..

Al riguardo, infatti, come correttamente evidenziato nei due ricorsi,non si comprenderai testo della sentenza impugnata, in base a quali risultanze probatorie sia emersa la situazione di reciprocità delle ingiurie,e quindi la configurabilità della condizione per applicare l’art. 599 c.p., tenuto conto che – sia pure nell’esercizio del potere discrezionale, nell’affermare l’applicabilità della esimente, (che, secondo giurisprudenza – Sez. 5^ 22/3/1988, n.3761, Dell’Acqua – implica la rinunzia dello Stato alla potestà punitiva-)- il giudice è tenuto a rendere motivazione pertinente al caso concreto sulla esistenza della condotta idonea a configurare la reciprocità delle offese per i protagonisti del fatto contestato ai sensi dell’art. 594 c.p.. Peraltro si rivela ugualmente fondata la censura formulata dall’imputata,ove deduce l’omessa valutazione delle richieste riguardanti le statuizioni civili, pur avendo l’appellante avanzato specifica richiesta, con i motivi di impugnazione, di una diminuzione delle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni.

Sul punto,invero,la sentenza non risulta dotata di motivazione, essendo state genericamente confermate le ulteriori statuizioni del primo giudice,peraltro a seguito della assoluzione per uno dei reati ascritti all’imputata.

Diversamente devono ritenersi prive di fondamento le deduzioni difensive espresse censurando la valutazione di attendibilità della persona offesa,ed il riferimento alla deposizione di teste che conferma le dichiarazioni accusatone. Va infatti annoverata giurisprudenza di questa Corte-Sez. 3^,5/4/2007, n. 14182, per cui – La deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere pure da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta a un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva di chi l’ha resa.

Nè si pone validamente la censura inerente alla carenza della motivazione inerente all’idoneità della condotta a costituire una minaccia nei confronti della persona offesa, trattandosi di censura generica.

Va peraltro evidenziato che la sentenza di primo grado, conteneva specifica motivazione sul punto,citando la deposizione della querelante,e la sentenza di appello resta valida per implicito richiamo alla corretta valutazione che il primo giudice aveva effettuato delle dichiarazioni della persona offesa.

In conclusione la Corte ritiene di dovere pronunziare l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al delitto di cui all’art. 594 c.p. e nel punto relativo alle statuizioni civili,con rinvio al competente Tribunale di Taranto per nuovo giudizio.

Il ricorso dell’imputata va nel resto rigettato,e la stessa ricorrente va condannata come per legge alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla costituita Parte civile,che vengono liquidate in complessivi Euro 2.000,oltre accessori.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata nel capo relativo al delitto di cui all’art. 594 c.p. e nel punto relativo alle statuizioni civili e rinvia per nuovo giudizio su di essi al Tribunale di Taranto. Rigetta nel resto il ricorso della D.L.,che condanna alla rifusione alla parte civile delle spese e compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00,oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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