Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 19-06-2012, n. 10076

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Roma, in epigrafe indicato, nella parte in cui ha riconosciuto in favore di V. G. e delle altre persone indicate in epigrafe, tutte agenti in qualità di eredi, la somma di Euro 4.000,00 per ciascun gruppo ereditario (con ripartizione interna pro quota) a titolo di equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del giudizio instaurato nel dicembre 1993 avanti al Pretore di Napoli (anche) dai rispettivi danti causa, proseguito in appello e definito da questa Corte di Cassazione nel dicembre 2006;

che resiste con controricorso la sola R.M.P., mentre gli altri intimati non hanno depositato difese;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto preliminarmente che non merita accoglimento l’eccezione, genericamente sollevata dalla R., di inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che la notifica del ricorso presso il domicilio eletto risulta tempestivamente inoltrata il 20 dicembre 2010 essendo il giorno precedente festivo (il decreto impugnato era stato notificato il 20 ottobre 2010), e l’iscrizione a ruolo della causa è avvenuta il 30 dicembre successivo, quindi nel termine di cui all’art. 329 c.p.c., comma 1;

che meritano invece accoglimento i tre motivi motivo di ricorso (da esaminare congiuntamente attesa la loro stretta connessione), con i quali si denuncia vizio di motivazione e violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 e 75 c.p.c.) per non avere la Corte di merito considerato che le controparti – ivi compresa R.M.P. – hanno chiesto l’equa riparazione, come risulta dallo stesso decreto impugnato, solo nella qualità di eredi dei rispettivi danti causa, deceduti nel corso del giudizio; e quindi che l’indennizzo doveva essere calcolato solo con riferimento alla durata del giudizio sino al decesso dei rispettivi danti causa e non per l’intera durata;

che, in effetti, dall’esame del decreto impugnato risulta che tale principio non è stato applicato dalla Corte di Roma, che in tal modo ha anche provveduto ultrapetita;

che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, in caso di morte di una parte, gli eredi, in quanto tali, acquisiscono per successione il diritto all’indennizzo maturato dal de cuius per l’irragionevole protrazione di un processo che lo vide parte anche prima della entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, mentre, per il periodo successivo alla morte della parte originaria, il diritto all’indennizzo spetta loro, in proprio, solo dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, abbiano assunto la qualità di parte, e, in tal caso, solo ove la fase successiva del processo si protragga in misura irragionevole (cfr. ex multis Cass. n. 2752/11; n. 23416/09;

n. 2983/08; n. 23939/06);

che, pertanto, il decreto impugnato, avendo riconosciuto agli odierni intimati un indennizzo calcolato sull’intera durata del giudizio, deve essere cassato, con rinvio della causa alla Corte territoriale, la quale procederà ad un nuovo esame delle domande degli odierni intimati attenendosi ai principi sopra esposti, e regolando anche le spese di questo grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^-1 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2012

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