Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. L.G. ha chiesto, con ricorso del 20 gennaio 1984, alla sezione giurisdizionale perle pensioni di guerra della Corte dei Conti, l’aumento della pensione di reversibilità. La causa è stata trasferita alla sezione giurisdizionale della Campania, a cui la L. ha presentato istanza di prosecuzione del giudizio in data 12 dicembre 2005, ed è stata decisa con sentenza n. 2544/2006.
2. Con ricorso del 28 febbraio 2008 la L. ha chiesto l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo.
3. La Corte di appello di Napoli ha respinto il ricorso rilevando che non risultava proposta nel lunghissimo corso del giudizio alcuna istanza intesa a manifestare il perdurante interesse alla decisione del ricorso e ritenendo che su tale presupposto doveva escludersi la sussistenza di una situazione di disagio a carico della ricorrente.
4. Ricorre per cassazione la L. che si affida a due motivi di impugnazione: a) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della C.E.D.U. La ricorrente sostiene la irrilevanza della presentazione di istanze sollecitatorie; b) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, in relazione all’art. 6 paragrafo 1 della C.E.D.U. La ricorrente ritiene disatteso il principio della normale produzione del danno non patrimoniale, per effetto della durata irragionevole del processo, dalla decisione della Corte basata su una valutazione della fondatezza del giudizio presupposto contraria ai criteri della giurisprudenza di legittimità.
5. Si difende con controricorso il Ministero.
Motivi della decisione
6. Il ricorso è fondato.
7. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 14753 del 18 giugno 2010) la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, è riscontrabile davanti al giudice amministrativo con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che la decorrenza del termine di ragionevole durata possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo o alla ritardata presentazione di essa, atteso che tale evenienza può incidere esclusivamente sulla determinazione dell’indennità spettante, ai sensi dell’art. 2056 cod. civ., all’avente diritto, come ribadito dai più recenti orientamenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Decisione Volta et autres C. Italia del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010), secondo i quali è possibile al giudice nazionale modulare la quantificazione del risarcimento in considerazione della peculiarità del caso e scendere al di sotto dell’importo di mille Euro normalmente liquidate se la applicazione della misura indennitaria ridotta si riferisca a tutto il corso del procedimento.
8.Nella specie ciò comporta una determinazione dell’equa riparazione secondo il parametro utilizzato da questa Corte, in casi analoghi, di 500 Euro per ogni anno di durata del procedimento. Il ricorso va pertanto accolto con condanna del Ministero al pagamento della complessiva somma di 11.500 Euro, a titolo di equa riparazione per la durata non ragionevole del procedimento, con interessi dalla domanda, avendo riguardo al complessivo periodo intercorrente fra la presentazione del ricorso del 20 gennaio 1984 alla Corte dei Conti e la definizione del giudizio a seguito della sentenza pronunciata il 4 dicembre 2006 precedentemente alla data (28 febbraio 2008) di proposizione della domanda di equa riparazione.
9. Le spese del giudizio di merito e di cassazione vanno poste a carico del Ministero.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di equa riparazione della somma di 11.500 Euro, con interessi dalla domanda, e al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in 1.140 Euro complessivi di cui 50 per spese, 600 per diritti e 490 per onorari e del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 965 Euro, di cui 100 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.