Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 19-06-2012, n. 10065 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.G. ha impugnato, con ricorso del 23 giugno 1994, davanti al T.A.R. della Campania, una delibera della Giunta regionale campana che autorizzava il recupero di somme ritenute dall’amministrazione regionale come indebitamente percepite dalla G.. Il giudizio era ancora in corso al momento della proposizione della domanda di equa riparazione proposta dalla G. con ricorso del 22 luglio 2008.

2. La Corte di appello di Napoli ha respinto la domanda rilevando la mancata proposizione dell’istanza di prelievo che ha interpretato come un chiaro sintomo della consapevolezza della infondatezza della domanda.

3. Ricorre per cassazione la G. affidandosi a due motivi di impugnazione: a) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., art. 2697 c.c.; b) insufficiente e illogica motivazione nonchè violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, quanto al rilievo di ufficio della mancata presentazione dell’istanza di prelievo, circostanza che comunque non può paralizzare il diritto alla durata ragionevole del processo.

4. Non svolge difese il Ministero.

Motivi della decisione

5. Il ricorso è fondato.

6. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sezione T, n. 14753 del 18 giugno 2010) la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, è riscontrabile davanti al giudice amministrativo con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che la decorrenza del termine di ragionevole durata possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo o alla ritardata presentazione di essa, atteso che tale evenienza può incidere esclusivamente sulla determinazione dell’indennità spettante, ai sensi dell’art. 2056 cod. civ., all’avente diritto, come ribadito dai più recenti orientamenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Decisione Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010), secondo i quali è possibile al giudice nazionale modulare la quantificazione del risarcimento in considerazione della peculiarità del caso e scendere al di sotto dell’importo di mille Euro normalmente liquidate se la applicazione della misura indennitaria ridotta si riferisca a tutto il corso del procedimento.

7. Nella specie ciò comporta una determinazione dell’equa riparazione secondo il parametro utilizzato da questa Corte, in casi analoghi, di 500 Euro per ogni anno di durata del procedimento. Il ricorso va pertanto accolto con condanna del Ministero al pagamento della complessiva somma di 7.040 Euro, a titolo di equa riparazione per la durata non ragionevole del procedimento, con interessi dalla domanda, avendo riguardo al complessivo periodo intercorrente fra la presentazione del ricorso del 23 giugno 1994 al T.A.R. e quella della domanda di equa riparazione del 22 luglio 2008.

8. Le spese del giudizio di merito e di cassazione vanno poste a carico del Ministero.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di equa riparazione della somma di 7.040 Euro, con interessi dalla domanda e al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in 1.140 Euro complessivi di cui 50 per spese, 600 per diritti e 490 per onorari e del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 965 Euro, di cui 100 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2012

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