Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il giorno 10 dicembre 1999 in Roma, lungo la strada (OMISSIS) in direzione di (OMISSIS) avveniva uno scontro tra l’auto Wolksvagen Golf condotta da R. R., proprietà di Ro.Ri., assicurata Toro Assicurazioni, e il ciclomotore Piaggio condotto da C. M. che cadeva a terra e riportava trauma cranico con frattura cranica e varie ferite e contusioni.
2. Con citazione dinanzi al Tribunale di Siena il C. conveniva la R.R., il proprietario e l’assicuratrice e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità esclusiva della conducente dell’auto,che si era immessa sulla strada uscendo da un parcheggio,senza dare la precedenza.
3. Il Tribunale, con sentenza del 11 luglio 2003 riteneva paritario il concorso di colpa dei due conducenti e condannava i convenuti in solido a risarcire i danni al C..
4. La decisione era appellata dal C. in punto di concorso di colpa e in punto di omessa liquidazione di danni per spese di ricovero ospedaliero e di intervento chirurgico e in relazione alla ridotta liquidazione dei danni subiti dal motorino; hanno resistito le controparti appellate chiedendo il rigetto del gravame.
5. La Corte di appello di Firenze,con sentenza del 21 febbraio 2008 ha confermato la decisione del Tribunale di Siena condannando l’appellante alle spese del grado.
6. Contro la decisione ricorre il C. deducendo quattro motivi di censura, non resistono le controparti.
La parte ricorrente ha proposto istanza di trattazione ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 26.
Motivi della decisione
7. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, i quali ratione temporis seguono il regime dei quesiti.
Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.
7.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO motivo si deduce error in iudcando per la violazione degli artt. 228 e sgg c.p.c., art. 230 c.p.c. e dell’art. 3730 c.c. in tema di confessione.
La tesi è che la ricostruzione della dinamica dello incidente si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla R. in sede di interrogatorio formale, sostenendosi che la stessa dopo avere risposto ai capitoli articolati dal C. aveva aggiunto una nuova circostanza, relativa alla presenza del segnalatore direzionale acceso da parte del conducente del ciclomotore, che indicava una intenzione di svolta nell’area del parcheggio.
Il quesito, a ff 7 è proposto nei seguenti termini: "dica la Corte se lo aver desunto dall’interrogatorio formale della parte interrogata elementi di prova a suo favore, costituisca violazione o falsa applicazione del disposto di cui allo art. 228 e seguenti c.p.c. e se la sentenza gravata sia incorsa in tale violazione".
Nel SECONDO motivo si deduce error in iudicando per violazione dell’art. 2054 c.c. sul rilievo che la presunzione di colpa ha carattere sussidiario e che la dinamica dello incidente, confermata dai rilievi dei CC di Siena e dalle dichiarazioni spontanee rese dalla R., rendevano evidente che la stessa si era assunta la responsabilità esclusiva del sinistro. Il termine è il quesito a ff.9.
Nel TERZO motivo si deduce il vizio della motivazione circa il concorso di colpa per avere il giudice di appello ignorato le prove contrarie offerte dal C., formulando un quesito che attiene alla mancata valutazione delle prove a carico della R..
Nel QUARTO motivo si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova di cui allo art. 2967 c.c.. Manca tuttavia il quesito propositivo.
8. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo ed il quarto motivo sono inammissibili, per ragioni diverse.
Il primo motivo, che deduce error in iudicando, è privo di autosufficienza, non essendo stato riprodotto il testo completo dell’interrogatorio formale reso, i capitoli formulati, e la puntualizzazione resa dalla interrogando, peraltro conforme alle dichiarazioni rese ai carabinieri come dichiarazioni spontanee.
Il difetto di autosufficienza preclude l’esame del motivo in relazione al quesito proposto, non senza rilevare che questa Corte ha precisato che in ordine a fatti e circostanze spontaneamente aggiunti in sede di interpello il giudice del merito può liberamente apprezzarli ove indichi ragionevoli considerazioni in ordine alla loro veridicità anche in relazione ad altre acquisizioni, quali i verbali dei carabinieri e le dichiarazioni spontanee: vedi in tal senso Cass. 1 agosto 2003 n. 11745. Il quarto motivo è invece inammissibile mancando la sintesi descrittiva ed il relativo quesito.
Il secondo ed il terzo motivo vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione essendo strumentali ad un terzo riesame del merito, e risultano infondati in punto di interpretazione della regula iuris, e del contesto probatorio, da cui si deduce la conferma della prima decisione, corretta per lo attribuzione paritetica del concorso di colpa ai conducenti: alla R., che immettendosi nel flusso della circolazione avrebbe dovuto usare particolare prudenza e non dimostrò di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione; al C. che con la sua condotta aveva indotto in plausibile errore l’altra conducente, che escluse la possibilità di interferenze delle traiettorie.
Tale valutazione esprime un prudente apprezzamento delle prove ed è giuridicamente fondata sullo accertamento in concreto della parità del concorso, piuttosto che su un criterio di sussidiarietà, onde la censura in diritto espressa dal quesito è manifestamente infondata.
Nulla per le spese non avendo svolto difese le controparti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2012
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