Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 30-11-2011, n. 44589

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12/12/2008, depositata il 20/8/2010, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza 15/2/2007 del Tribunale di Palermo che aveva condannato C.A. alla pena di un anno uno e quattro mesi di reclusione quale responsabile del reato continuato di detenzione illegale di una carabina cal. 22 priva del numero di matricola. La Corte di Appello ha disatteso la tesi difensiva per la quale i fatti non sussisterebbero perchè l’arma in questione non era efficiente in quanto priva del carrello otturatore, perchè sulla stessa erano in parte presenti le indicazioni richieste dalla legge, perchè infine da un certo periodo di tempo la punzonatura del numero di matricola veniva effettuata sull’otturatore nella specie non presente. La Corte ha osservato al riguardo: che la mancanza di una parte dell’arma non elideva l’efficienza della stessa attesa la facile reperibilità, considerati modello e calibro dell’arma, dei necessari pezzi di ricambio; che la clandestinità dell’arma era evidente, essa mancando del numero di matricola progressivo; che infine il trattamento sanzionatorio era del tutto adeguato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato con atto del 28/10/2010, articolando due motivi di censura.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge nonchè manifesta illogicità della motivazione; il ricorrente ha richiamato gli elementi emersi in corso di giudizio a sostegno del proprio assunto di inefficienza dell’arma, arma risalente al 1956, in cattivo stato di conservazione e priva di carrello otturatore ove era punzonato il numero di matricola, peraltro corredata dalle altre indicazioni di legge.

La censura non ha fondamento, avendo la Corte di merito fatto piena e motivata applicazione dell’indirizzo di questa Corte per il quale ai fini della configurabilità di un’arma come tale, è necessario che essa non risulti totalmente e assolutamente inefficiente, poichè solo in tale caso viene a mancare quella situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce la "ratio" della disciplina vigente in tema di detenzione e porto illegale di armi, con la conseguenza per la quale l’arma non perde la sua qualità se essa, pur essendo priva di pezzi, anche essenziali, sia comunque riparabile con pezzi di ricambio disponibili o anche facendo ricorso ad altri accorgimenti in mancanza dei pezzi originali (cfr. Cass. sent. n. 35648 del 2008). La valutazione della sentenza si è mossa nel rigoroso rispetto di tali principi, sicchè le censure – per le quali il reperimento del pezzo mancante o la sua fabbricazione artigianale sarebbero ipotesi implausibili – devono ritenersi affatto inconsistenti.

Con il secondo motivo di ricorso si è lamentata parimenti inosservanza o erronea applicazione di legge nonchè manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio nelle sue diverse componenti. La censura, generica quanto assertiva, neanche si fa carico di contestare le brevi ma eloquenti argomentazioni che la sentenza ha tratto dalla pendenza a carico del C. di un procedimento per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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