Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-06-2012, n. 10393 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello dell’Aquila,in parziale riforma di quella in data 21 marzo 2005 del Tribunale di Teramo ha ridotto all’importo di Euro 111.271,07 il risarcimento del danno dovuto dalla Provincia di Teramo a M.D.P., M.A., P. M.A., P.C., E. ed Ce.El. nonchè M.E., P., B.M. e M.N.C., per l’illegittima espropriazione di un terreno di loro proprietà ubicato in Roseto degli Abbruzzi (in catasto al fg. 26, part. 71 e 143), rilevando (per quanto qui ancora interessa); a) che il Tribunale aveva determinato il valore venale del fondo in L. 241.853.750 recependo gli accertamenti del c.t.u. che si era erroneamente avvalso dell’indice fondiario dell’area pari a 0,55 mc/mq.; b) che invece doveva utilizzarsi l’indice territoriale, postulato dalla giurisprudenza e pari a 0,22 mc/mq., al lume del quale detto valore diveniva di L. 96.741.500; cui dovevano essere aggiunti interessi legali e danno da svalutazione monetaria.

Per la cassazione della sentenza il M. ed i consorti hanno proposto ricorso affidato a tre motivi; cui resiste la Provincia di Teramo con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, M.P. ed i consorti, deducendo violazione degli art. 276 e 352 cod. proc. civ., artt. 6 e 41 della Convenzione Edu, si dolgono che la sentenza impugnata non abbia considerato le note decisioni 348 e 349/2007 della Corte Costituzionale e le relative declaratorie di incostituzionalità; che avevano comportato un vuoto normativo in ordine ai criteri cui commisurare il risarcimento del danno da espropriazione illegittima ed il conseguente obbligo per il giudice di appello di applicare anche di ufficio il criterio di stima del loro terreno stabilito dalla Legge Fondamentale n. 2359 del 1865, art. 39 previo compimento ex novo degli accertamenti tecnici onde accertarne il valore venale.

Il motivo è infondato.

Con esso, infatti, gli espropriati mostrano di non aver compreso ratio e contenuto della sentenza 349/2007 della Corte Costituzionale che (unitamente alla coeva decisione 348/2007), lungi dall’aver voluto interferire sui meccanismi estimativi per la ricerca del prezzo in comune commercio dei suoli, ha inciso sui criteri per la determinazione dell’indennizzo dovuto secondo il precetto contenuto nell’art. 42 Cost. all’espropriato in entrambe le ipotesi di ablazione – legittima ed illegittima – degli immobili per la realizzazione di opere di p.u.: dichiarando (per quanto qui interessa) incostituzionale per contrasto con il menzionato precetto e con quello dell’art. 117 Cost. il parametro riduttivo introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 per le aree edificatorie la cui irreversibile trasformazione si era consumata prima del 30 settembre 1996,che ne aveva stabilito la stima in misura sostanzialmente non superiore al 55% del loro valore venale effettivo. E perciò ripristinando la regola (ora recepita dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 sub2 e che ha in tal modo modificato l’art. 55 del T.U.), che nelle espropriazioni illegittime detto indennizzo quale che sia la natura e la destinazione del bene espropriato f deve essere liquidato in misura corrispondente al suo valore venale: salvi perciò restando i criteri di estimo più opportuni per accertarlo in concreto (la cui utilizzazione resta devoluta al prudente apprezzamento del giudice del merito).

Proprio a questo criterio si è attenuto il Tribunale, avendo determinato il valore venale del fondo esteso mq. 2015,28 in L. 120.010 mq., e quindi liquidato l’indennizzo risarcitorio complessivo dovuto agli espropriati nella misura di L. 241.853.750 (L. 120.010 x 2015,28),cui ha aggiunto gli accessori (pag. 5 e 10 sent.): senza perciò operare la decurtazione prevista dall’art. 5 bis, comma 7 bis.

Il medesimo criterio del valore venale pieno è stato mantenuto dalla Corte di appello (anche perchè sul punto non vi era impugnazione della Provincia); la quale, lungi dall’avere ripristinato detto criterio riduttivo ormai espunto dall’ordinamento, ha ritenuto invece che il valore suddetto fosse stato accertato con criteri erronei ai quali ha sostituito quello considerato esatto di L. 96.741.500 (oltre accessori): secondo la sentenza impugnata rappresentativo del reale prezzo di mercato del bene al momento della vicenda ablativa (16 febbraio 1988), ed oggetto dei successivi motivi di ricorso.

Con il secondo, ricorrenti, deducendo violazione degli art. 111 Cost., nonchè artt. 342 e 352 cod. proc. civ., censurano la sentenza impugnata per avere immotivatamente ridotto il valore venale del fondo espropriato, applicando i dati suggeriti dalla controparte e disattendendo invece gli accertamenti tecnici compiuti dal consulente, peraltro frutto di indagini specializzate; cui sono stati peraltro sostituiti elementi di calcolo ricavati da precedenti giurisprudenziali non pertinenti, ovvero da dati che per la natura tecnica della materia sono del tutto inappropriati e neppure annoverabili fra quelli di "comune esperienza".

Con l’ultimo, deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis art. 55 T.U. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, art. 2043 cod. civ., art. 41 CEDU, si dolgono che la Corte di appello: a) abbia applicato principi riguardanti il calcolo dell’indennità di espropriazione, e non anche il valore pieno dell’immobile; b) abbia erroneamente privilegiato l’indice di densità territoriale in luogo di quello fondiario, più corretto applicato dal c.t. e dal Tribunale,senza considerare che nella specie non si verteva in ipotesi di terreni destinati alla edificazione privata, ma alla viabilità da realizzarsi solo dalla mano pubblica; c) abbia finito per applicare un criterio inidoneo ad accertare il valore pieno dell’immobile ed a restaurare il patrimonio del danneggiato, piuttosto che altri più specifici per rilevarne consistenza, ubicazione ed insediamento urbano,anche a costo di rinunciare al principio dell’edificabilità legale onde valorizzare indici più appropriati quale quello di densità fondiaria prescelto dal c.t.u..

Le censure sono in parte inammissibili, in parte infondate.

I ricorrenti non hanno infatti riferito neppure quali elementi di stima siano stati utilizzati dal c.t.u. onde pervenire al valore venale dell’area espropriata nella misura di L. 241.853.750: avendo dedotto esclusivamente, così come d’altra parte la sentenza impugnata, che era stato recepito l’indice fondiario di edificabilità indicato in 0,55 mc/mq. per la superficie del comparto destinata ad attrezzature alberghiere, e che in accoglimento del gravame dell’amministrazione la sentenza impugnata lo aveva sostituito con quello territoriale pari 0,22 mc/mq. L’ente pubblico ha confermato la circostanza, tuttavia riportando la parte della relazione in cui l’ausiliario aveva proceduto alla stima del terreno applicando il metodo c.d. analitico-ricostruttivo, che è peraltro il solo in cui detti indici acquistano rilevanza.

Al lume di queste premesse,rispetto alle quali soltanto può invocarsi il controllo di logicità ed adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, appaiono palesi e numerose le confusioni concettuali in cui sono incorsi gli espropriati e su cui gli stessi hanno fondato le doglianze non sempre peraltro riassunte nel quesito di diritto formulato: anzitutto tra i criteri di stima di un bene immobile che appartengono alla materia dell’estimo e la questione della legittimità dell’espropriazione, che da luogo al binomio espropriazioni rituali (concluse cioè da decreto ablativo o da cessione volontaria) – espropriazioni anomale (c.d. acquisitive o appropriative); le quali si distinguono non certamente in base al diverso indice urbanistico da utilizzare per le une e per le altre, bensì secondo il precetto contenuto nell’art. 42 Cost. (Corte Costit. 188/1995; 349/2007) perchè nelle ultime l’indennizzo, avendo natura risarcitoria, va commisurato necessariamente al controvalore pieno dell’immobile. Mentre nelle prime il legislatore può discostarsi da tale valore come si verificava con il criterio riduttivo introdotto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis; e dichiarato incostituzionale detto meccanismo ad opera della nota decisione 348/2007 della Corte Costituzionale come può accadere nel sistema attuale posto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 T.U. per le espr. appr., dopo le modifiche di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2: ferma rimanendo la soggezione di entrambe le espropriazioni al precetto della ricognizione legale del terreno che impone di tener conto delle possibilità legali di edificazione di cui all’art. 5 bis, comma 3 (oggi recepito dagli artt. 32 e 37 del T.U.),sussistenti al momento della vicenda ablativa quali offerte dagli strumenti urbanistici: posto che l’indubbia diversità funzionale (e di presupposti) tra le due indennità nell’una e nell’altra espropriazione può comportare l’adozione di due criteri di stima differenti per la loro quantificazione,ma non vale certamente a restituire ad un immobile qualità giuridiche e valore di mercato che lo stesso non possiede.

Sempre per entrambe le tipologie di espropriazioni (rituali ed illegittime), detto valore, poi, una volta accertata la destinazione legale del fondo, deve essere determinato in base alla edificabilità effettiva (c.d. edificabilità di fatto: Cass. sez. un. 172 e 173/2001 e succ.) e viene di regola ricercato attraverso meccanismi sintetico-comparativi, o per converso mediante criteri analitico ricostruttivi; o ancora attraverso criteri misti la cui scelta è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito in relazione alle peculiarità del caso concreto; con l’avvertenza che con il metodo sintetico-comparativo, che si avvale di una serie di riferimenti costituiti dal prezzo pagato per immobili omogenei, e dunque di indicazioni di mercato, il prezzo che si forma nell’incontro di domanda e offerta già tiene conto degli oneri connessi allo sfruttamento del suolo (e quindi dello scorporo di quote di superficie destinate a spazi pubblici e opere pubbliche, della detrazione degli oneri di urbanizzazione: Cass. 3766/2006;

13958/2006; 12771/2007).

Per converso, il metodo analitico-ricostruttivo muove dalle caratteristiche specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell’edificato dal costo di costruzione, onde pervenire al valore dell’area secondo l’entità volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione : perciò proprio in funzione della sua qualificazione urbanistica, secondo il principio dell’edificabilità legale. Il che comporta la necessità di individuare i singoli fattori che concorrono a determinare il valore di mercato degli insediamenti da costruire sul suolo da valutare, attingendo per detta individuazione alla concreta realtà di fatto, alla disciplina urbanistica e all’estimo; e perciò di fondare la ricerca sull’analisi di tutti gli elementi che concorrono in concreto alla determinazione del costo di trasformazione del terreno da valutare e alla formazione del valore venale di quanto si costruisce sull’area (entità del costruibile in base agli indici urbanistici d’edificabilità, costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, tributi, spese tecniche e generali, oneri di acquisizione delle aree, utile d’impresa in rapporto alla redditività dei capitali investiti e a un tasso d’attualizzazione per il tempo occorrente a realizzare le costruzioni). Fra i quali assume dunque rilevanza determinante l’accertamento dei volumi realizzabili sull’area, che per assolvere detta funzione deve necessariamente basarsi sull’indice c.d. territoriale che individua la densità territoriale della zona (D.M. 2 aprile 1968), poichè soltanto questo include nel calcolo la percentuale degli spazi all’uopo riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale;

e tiene conto anche delle spese di urbanizzazione relative alle opere che, poste in essere dall’amministrazione, assicurano l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area (Cass. 9891/2007; 21011/2006;

11477/2006; 7518/2001). Laddove l’indice fondiario assolve a tutt’altra funzione, meramente urbanistica, non riguardando affatto ciascuna zona omogenea, ma la singola area ed essendo rivolto a definire il volume massimo consentito su di essa, sicchè il relativo indice viene applicato all’effettiva superficie suscettibile di edificazione, con esclusione delle aree destinate ad uso pubblico,delle quali invece impone di tener conto il principio dell’edificabilità legale (Cass. 5874/2004; 16710/2003; Cons. St.

1402/1999).

Conseguentemente, postulando l’esercizio concreto dello "ius aedificandi" che l’area sia urbanizzata e che si tenga conto dell’incidenza degli spazi all’uopo riservati ad infrastrutture e servizi di ordine generale (Cass. 25363/2006; 8525/2006; 18254/2004), la scelta dell’uno o dell’altro indice non rientra fra le indagini tecniche devolute alla discrezionalità del consulente, ma discende direttamente dall’obbligatoria applicazione della L. del 1992, art. 5 bis, comma 3: secondo cui la destinazione urbanistica ad usi edilizi della zona cui appartiene il fondo da indennizzare in caso di espropriazione (c.d. "edificabilità legale"), quale presupposto necessario a conferire in astratto la natura edificatoria, deve essere completata dalle condizioni che in concreto inducono a determinare il valore venale, in primo luogo dalla volumetria edilizia esprimibile, in base agli indici territoriali di fabbricabilità della zona urbanistica: altrimenti pervenendosi ad una stima arbitraria ed estranea ai meccanismi suddetti del valore venale (pieno) del fondo espropriato.

Sicchè, avendo la Corte di appello, nel caso individuato l’indice territoriale della zona in 0,22 mc/mq., non sembra al Collegio che potrebbe sfuggirsi alla seguente alterativa: o avvalersi del suddetto criterio di stima analitico utilizzato dai giudici di merito e dall’ausiliario per determinare il valore venale del fondo espropriato, ed allora lo stesso postulava la necessità di correggere l’errore al riguardo commesso dal c.t.u. e dal Tribunale che aveva condotto ad un valore del tutto avulso da quello reale e di mercato del terreno.

Ovvero, recepire l’assunto dei ricorrenti, già sostenuto dall’amministrazione provinciale nei motivi di appello (pag. 8 sent.), che il terreno era ubicato nel comparto tipo 1, destinato a viabilità; e che dunque non poteva avere attribuito alcun indice territoriale di fabbricabilità. Ed allora la conseguenza non è quella prospettata dagli espropriatici recepire l’indice fondiario proposto dal c.t.u., bensì quella opposta di ritenerne la destinazione pubblicistica e quindi, non edificabile; per cui l’attribuzione di un indice di edificabilità che l’immobile non possedeva ha finito per condurre ad un maggior valore rispetto a quello (non edificatorio) reale, del quale i ricorrenti non hanno interesse a dolersi.

Le spese del giudizio gravano su di essi in solido, in aderenza al criterio legale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte,rigetta il ricorso,e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali,che liquida in favore dell’amministrazione in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

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