Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-07-2011) 01-12-2011, n. 44663

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 26/3/2011 il G.I.P. del Tribunale di Firenze, convalidava il fermo di S.C. per il delitto di furto aggravato dalla destrezza e dalla circostanza di avere commesso il fatto su un mezzo di trasporto, per avere sottratto banconote da un portafoglio, mentre la vittima estraeva delle monete per fare l’elemosina. Con lo stesso provvedimento emetteva a carico dell’indagato ordinanza di custodia in carcere.

2. Avverso il provvedimento di convalida del fermo ha proposto ricorso l’imputato personalmente, lamentando la erronea applicazione della legge e p penale per avere il giudice di merito correlato l’esclusione della attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 alla aspettativa di lucro dell’agente e non, invece, all’effettivo danno cagionato e per non avere ritenuto detta attenuante quantomeno equivalente alle aggravanti. L’esclusione dell’aggravante o la ritenuta equivalenza, non avrebbe consentito la convalida del fermo.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Invero il giudice di merito ha ritenuto non lieve il danno patrimoniale cagionato tenuto conto dell’entità della somma asportata e di quella che, presumibilmente il portafoglio poteva contenere.

Va ricordato che questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che "La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sussiste solo se il danno è, dal punto di vista oggettivo, non solo lieve, ma di rilevanza minima" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7603 del 27/02/1990 Ud. (dep. 31/05/1990), Leone, Rv.

184484). Pertanto correttamente il giudice di merito ha ritenuto la insussistenza della attenuante a fronte di una danno provocato alla vittima, non irrilevante.

Inoltre, il giudice di merito ha evidenziato come le modalità dell’azione (sottrazione di danaro dal portafoglio, mentre la vittima compiva un atto di generosità quale l’elemosina) connotavano di gravita il fatto commesso; parimenti le segnalazioni di polizia dell’imputato con diversi "alias", lasciavano trasparire un’allarmante personalità.

Pertanto, sebbene implicitamente, ha ritenuto, l’invocata attenuante (ritenuta insussistente) certamente non prevalente sulle aggravanti cointestate, con conseguente correttezza della qualificazione del fatto e dell’ammissibilità della convalida del fermo.

La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.

Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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