Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-11-2011) 02-12-2011, n. 44871

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 28/06/2010, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del 21/09/2006 con la quale il Tribunale di Milano aveva ritenuto E.M.H.H. responsabile di tentata estorsione, rapina e lesioni ai danni di K.O..

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivazione illogica e carente in ordine al giudizio di attendibilità della parte offesa ed insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

La questione dell’attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, era stata già sollevata avanti alla Corte territoriale che, però, l’ha disattesa con ampia motivazione spiegando le ragioni per le quali la K. doveva ritenersi credibile, i motivi per cui vi erano state delle incertezze "poi risolte nell’ambito delle sue dichiarazioni" che avevano, peraltro, trovato oggettivi riscontri.

In questa sede, il ricorrente non fa altro che riproporre la stessa doglianza di merito.

Al che va replicato che il ricorrente, in modo surrettizio, tenta di introdurre, in modo inammissibile, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione accurata, logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva del prevenuto. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, mero merito, va dichiarata inammissibile.

In altri termini, la censura deve ritenersi manifestamente infondata in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento":

infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955. Privo di specificità e generico, infine, deve ritenersi il motivo per cui il ricorrente, nel commettere i fatti addebitatigli, sarebbe stato privo dell’elemento psicologico.

4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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