Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 La Corte di appello di Roma, con sentenza datata 6.7.2009/27.9.2010, in parziale riforma della sentenza, in sede di giudizio abbreviato, del gup presso il tribunale della stessa città, in data 18.7.2008, riduceva le pene, come da dispositivo, nei confronti degli attuali ricorrenti Z.P., G. C., F.P., M.P.L., Za.Fa., tutti già condannati per delitti di spaccio di sostanze stupefacenti, i soli F.P. e Za.Fa. anche del delitto di associazione ai fini di spaccio, quest’ultimo, Za., peraltro assolto per l’episodio di cessione di stupefacente avvenuto (OMISSIS) per non averlo commesso.
2- La prova di resistenza della sentenza di primo grado posta in essere dai giudici di appello a fronte dei rilievi difensivi costitutivi dei motivi di gravame si era risolta in senso negativo per questi ultimi, ad eccezione della posizione, e limitatamente ad un singolo episodio di spaccio, di Za., per avere la sentenza della Corte di appello dalla verifica del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ritenuto che non potesse dalle conversazioni captate trarsi un significato diverso da quello secondo il quale i riferimenti alla droga, alla sua detenzione ai fini di spaccio, avevano carattere univoco, come univocamente doveva trarsi da esse l’esistenza di una organizzazione, anche se rudimentale, composta da una pluralità di persone, con compiti differenziati, dedita al sistematico rifornimento e spaccio di droga con divisione di compiti tra i sodali: dall’approvvigionamento, alla eventuale raffinazione, alla composizione delle dosi, allo spaccio al minuto.
3- Avverso la sentenza ricorrono Z.P., G. C., F.P., M.P.L., Za.Fa., il cui difensore ha depositato motivi nuovi corredati dalle due sentenze, di primo e di secondo grado, relative ai coimputati giudicati con il rito ordinario, ed intervenute successivamente alla sentenza oggetto dei ricorsi de quibus. Il ricorso di G. C. è stato stralciato dal presente giudizio e rinviato a nuove ruolo per impedimento riconosciuto del di lui difensore.
In estrema sintesi le ragioni di doglianza degli altri ricorrenti:
F.P. ha riportato la condanna ad anni sei di reclusione per i delitti contestati ai capi 1,3 e 5) dell’imputazione: per il delitto associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, facente capo a tale D.M.F. – capo 1) -, e per due episodi di spaccio di cui uno nella forma del tentativo – capi 3 e 5).
Quattro i motivi di ricorso di F.P., tutti incapsulati nelle ragioni tipicizzate dall’art. 606 c.p.p., lett. b)ed e):
a) Carenza di motivazione e conseguente violazione di legge in merito alla sussistenza dell’associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: vi sarebbe un esame parcellizzato di singoli episodi di spaccio e di traffico di stupefacenti, che non deporrebbero per la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo: la stabilità del vincolo, la determinatezza del programma, la struttura anche se rudimentale associativa;
b) Ancora carenza di motivazione, una volta ammessa l’esistenza della associazione, sulla partecipazione a questa del F., dal momento che, a fronte del lungo periodo dell’associazione facente capo a D.M.F., l’attività delinquenziale dell’imputato sarebbe circoscritta nell’arco temporale che va dal (OMISSIS);
c) Sempre carenza di motivazione in ordine alla commissione del reato (capo 3) di acquisto di stupefacente da tale S.D., in (OMISSIS) ed in epoca precedente;
d) Infine carenza di motivazione in ordine alla commissione dell’ulteriore episodio (capo 5) di offerta di un quantitativo di cocaina a tale D.A. in (OMISSIS).
4- Il ricorso del F. è meritevole di accoglimento solo in parte.
I giudici di merito hanno ritenuto il F. inserito, quale finanziatore e mediatore, in una organizzazione criminale dedita allo spaccio prevalentemente di cocaina facente capo a tale D.M. F. e i cui componenti, oltre l’attuale ricorrente, dovevano identificarsi in L.K., – peraltro assolta in primo grado – S.D., Ga.Ma., C.M., A.D., La.Te., D.M.R. e D.M. S..
Sta di fatto che L.K. è stata assolta in primo grado con la sentenza del gip del tribunale di Roma 18.7.2008, sopra citata e che gli altri concorrenti, ad eccezione di La.Te., che risulta giudicata separatamente senza che risulti dagli atti acquisiti l’esito del procedimento a suo carico, sono stati tutti assolti perchè il fatto non sussiste dal delitto associativo, nel contesto del procedimento svoltosi con rito ordinario, S., Ga., C., A. con la sentenza di primo grado – trib.
Roma 23.11.2009 -, D.M.F. e i di lui congiunti, D.M. R. e Di.Ma.Si., con sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 16.11.2010/4.1.2011. Ne consegue che allo stato, ferme restando le statuizioni della sentenza della predetta Corte di appello di Roma, il F. risulterebbe associato solo a se stesso o al più con La.Te., del cui procedimento separato peraltro non è dato conoscere l’esito, il che rende impraticabile la stessa imputazione del delitto associativo.
Del resto dalla stessa motivazione della sentenza oggetto di ricorso non pare possibile avvincere da un collegamento associativo il F. che, ad onta delle numerose intercettazioni richiamate dai giudici di merito, risulta coinvolto, in base proprio alla predette intercettazioni, in due soli episodi di intermediazione per far acquistare, "piazzare partite di stupefacenti, in ordine ad uno dei quali – l’offerta in vendita di cocaina a tale D.A.-, il concorrente D.M.F. è stato assolto perchè il fatto non sussiste con la sentenza di primo grado intervenuta nel procedimento svoltosi con il rito ordinario. Invero la responsabilità in ordine al delitto tentato di cui capo 5) dell’imputazione – l’avere il F., in concorso con D.M.F. (assolto perchè il fatto non sussiste già in primo grado nel procedimento svoltosi con rito ordinario), offerto in vendita a D.A. un quantitativo imprecisato di cocaina – è fatta discendere dai giudici di merito dal contenuto di intercettazioni telefoniche quanto mai equivoche, e per nulla in assoluto concludenti nella misura in cui la persona interessata alla vendita dello stupefacente in suo possesso, il D. M.F., risulta con sentenza irrevocabile assolto da tale episodio perchè il fatto non sussiste. E del resto con fondamento il discorso difensivo sottolinea che il F. risulta aver mantenuto rapporti solo con il D.M.F., senza essersi potuti registrare contatti con altri ipotetici partecipi della associazione, il che rende più che plausibile la rappresentazione da parte dell’imputato di un aiuto prestato al singolo, nella ignoranza degli ipotetici collegamenti del D.M. con altri sodali.
Deve rigettarsi, invece, il ricorso del F. nella parte in cui svolge il tentativo di invalidare la sentenza di condanna in ordine al reato – di cui al capo 3 della imputazione -consistito nell’aver acquistato, in concorso con il D.M., protagonista principale dell’operazione, da S.D., abituale fornitore, una partita di stupefacenti e nel tentativo poi di rivenderlo a tale Pe.Mi. che però la restituiva perchè di scarsa qualità.
Ora il motivo di ricorso dedicato alla contestazione di un tale episodio di spaccio si snoda attraverso una ammissione- essere cioè l’imputato intervenuto nella fasi concitate dell’operazione di acquisto e di vendita dello stupefacente in aiuto a D.M. F. – ed una contestuale negazione, consistita nell’affermare che il suo intervento era solamente volto ad aiutare il D.M. a tergiversare nel pagamento della droga al fornitore – (il S.). Ma, anche a tacer del fatto che il ricorso non indica, per contraddirle, le conversazioni intercettate dalle quali il giudice di merito ha tratto il suo convincimento, non rispettando così la regola della autosufficienza del ricorso, sembra fin troppo facile obiettare che una tale intermediazione si traduce in un concorso pieno nella fasi di acquisto, e perciò stesso punibile, dello stupefacente.
5- Anche il ricorso dello Za. deve essere accolto solo in parte, con riferimento cioè ai singoli episodi di spaccio contestati sub capi 80, 82 e 100, e deve essere rigettato con riferimento al delitto associativo contestato. Il ricorrente ha riportato condanna ad anni cinque di reclusione per i delitti contestati ai capi 17, 80, 82 e 100 dell’imputazione: per il delitto associativo facente capo a tale Ga.Ma. – capo 17 -, per gli episodi, in continuazione, di acquisto ai fini di spaccio di cocaina del (OMISSIS), escluso l’episodio del (OMISSIS) – capo 80 -, ancora per l’acquisto continuato di quantitativi nell’ordine di 50-100 grammi di cocaina ai fini di spaccio del (OMISSIS) – capo 82 -, ancora di detenzione ai fini di spaccio di 5 grammi di cocaina, in concorso con Ga.Ma., in data (OMISSIS) – capo 100 -.
Con un unico, estremamente diffuso e articolato motivo di ricorso si denuncia, richiamando l’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 192 c.p.p., il travisamento della prova nel senso che, fermo restando l’appellativo di capellone con il quale veniva chiamato nel contesto di numerose telefonate tra terzi, dal contenuto delle conversazioni anche ambientali intercettate tra i soggetti partecipanti al traffico di droga non poteva dedursi a suo carico una attività di spaccio, ma solo di acquisto di droga ai fini personali.
Si deduce nel contesto del discorso giustificativo difensivo che la prova era stata tratta solo da intercettazioni, difettando alcun altro elemento indiziante. Con motivi nuovi si segnala che alcuni degli associati erano stati assolti dal delitto associativo, per non aver commesso il fatto, nel procedimento celebratosi con il rito ordinario, come anche che in tale procedimento erano stati assolti con ampia formula i coimputati, Ga.Ma., C. M. e M.M. rispettivamente per i capi 78, 79, 100. 6- Ai fini della decisione in merito ai singoli episodi di spaccio contestati ai capi 80 e 100, devesi premettere che negli stessi, stante alle imputazioni come formulate, sono coinvolti, in un rapporto di inestricabile simbiosi, altri soggetti, tali Ga.
M. e C.M., che sono stati assolti perchè il fatto non sussiste nel procedimento svoltosi con rito ordinario e conclusosi per i predetti con l’ampia formula assolutoria perchè il fatto non sussiste. Così per le cessioni ricevute da Ga.
M., C.M. e M.M. – di cui al capo 80 – rispettivamente in data 24.2.2005 e 13.5.2005, i cedenti sono stati assolti con sentenza in primo grado del tribunale di Roma in data 23.11.2009 perchè il fatto non sussiste. Ed in effetti dalle conversazioni intercorse tra Ga. e C., nelle quali si fa riferimento allo Z., si trae la rappresentazione di una manifestazione di intenti di cessione a quest’ultimo di piccole dosi di stupefacenti, rimanendo del tutto irrimediabilmente incerto se per uso esclusivamente personale. Stesso discorso può condursi per le condotte di cessione in tre occasioni – il (OMISSIS) – di piccole dosi di stupefacenti che sarebbero state cedute dallo Z. e dal Ga., insieme, a tale D. S. – capo 100) -. Ebbene da un tale reato il Ga., con separata sentenza del trib. di Roma 23.11.2009, già citata, è stato irrevocabilmente assolto perchè il fatto non sussiste, evidenziando quel giudice di merito l’inconcludenza del contenuto delle conversazioni captate tra i tre protagonisti degli episodi, dalle quali non è possibile determinare i termini concreti di tali contatti e se gli appuntamenti di cui si parla tra i tre, presumibilmente aventi ad oggetto la droga, siano stati o meno rispettati. Una tale conclusione, alla stregua della motivazione della sentenza in questa sede impugnata, non può non condividesi, per avere il giudice di merito ritenuto essere avvenute le cessioni in base a contesti colloquiali del tutto equivoci ed non certo rappresentativi di effettive cessione di droga. Con riferimento infine alle contestate cessioni di stupefacente da parte del Ga. allo Za., come formulate al capo 82), i motivi di ricorso colgono nel segno nella misura in cui sottolineano l’attribuibilità all’imputato di conversazioni telefoniche con le quali si fa riferimento a tale "pischello", individuato senza alcuna ragione nello Za., nella misura in cui si fa riferimento alla dazione di una somma di denaro che l’imputato attribuisce con serio fondamento al pagamento di pregresse partite di stupefacente a lui cedute per il proprio consumo personale, e nella misura in cui le altre cessioni da parte del Ga. erano fornite all’imputato, come deve desumersi dal modesto quantitativo di droga ceduto, per il suo consumo personale. Il motivo di ricorso che ha riferimento al delitto associativo non è di certo fondato. Allo Za. viene contestata la partecipazione alla associazione delittuosa facente capo al Ga.Ma. – capo 17)-, partecipazione desunta nel pensiero ragionato dei giudici di merito da facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. Non è quindi richiesto, ai fini della configurabilità dell’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (Sez.6, 17.6/19.10.2009, Il Grande e a., Rv.245282). L’elemento dell’organizzazione, nella prospettiva del delitto de quo, in definitiva, assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l’accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l’essenza della fattispecie associativa e l’elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacchè la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell’offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un’organizzazione minima perchè il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l’esistenza dell’accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sè concreta il reato associativo.
Ora in più di una conversazione intercettata Ga., insieme a C., Ci. e F. menzionano il capellone, soprannome ammesso dall’imputato, al di là dei singoli episodi costitutivi dei reati contestati ai capi 80,82 e 100, dopo un rifornimento consistente di droga per lo smercio al minuto all’imputato che doveva poi riconsegnare il denaro ricavato, fatta salva la quantità di droga da lui trattenuta per il suo uso personale. I giudici di merito hanno sottolineato peraltro una continuità di rapporti tra l’imputato e Ga. ed altri componenti del gruppo – C., F. e Ci. – che vede lo Za. dare il contributo in modo stabile, nel ruolo di spacciatore di vari quantitativi di sostanza stupefacente, e che colloca l’imputato nella funzione e ruolo di punto di riferimento stabile, certo e redditizio del sodalizio. Za. lavora a credito, il suo ruolo è conosciuto da altri membri della associazione. Il riscontro, tra l’altro, si registra nelle conversazioni intercettate nel contesto delle quali Ga. si premura di informare i sodali della attività del capellone e dei suoi fattivi rapporti nello smercio della droga. Lo schema è usuale (pg. 72): Za. vende la droga cedutagli dal Ga. o da altri, incassa il denaro che consegna, e quindi avviene la contestuale messa a disposizione di altra sostanza. Si registra una vera e propria continuità tra somme incassate dalla vendita di stupefacente e ulteriore fornitura. Ora una siffatta coerente ricostruzione dei fatti in contestazione è oggetto del tentativo della difesa volta al suo depotenziamento tramite una puntigliosa analisi delle telefonate per prospettarne un significato diverso da quello adottato dai giudici di merito non solo sul versante del significante ma anche su quello della riferibilità all’imputato delle condotte significate. Ma un tale tentativo è inammissibile in questa sede per non prospettare il ricorrente un chiaro significato alternativo a quello attribuito dalla sentenza in base ad un discorso logico che trae luce e giustificazione del contesto complessivo delle sinergie di azione dei protagonisti. Ed è noto che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 2, 17/19.2007, Donno e a., Rv 237994).Peraltro non merita accoglimento il motivo nuovo che segnala la avvenuta assoluzione di molti dei componenti l’associazione delittuosa, dal momento che la predetta è rimasta irrevocabilmente accertata per G., che ne era il capo, ed altri numerosi componenti, quali C.M., F.M.L., che dalle conversazioni telefoniche dimostrano di essere bene a conoscenza del ruolo del "capellone" in seno alla associazione, Ci.Ma. ed altri ancora.
7 – Inammissibile deve dichiararsi il ricorso proposto da M. P.L.. Il ricorrente ha riportato condanna ad anni uno e quattro mesi di reclusione per il delitto contestato al capo 61) dell’imputazione: cessione a Ga.Ma. di un modesto quantitativo di stupefacente.
Con l’unico motivo di ricorso, che richiama la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 192 c.p.p., comma 2 si denuncia il travisamento della prova per l’indeterminatezza del contenuto delle telefonate incriminatrici che si presterebbero a interpretazioni alternative.
8- Ma i giudici di merito hanno fondato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al reato di spaccio contestato da conversazioni telefoniche ritenute di significato inequivoco: alle ore 22,27 del 28.7.2005, Ga. telefona a P.F. e gli dice di recarsi alla zona Piramide da due suoi amici per ritirare un "regaietto". Uno di questo amici è tale B., identificato nell’imputato, noto con tale soprannome nell’ambiente delinquenziale del quartiere (OMISSIS) e coinvolto in precedenza in traffici di droga proprio insieme a Ga.. Successivamente,alle 22,39 B., a cui P. passa la comunicazione, dice a Ga. che tutto è a posto. Ora a fronte di una ricostruzione che regge, anche per il contesto, sul piano della logica, la difesa del ricorrente si limita a contestare in modo oltremodo generico il significato attribuito dai giudici, che avrebbero ragionato per sospetti e congetture senza però essere in grado di fornire una spiegazione alternativa alle comunicazione intercettate. Mentre è noto che in tema di ricorso per cassazione, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata all’ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga da intercettazioni telefoniche, l’oggetto delle stesse deve essere, nella rappresentazione difensiva, del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile. Operazione questa che non è stata per nulla nemmeno tentata dal ricorrente nella misura in cui si è svolto il tentativo di depotenziare il significato euristico delle conversazioni in modo del tutto generico e senza alcun riferimento all’intero compendio probatorio ed al contesto significativo e da trarre dalla personalità dei soggetti parlanti e dai loro rapporti.
9- Del tutto fondato, invece, deve ritenersi il ricorso per cassazione proposto da Z.P., che ha riportato condanna ad anni uno di reclusione e di Euro 1500 di multa per il delitto contestato al capo 33) dell’imputazione per aver acquistato da T.V. 600 grammi di cocaina che deteneva per fin di spaccio.
Con due ricorsi redatti da distinti difensori, uno dei quali, St.An., richiama l’art. 606 c.p.p., lett. b), c), ed e), si svolgono motivi che denunciano il carattere meramente indiziario degli elementi a carico perchè tratti solo da una conversazione telefonica,dal contenuto equivoco, tra l’imputato e G. M., già indicato come capo dell’associazione delittuosa formulata al capo 17) dell’imputazione. I motivi di ricorso richiamano il capo di imputazione – "perchè acquistava da T. V. lo stupefacente……- richiamano ancora il fatto che il T. è stato assolto dal reato di detenzione e cessione dello stupefacente – capo 32 – che sarebbe stato ceduto allo Z., segnalano infine la contraddittorietà del ragionamento giudiziale.
10- Ora i giudici di merito hanno valorizzato, per fondare la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato, la telefonata del 22.9.2005, alle ore 10,52, nel corso della quale Z., agli arresti domiciliari, chiede a Ga. di farlo "lavorare".
Ga. replica di avere solo 55 grammi allo stato puro.
Z. informa allora che "quelli…. V." gli avevano ceduto 600 gr di stupefacente.
I giudici di merito amputano la conversazione dal riferimento al V., considerano la dichiarazioni così amputata e concludono per la responsabilità attenuando la pena. Ma una tale operazione si palesa del tutto illogica e non consentita nella misura in cui, a fronte di una contestazione precisa, si amputa la predetta di una parte costitutiva rilevante – il nome della persona fisica cedente la sostanza stupefacente, sostituendola poi non con altro elemento di fatto, semmai ricavabile dal contesto della imputazione, ma da una persona innominata e perciò stesso inesistente. Invero T. V. è stato assolto in primo grado da tutti i reati di cui ai capi di imputazione – 17,24,29,30,e, per l’appunto, 32 -per non aver commesso il fatto e l’appello del P.M. contro il predetto è stato dichiarato inammissibile per tardività. E’ pur vero che i giudici di secondo grado sviliscono l’argomento difensivo, prospettando dubbi sulla identificazione del T. nel V. richiamato nella conversazione intercetta. Ma sta di fatto che il capo di imputazione ha riferimento proprio alla cessione dello stupefacente da cui il T. è stato assolto.
11- Da quanto precede consegue il limitato annullamento della sentenza, con rinvio per F.P., senza rinvio per Za.Fa., la rideterminazione della cui pena, una volta sottratta quella inflittagli per i reati satelliti, può ben essere operata da questa Corte con un calcolo matematico (eliminato, dalla pena complessiva di anni sette e mesi sei, l’aumento di dieci mesi a titolo di continuazione per i reati satelliti e ridotta, per il rito, di un terzo la pena per il reato base inflitta in anni sei e mesi otto di reclusione, si perviene alla pena di anni 4, mesi cinque e dieci giorni di reclusione) sottratto ad ogni valutazione discrezionale, il totale annullamento con riferimento alla posizione di Z.P., ed ancora ai sensi dell’art. 606 c.p.p. la condanna alle spese processuali, per le attività per l’appunto processuali al predetto riferibili, ed al versamento dell’ammenda come da dispositivo, di M.P..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di F. P. limitatamente ai capi 1 e 5) perchè i fatti non sussistono;
rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena relativa al residuo reato sub 3); annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Z. F. limitatamente ai fatti di cui ai capi 80, 82 e 100 perchè i fatti non sussistono; ridetermina la pena per il reato residuo sub 17) in anni 4, mesi cinque giorni 10 di reclusione; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Z.P. perchè il fatto contestato sub 33) non sussiste; dichiara inammissibile il ricorso di M.P. che condanna al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.