Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 22 giugno 2011 e depositato il successivo 19 luglio, le ricorrenti, nella qualità, rispettivamente, di coniuge e figlia del signor C.T., deceduto a causa di un incidente verificatosi in itinere, impugnano il silenzio rifiuto serbato sulla istanza avanzata in data 9 febbraio 2011, volta ad ottenere un sollecito riscontro in merito alla richiesta di riconoscimento della causa di servizio della morte del predetto signor C.T., avanzata sin dal 25 novembre 2009, dalla vedova signora S.B..
Riferiscono che in data 28 ottobre 2004 la vedova signora S.B. presentava al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali istanza volta al riconoscimento della causa di servizio del dipendente del predetto Dicastero sopra menzionato, deceduto a causa di incidente verificatosi in itinere.
In data 16 novembre 2009 la predetta Amministrazione richiedeva di rinnovare la domanda, in quanto il fascicolo relativo alla pratica in argomento era andato smarrito. La ricorrente provvedeva immediatamente in data 25 novembre 2009, presentando nuova istanza, ora per allora, corredandola della relativa documentazione.
In data 23 gennaio 2010 il predetto Dicastero provvedeva ad inviare con nota prot. n. 2249 l’istanza e la relativa documentazione all’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) per i successivi adempimenti.
La ricorrente con istanza del 9 febbraio 2011, rimasta senza esito, sollecitava la predetta Agenzia ad adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.
Da ultimo, con ulteriore istanza in data 19 maggio 2011, rivolta sia all’AIFA che al Ministero della salute, ha nuovamente chiesto notizie e, comunque la definizione della pratica, ma a tutt’oggi non vi è stato riscontro alcuno.
Deduce la violazione dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990, nonché dell’art. 97 della Costituzione e la violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa.
Alla Camera di Consiglio del 23 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La questione verte sul silenzio formatosi sulla istanza volta ad ottenere una pronuncia espressa sulla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del signor C.T., coniuge e padre delle ricorrenti, dipendente del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.
Rileva il Collegio che il meccanismo del silenzio rifiuto non è utilizzabile nei casi in cui non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto giuridico sottostante (T.A.R. Napoli, V Sez., 22 giugno 2009 n. 3430 e 31 maggio 2005 n. 7377; T.A.R. Basilicata 30 aprile 2005 n. 286; T.A.R. Catania, II Sez., 9 febbraio 2005 n. 191; T.A.R. Basilicata 23 maggio 2002 n. 455; T.A.R. Napoli 7 marzo 2001 n. 1064).
Può infatti ritenersi principio giurisprudenziale acquisito che lo speciale ricorso previsto dall’art. 117 c.p.a. non determina una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia del giudice amministrativo, ma costituisce un particolare strumento processuale volto a rendere più efficace la tutela dell’interessato nei confronti del comportamento inerte dell’Amministrazione, con la conseguenza che tale specifica forma di tutela può realizzarsi solo nell’ambito delle controversie che già soggiacciono alla giurisdizione amministrativa (Cons, Stato, Sez. V, 16.7.2002, n. 3974; T.A.R. Bari, II Sez., 29 settembre 2010 n. 3518; T.A.R. Catania, sez. III, 27 settembre 2010 n. 3834).
Ne consegue che per le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (salvo quelle relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti, nonché quelle concernenti il personale in regime di diritto pubblico) non ha più senso una giurisdizione del giudice amministrativo sul silenzio rifiuto dell’Amministrazione, atteso che il giudice ordinario può decidere direttamente la questione avvalendosi dei poteri istruttori che gli competono, a prescindere dagli atti adottati dall’Amministrazione e quindi anche nel caso in cui non sia stato emanato alcun atto nonostante il decorso dei termini prescritti per la conclusione del relativo procedimento.
Nel caso all’esame del Collegio è incontestabile che la materia del contendere esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo indubbiamente il riconoscimento della causa di servizio del decesso del dipendente pubblico una controversia relativa ad un rapporto di lavoro cosiddetto privatizzato.
Né può ammettersi un’autonoma tutela dell’interesse procedimentale mediante l’impugnativa del silenzio rifiuto presso il giudice amministrativo, anche per i casi in cui difetta di giurisdizione su ogni controversia relativa ai rapporti di lavoro privatizzato, dal momento che l’interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale, completamente protetta ormai dal giudice ordinario.
Per le argomentazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.