Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
M.R.F. propone ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale di Catanzaro che, quale giudice di appello, confermava la condanna infintagli dal giudice di pace di Catanzaro per il reato di cui all’art. 594 c.p..
A sostegno del ricorso deduce:
1. vizio logico e mancanza di motivazione in relazione all’art. 594 c.p.; lamenta il ricorrente che il giudice di appello non abbia speso alcuna parola in ordine alla natura ingiuriosa delle espressioni utilizzate dal ricorrente nella missiva indirizzata al proprio legale;
2. violazione di legge e vizio logico di motivazione in relazione agli artt. 51 e 594 c.p.; sotto tale profilo il ricorrente lamenta la mancata applicazione della scriminante di cui all’art. 51 c.p., per avere egli esercitato il diritto di critica costituzionalmente protetto.
Il procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, essendovi motivazione sufficiente nel provvedimento impugnato.
Per la parte civile è comparso l’avvocato Nucci, il quale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso e confermarsi il provvedimento impugnato. Ha depositato nota spese.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto; il giudice di appello, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, ha fornito una compiuta motivazione sia sulla natura ingiuriosa delle frasi contenute nella missiva indirizzata dal M.R. al proprio legale, sia sulla impossibilità dì applicare l’esimente di cui all’art. 51 c.p. per avere l’imputato esondato dai limiti cui è soggetto l’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito.
Trattasi di valutazioni di merito coerentemente ed adeguatamente motivate, che pertanto si sottraggono ad ogni censura in questa sede di legittimità. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione alla parte civile delle spese e compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
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