Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-10-2011) 02-12-2011, n. 44947

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Stilo condannava P.G. alla pena della multa ed al risarcimento del danno in favore della p. civ. per il delitto di cui all’art. 582 c.p..

Il tribunale di Locri, Sez. Siderno, confermava sulla scorta del cospicuo compendio testimoniale acquisito.

Ricorre personalmente l’imputato, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge, poichè sarebbe stata conferita attendibilità a soggetti vicini alla p.o. (come il fratello della stessa) e negata indebitamente la scriminante art. 52 c.p., spettante al prevenuto, che ha difeso il nipote aggredito da alcuni ragazzi.

Le censure non hanno fondamento.

Attento e sagace appare il vaglio dell’assetto probatorio da parte del giudice di merito, sicchè i rilievi critici svolti in ordine all’apprezzamento della prova si traducono nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria da quel giudice.

– Quanto alla scriminante, è pur vero che il tribunale ha argomentato l’esecuzione dello stato di necessità, a fronte dell’invocata legittima difesa. Non è men vero tuttavia, che il tribunale ha argomentato l’esclusione dello stato di necessità, a fronte dell’invocata legittima difesa. Non è men vero, tuttavia, che il tribunale ha escluso la sussistenza del presupposto fattuale della scriminante configurata dall’art. 52 c.p., chiarendo che l’intervento del P. non fu giustificato da alcuna precedente aggressione al nipote, dal momento che secondo la versione concordemente fornita dai testi S., T.G. ed A. e P. Q. il ferimento del T. da parte del prevenuto è stato perpetrato prima che egli fosse "direttamente coinvolto nel litigio e dunque fosse egli stesso colpito alle spalle, reagendo poi con gli schiaffi dati al C.".

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la condanna del P. alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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