Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
L’attuale ricorrente, maresciallo dei carabinieri in servizio presso il Comando della stazione carabinieri di Francavilla al Mare, riferisce che in data 13 gennaio 2011 gli era stata inflitta dal Comandante della Compagnia di Chieti della Legione Carabinieri Abruzzo la sanzione disciplinare di corpo del "richiamo" (di cui all’art. 1359 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90); riferisce, altresì, di aver proposto ricorso gerarchico avverso tale sanzione, che però era stato rigettato dal Comandante provinciale di Chieti con Provv. 19 marzo 2011, n. 194/23-2010.
Con il ricorso in esame l’interessato è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale sanzione, nonché avverso tutti gli atti presupposti e connessi, deducendo tre motivi di gravame.
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 14 novembre 2011 e con memoria di replica depositata il 24 novembre successivo.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 3 novembre 2011 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte; in aggiunta l’Amministrazione ha depositato in giudizio, oltre a tutti gli atti del procedimento, anche una analitica relazione dell’Amministrazione in ordine alle censure dedotte.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la doglianza dedotta con il primo motivo di gravame e con la quale l’istante si è lamentato nella sostanza del fatto che era stato leso il suo diritto di difesa.
Va, invero, in punto di fatto evidenziato che il ricorrente, una volta ricevuta il 5 novembre 2010 la contestazione degli addebiti, ha immediatamente provveduto il 9 novembre successivo a chiedere l’accesso a tutti gli atti del procedimento disciplinare per poter conoscere tutta la documentazione contenuta nel fascicolo e per poter così esercitare al meglio il proprio diritto di difesa.
Tale richiesta, però, non ha mai ricevuto risposta e la sanzione disciplinare è stata irrogata il 13 gennaio 2011 senza che l’incolpato avesse avuto la possibilità di svolgere adeguatamente e compiutamente le proprie difese.
Tale mancato accesso – come si rileva dagli atti del giudizio – è stato, invero, puntualmente denunciato dal ricorrente nella memoria difensiva da lui presentata nel procedimento disciplinare, nella quale, a pag. 3, dopo aver evidenziato che la domanda di accesso non era stata soddisfatta, aveva testualmente dichiarato che "sin d’ora riserva di integrare … la presente nota difensiva, dopo aver visionato la documentazione inerente il presente procedimento disciplinare"; e tale mancato accesso è stato anche dedotto nel ricorso gerarchico presentato.
L’Amministrazione non contestata tale circostanza; in particolare, in sede di decisione del ricorso gerarchico ha riconosciuto che la richiesta di accesso, pur essendo stata accolta Comando Legione, non era mai stata in concreto soddisfatta, in quanto non si è mai provveduto alla stampa del provvedimento che aveva consentito l’accesso ed alla "sua notifica al D.P., che ne prese visione solamente nel febbraio 2011". Inoltre, la stessa parte resistente ha ammesso tale grave mancanza, precisando che erano stati disposti ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità di terzi militari in ordine alla vicenda.
Ritiene il Collegio che, con riferimento a quanto sopra esposto, vi sia stata pertanto un’evidente violazione del diritto di difesa del ricorrente, il quale si è visto irrogare la sanzione in parola senza che prima avesse potuto veder soddisfatta la sua richiesta di accesso agli atti.
Va, invero, al riguardo ricordato che – secondo quanto costantemente precisato dalla giurisprudenza – nel procedimento disciplinare l’Amministrazione deve necessariamente in concreto garantire il diritto di difesa dell’incolpato e non può irrogare la sanzione disciplinare prima che non sia stato in concreto consentito allo stesso di accedere agli atti del procedimento. In aggiunta, è stato anche chiarito che tale accesso deve essere consentito relativamente a tutti gli atti, anche a quelli relativi alla fase preliminare del procedimento disciplinare, per cui i relativi atti (comprese le memorie di parte) sono anch’essi soggetti al principio di trasparenza che connota l’attività amministrativa, in quanto anche dalla loro lettura possono evincersi le ragioni che hanno orientato l’agire della Pubblica Amministrazione (T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. III, 19 maggio 2009, n. 3783, e 6 aprile 2009, n. 3160).
Né appare condivisibile, quanto affermato nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, nel quale l’Amministrazione resistente, cerca di ovviare a tale grave mancanza, affermando che "la documentazione a cui il D.P. chiese di accedere, di fatto, non conteneva nulla di più di quanto l’ispettore non conoscesse accuratamente prima di fornire le deduzioni difensive" e che lo stesso dipendente non aveva delineato ed indicato "quali elementi contenuti negli atti per i quali chiese l’accesso e che furono sottratti alla sua tempestiva cognizione per la mancata notifica, avrebbero pregiudicato e viziato la sua possibilità di difesa".
In realtà, ritiene il Collegio per un verso che non sia possibile valutare ex post la rilevanza della mancata conoscenza degli atti sulla strategia difensiva dell’incolpato, e per altro verso che non possa invertirsi al riguardo l’onere della prova in ordine alla rilevanza o meno del mancato esame di tutti gli atti del procedimento; per cui deve ritenersi che il procedimento disciplinare sia viziato per violazione del diritto di difesa, in quanto il militare non ha avuto la possibilità, nonostante la richiesta fatta per tempo, di avere a propria disposizione tutta la documentazione afferente gli addebiti contestati, per poter così articolare un’adeguata difesa. Peraltro, lo stesso ricorrente nel suo scritto difensivo – come già detto – aveva puntualmente evidenziato tale mancato accesso agli atti e la necessità di integrare le sue difese, per cui il Comandante della Compagnia di Chieti non avrebbe potuto irrogare il 13 gennaio 2011 la sanzione disciplinare, senza aver prima pienamente soddisfatto la richiesta di accesso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla tipologia del vizio denunciato ed alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata sanzione disciplinare del "richiamo", inflitta al ricorrente il 13 gennaio 2011 dal Comandante della Compagnia di Chieti della Legione Carabinieri Abruzzo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
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