Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-06-2012, n. 10519 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1- La sentenza attualmente impugnata, per quel che qui interessa, accoglie l’appello di M.E. avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 102/2006, di rigetto della domanda della M. volta ad ottenere la dichiarazione della nullità del termine finale apposto ai contratti di lavoro conclusi tra la ricorrente e Poste italiane s.p.a., rispettivamente, per il periodo 15 giugno 1999- 30 ottobre 1999 e 1 giugno 2000-30 settembre 2000, per far fronte ad "esigenze eccezionali" conseguenti alla ristrutturazione aziendale, ma senza una valida fonte collettiva idonea a legittimare l’assunzione a termine medesima.

La Corte d’appello di Firenze, inoltre, conferma la statuizione del giudice di primo grado sulla genericità dell’eccezione di aliunde perceptum della società.

2.- Il ricorso di Poste italiane s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi; resiste, con controricorso, M. E..

Viene successivamente depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 23 ottobre 2008.

Poste italiane s.p.a., da ultimo, deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ., chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato l’adozione di una motivazione semplificata.

1.- Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto che, per effetto di tale accordo, generale e novativo, le parti stesse "null’altro hanno reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto nell’accordo stesso e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale, mentre – in caso contrario – non si darà corso all’attivazione dei successivi gravami".

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13 luglio 2009 n. 16341;

Cass. 10 gennaio 2012, n. 95).

2.- Tenendo conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, prevedente anche il regolamento delle spese processuali dei gradi di merito del giudizio, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del presente giudizio di cassazione, come richiesto dalla stessa ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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