Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2011) 02-12-2011, n. 44978

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 28 marzo 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bari ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti del minore C.F. in ordine al delitto di lesione volontaria grave in danno di G. F.A.G., perchè non imputabile per difetto di età.

Ricorrono i genitori esercenti la potestà sul minore, deducendo due motivi. Col primo lamentano che la decisione sia stata assunta de plano, a seguito della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato; in ciò denunciano l’inosservanza del principio del contraddittorio, atteso che la motivazione della sentenza si è addentrata nell’accertamento del fatto, in pregiudizio dell’interesse del minore. Col secondo motivo impugnano, per l’appunto, la ricostruzione del fatto, deducendo il travisamento delle emergenze investigative.

Vi è agli atti una memoria con motivi nuovi, ulteriormente illustrativa delle ragioni di critica alla motivazione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Questa sezione ha già avuto modo di occuparsi, con sentenza n. 23612 in data 22 maggio 2008, della questione inerente alle modalità rituali di accesso alla definizione anticipata del processo nei confronti del minore di quattordici anni; in tale prospettiva ha rimarcato la singolarità della pronuncia ex D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 26 sotto il profilo sistematico, stanti le perplessità destate dalla consegna al giudice di un potere ufficioso, esercitabile finanche in costanza della fase delle indagini preliminari; ha quindi osservato, in adesione a un conforme precedente giurisprudenziale (Cass. 11 novembre 1993 n. 1272/94), che il difetto di imputabilità del minore degli anni quattordici rientra non nei casi di improcedibilità, per i quali ai sensi degli artt. 40 e 411 c.p.p., deve provvedersi con decreto di archiviazione, ma nella previsione dell’art. 425 c.p.p., anche per il raccordo sistematico tra tale disposizione e il cit. D.P.R., art. 26.

Ha conclusivamente affermato che, anche in considerazione delle possibili conseguenze che sul minore possono riversarsi a seguito della pronuncia (iscrizione, sia pur temporanea, nel casellario giudiziale; possibile assoggettamento a misure di sicurezza ex art. 224 c.p.), un’interpretazione adeguatrice della norma ai principi del "giusto processo", canonizzati nel testo attuale dell’art. 111 Cost., richiede che l’estromissione del minore di quattordici anni dal circuito processuale sia pronunciata nel rispetto del principio del contraddittorio: da assicurarsi mediante l’avviso all’esercente la potestà genitoriale, come previsto dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 31, comma 3 in vista della celebrazione dell’udienza preliminare.

La linea argomentativa che ha sorretto la decisione assunta con la sentenza testè richiamata è del tutto condivisibile e può essere qui ribadita. Conseguentemente, non essendosi provveduto nel caso di specie all’espletamento della formalità sopra descritta, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per i Minorenni di Bari per l’ulteriore corso.

Trattandosi di imputato minore di età, va disposto l’oscuramento dei dati identificativi.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Bari, per quanto di competenza. Dispone l’oscuramento dei dati identificativi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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