Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-06-2012, n. 10634

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Svolgimento del processo

La S. chiamò in giudizio l’Ente Diocesi di Urbino Urbania sostenendo di avere eseguito e pagato i lavori di ristrutturazione di una chiesa con il consenso dell’Arcidiocesi, in vista dell’acquisto dell’edificio del quale le era stata promessa la vendita, e che, dunque, ella aveva diritto al rimborso di quanto speso a titolo di ripetizione o, comunque, di indennizzo.

La domanda fu respinta dal primo giudice con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Ancona, la quale ha ritenuto ed accertato che: la domanda introduttiva sembrava essere fondata sulla responsabilità precontrattuale della convenuta, della quale, però, non era stata fornita la prova; anche a voler ritenere la domanda come di ripetizione dell’indebito, non se ne ravvisavano i presupposti, siccome dall’istruttoria era emerso che l’iniziativa di risanamento era stata assunta dalla S. volontariamente ed in vista dell’eventuale acquisto dell’edificio; questa circostanza escludeva anche i presupposti dell’azione di ingiustificato arricchimento.

Propone ricorso per cassazione la S. attraverso un solo motivo. Risponde con controricorso l’Ente Diocesi.

Motivi della decisione

La ricorrente, nel denunziare la violazione della disposizione di cui all’art. 2041 c.c., nonchè i vizi della motivazione, sostiene che il giudice erroneamente avrebbe e-scluso l’ingiustificato arricchimento attraverso il riconoscimento, in capo alla S., della volontarietà della prestazione e della consapevolezza dello squilibrio economico che ne sarebbe derivato. Aggiunge che il giudice avrebbe omesso di valutare i fatti concreti, senza cogliere, dunque, i vizi del consenso che avrebbero minato la volontarietà della condotta e senza individuare gli elementi idonei ad escludere la giusta causa.

Il motivo è infondato.

Occorre ribadire che l’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale (Cass. 15 maggio 2009, n. 11330).

Nella specie, il giudice (come s’è riferito in precedenza) ha accertato che l’iniziativa di risanamento era stata assunta dalla S. volontariamente ed in vista dell’eventuale acquisto dell’edificio e da questa circostanza ha dedotto che non sussistevano i presupposti per far valere l’ingiustificato arricchimento della controparte.

Siffatta conclusione è adeguata rispetto al principio di diritto sopra riportato, il quale, appunto, fonda l’azione in questione sull’indefettibile presupposto dell’ingiustizia della causa.

All’affermazione del principio generale segue, poi, l’accertamento di fatto secondo cui la S. procedette all’esecuzione ed al pagamento dei lavori in questione in vista dell’eventuale acquisto dell’edificio. Accertamento, questo che, nell’evidenziare l’aspetto volontaristico della prestazione, esclude l’esistenza stessa dell’ingiustizia della causa e che, al tempo stesso, è incensurabile in cassazione, siccome congruamente e logicamente motivato.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012

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