Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-11-2011) 05-12-2011, n. 45317

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto nell’interesse di S.P. avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano in data 21-02-2011 relettiva della richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 297 c.p.p., comma 3, in relazione all’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano in data 26-10-2009 ad oggetto tre violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesse in (OMISSIS) ed all’ordinanza 15-10-010 del GIP tribunale Milano ad oggetto il reato ex D.P.R., art. 74, consumato fino al (OMISSIS), il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza in data 8-4-2011, rigettava il gravame, posto che "la sopravvenienza del giudicato di condanna (intervenuta nel primo procedimento n.d.r.) non consente di Invocare in questa sede l’applicazione del meccanismo della retrodatazione, visto che si è determinato il venir meno del primo titolo custodiale e la definitiva trasformazione del periodo di custodia cautelare in periodo di espiazione di pena.

Avverso detto provvedimento il S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo, a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore: Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per assenza di motivazione in ordine alle deduzioni formulate nell’atto di appello oltre che per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostanzialmente denunciando un’erronea lettura del portato della richiamata decisione di questa Corte di legittimità a S.U. (n. 20780/09 – Iaccarino) che, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, collegava l’impossibilità della retrodatazione non certo al giudicato intervenuto in un momento processuale qualsiasi, ma solamente al giudicato consolidatosi prima della emissione dell’ordinanza cautelare rispetto alla quale si chiede detta retrodatazione. Equivocando i termini temporali della vicenda,il tribunale del riesame decidente ha illogicamente e contraddittoriamente, rispetto al principio di diritto innanzi enunciato, fornito un’interpretazione del tutto errata dei termini della questione, riconoscendo ad un giudicato "pacificamente intervenuto dopo l’emissione e l’esecuzione della misura attinente il reato associativo l’efficacia ostativa al recupero dei termini di fase della prima ordinanza custodiale".

Non trascurandosi i dubbi di legittimità costituzionale in tema di art. 297 c.p.p., comma 3, secondo quanto, del resto, già rilevato con sentenza di questa Corte n. 42017 del 28-10-2010, il ricorrente ha sottolineato l’illogicità e contraddittorietà dell’interpretazione dell’art. 297 cit. fornita dalla impugnata ordinanza in tema di reati connessi, interpretazione che, sostanzialmente", lascerebbe la decisione di ritardare il più possibile l’emissione della seconda ordinanza al solo arbitrio del PM ed alle circostanze accidentali per nulla partecipanti alle esigenze di garanzia che devono presiedere alla libertà personale dell’imputato in corso di processa". Determinante, ai fini che ne occupa, è la portata della sentenza n. 233 della Corte Costituzionale in data 19/22-6-2011 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 297 c.p.p., comma 3 nella parte in cui con riferimento ad ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura, stante la ritenuta violazione degli artt. 3 e 13 della Carta costituzionale.

Tanto vale a determinare un intuibile superamento di ogni questione attinente l’interpretazione dei termini espressi con la sentenza di questa Corte di legittimità a S.U. n.20780 del 23-4-09, Iaccarino, che l’impugnata ordinanza ha ritenuto di poter leggere in relazione all’ostatività logica del meccanismo della retrodatazione anche quando il giudicato sia sopravvenuto all’emissione della seconda ordinanza (nella specie per il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), così estendendo l’ipotesi richiamata da questa Corte nel caso di giudicato intervenuto sui fatti della prima ordinanza in epoca antecedente all’emissione della seconda ordinanza.

Va, pertanto, necessariamente rivisto il principio di diritto che il Tribunale del riesame meneghino ha ritenuto di poter affermare nel caso de quo, con imprescindibile osservanza del termini tracciati dalla richiamata sentenza della Consulta, investita da questa stessa Corte di legittimità con la sentenza n.42017 del 28-10-010 che ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del cit. art. 297, comma 3.

S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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