Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Roma, in epigrafe indicato, che ha riconosciuto in favore (tra gli altri) di S. A., C.C. e Co.Cl., in proprio e quali eredi di C.A., la somma di Euro 7.000,00 oltre interessi per ciascuna a titolo di equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento fallimentare della A.D.S. s.p.a., instaurato avanti al Tribunale di Napoli nel giugno 1995 ed ancora pendente nel febbraio 2009, nel quale il loro dante causa – ex dipendente della fallita – era stato ammesso al passivo a seguito di sua richiesta dell’ottobre 1995; che gli intimati non hanno depositato difese;
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;
Ritenuto che merita accoglimento l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 75 c.p.c.) per non avere la Corte di merito rettamente considerato che C.A. è deceduto nel settembre 2000, prima della maturazione del termine settennale di ragionevole durata determinato nel decreto, e non avere quindi considerato che alle controparti nulla spetta in qualità di eredi del predetto, potendo loro essere riconosciuto solo l’indennizzo ture proprio, ove dal loro subentro nella posizione del de cuius al febbraio 2009 sia trascorso un periodo di tempo superiore ai sette anni;
che, in effetti, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, in caso di morte di una parte, gli eredi, in quanto tali, acquisiscono per successione il diritto all’indennizzo maturato dal de cuius per l’irragionevole protrazione di un processo che lo vide parte anche prima della entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, mentre, per il periodo successivo alla morte della parte originaria, il diritto all’indennizzo spetta loro, in proprio, solo dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, hanno assunto la qualità di parte, e solo ove la fase del processo successiva si protragga in misura irragionevole (cfr. ex multis Cass. n. 2752/11;
n. 23416/09; n. 2983/08; n. 23939/06);
che pertanto, non potendo le odierne intimate acquisire per successione un diritto che, al momento del decesso (intervenuto prima del decorso del termine di ragionevole durata), non era ancora maturato in capo al dante causa, l’equa riparazione spetta loro con esclusivo riferimento alla irragionevole durata del procedimento presupposto successiva al decesso del loro dante causa (settembre 2000), tenendo peraltro presenti le peculiarità del procedimento concorsuale, che non prevede atti formali con i quali gli eredi di un creditore partecipante alla procedura assumano la qualità di parte;
che il provvedimento impugnato è dunque cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può decidersi nel merito;
che va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000 per ciascun anno di ritardo;
che, pertanto, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuna delle odierne intimate di Euro 1.100 a titolo di equo indennizzo per il periodo di un anno e cinque mesi circa di irragionevole durata del procedimento, quale risulta sottraendo dalla durata successiva al decesso (otto anni e cinque mesi sino al febbraio 2009) quella, ritenuta ragionevole, di sette anni;
che su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda (6.11.2006), in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;
che la compensazione tra le parti delle spese del grado di merito si giustifica tenendo conto della parziale soccombenza reciproca, e, analogamente, le spese di questo grado di legittimità debbono dichiararsi irripetibili dall’Amministrazione ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti precisati in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere ad S.A., C.C. e Co.Cl. la somma di Euro 1.100,00 per ciascuna con gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili dall’Amministrazione ricorrente le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012
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