Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 28-06-2012, n. 10984 Liquidazione delle spese

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo illustrato da memoria, avverso la sentenza del tribunale di La Spezia del 20.7.2010, che aveva rigettato l’appello proposto dallo stesso A. in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.

Resiste con controricorso la Vittoria Assicurazioni spa. L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è soggetto alla normativa di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato pubblicato dopo l’entrata in vigore della detta legge (4 luglio 2009).

Con un motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 91 c.p.c.; motivazione contraddittoria.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il giudice del merito, infatti, nel riconoscere corretta la ripartizione delle spese di lite operata dal giudice di pace, atteso l’esito della causa – con il riconoscimento nella misura dell’80% di responsabilità proprio a carico dell’attore, odierno ricorrente – ha rigettato l’appello proposto dall’ A. – fondato su di una errata equiparazione fra ripartizione di responsabilità e ripartizione delle spese giudiziali – affermando che la liquidazione delle spese nella misura del 20%, corrispondeva al grado di responsabilità attribuita al convenuto M.B.; anche per "il ragguardevole ridimensionamento delle pretese risarcitorie, avvalorate peraltro dalla Ctu espletata nel giudizio di secondo grado"; argomento, quest’ultimo, indicato quale elemento ulteriore per la conferma della decisione di primo grado sul punto.

Da ultimo, privo di pregio è l’ulteriore profilo relativo all’applicazione dell’iva sull’importo dovuto a titolo di spese legali che, riconosciuto dal tribunale come spettante, è stato considerato "comunque ricompreso nella somma offerta dalla società assicuratrice, tenuto conto del modestissimo valore della controversia".

Trattasi di decisione conforme ai principi giuridici in materia di ripartizione delle spese giudiziali, la cui liquidazione rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali; con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (v. per tutte Cass. 4.7.2011 n. 14542). Violazioni che, nella specie, non sussistono.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore della resistente, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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