T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 171 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza di questo Tribunale, Sezione III, n. 1769 del 27.2.2008, è stato accolto il ricorso (n. 5863/2007) proposto dalla Fondazione suddetta avverso il silenzio rifiuto serbato dall’intimato Ministero sulle istanze prot. n.201021/242 del 27/4/2006 e prot. n.203176/212 del 16 novembre 2006 per la riassegnazione della quota di un quinto dei proventi di cui all’art.5 della L. n. 966 del 1965 (versati all’entrata del bilancio dello Stato per i mesi, rispettivamente, marzo e ottobre 2006), ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L. n. 734 del 1973.

Per l’effetto, l’intimata Amministrazione, con la citata sentenza, è stata condannata a pronunciarsi in merito alle suddette istanze della ricorrente entro 60 gg. dalla comunicazione o notificazione della sentenza medesima.

Avendo successivamente prospettato, l’istante Fondazione, con il ricorso di cui in epigrafe, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui la ripetuta sentenza era stata regolarmente notificata sin dal 12.3.2008, non aveva provveduto in alcun modo ad ottemperare alla sentenza stessa, questo TAR, con sentenza n. 39292 del 31.12.2010, ha disposto la nomina di un Commissario ad acta perché provvedesse in luogo del Ministero predetto.

Il Commissario ad acta, Dott. A.D.F., ha prodotto a questo Tar, in relazione all’incarico commessogli, dapprima una documentata relazione in data 13.6.2011 sugli accertamenti effettuati in ordine agli importi riassegnati e riassegnabili alla Fondazione ricorrente. Indi, al riguardo è intervenuta ulteriore ordinanza della Sezione (n. 6577 del 21.7.2011), con la quale si è rilevato che la sentenza di cui al ricorso per l’ottemperanza non era stata portata ad esecuzione e che occorreva invece che l’amministrazione vi prestasse ottemperanza, per cui si è disposto "di dover rinviare la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 19 ottobre 2011 per consentire al Commissario ad acta di effettuare ulteriori tentativi per ottenere l’assegnazione dei fondi dovuti alla fondazione ricorrente".

Infine, alla Camera di Consiglio suddetta, di ulteriore trattazione della questione, il Commissario ad acta, personalmente intervenuto, ha documentalmente prospettatato (nota n. 60384/11 e relativo allegato) che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con lettera del 18.10.2011 n. 105731 aveva fatto presente che, per ottemperare alla sentenza n. 1769/2008, si era "proceduto all’iscrizione, sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Interno per l’anno 2012 della somma di E 2.155.379,00 che è pari alle quote non riassegnate alla Fondazione Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relative ai mesi di marzo e ottobre 2006 e che rappresentano l’oggetto del contendere".

Ciò stante, ed in assenza di opposizioni al riguardo, non resta al Tribunale che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse sulla questione di ottemperanza alla sentenza n. 1769/2008, essendosi al riguardo satisfattivamente come sopra provveduto.

Le spese della presente fase del giudizio di ottemperanza possono essere compensate, per giusti motivi.

Quanto al compenso dovuto al Commissario ad acta, ritiene il Collegio che, in relazione allo svolgimento dell’incarico, al grado di difficoltà dello stesso e all’impegno richiesto e profuso da parte del Commissario stesso, sia congruo liquidare a suo favore, la somma, al lordo delle ritenute erariali, di Euro 1000,00 (mille,00), ponendo a carico dell’Amministrazione soccombente (Ministero dell’Economia e delle Finanze), l’obbligo di corrispondere la somma suddetta, forfettariamente determinata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, ogni residua questione di ottemperanza al giudicato di cui trattasi.

Compensa le spese.

LIQUIDA, a favore del Commissario ad acta dott. A.D.F. ed a carico dell’Amministrazione sopra specificata, il compenso lordo di Euro 1000,00 (mille,00) per l’attività svolta in adempimento dell’incarico conferitogli per l’esecuzione della sentenza oggetto del ricorso di cui in epigrafe.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere, Estensore

Giuseppe Sapone, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *