Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, rubricato al n. 2384/2000, la signora C.V. impugnava il decreto n. 15370/99 in data 26 gennaio 2000 con il quale il Provveditore agli studi di Brindisi aveva disposto la sua esclusione per mancanza dei necessari titoli dalla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione per la classe di concorso A017, indetta ai sensi dell’ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153; impugnava inoltre gli atti connessi ed il silenzio rigetto maturato sul ricorso gerarchico proposto.
Ella deduceva i motivi così riassunti nella sentenza di primo grado:
1. violazione e mancata applicazione degli artt. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per errore nei presupposti;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 6 dell’ordinanza ministeriale 15 giugno 1999 n. 153; eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria;
3. violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, e della ordinanza ministeriale n. 153/1999 anche in riferimento alla L. 21 dicembre 1978, n. 845, ed alla L.R. 17 ottobre 1978, n. 54; eccesso di potere per errore nei presupposti; manifesta illogicità;
4. illegittimità dell’art. 2, comma quarto, della L. 3 maggio 1999, n. 124, per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione;
5. illegittimità derivata.
La sig.ra V. chiedeva quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Con la sentenza in epigrafe, n. 1922 in data 7 settembre 2010 il Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, Sezione II, respingeva la questione di procedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 4, comma secondo bis, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, e lo respingeva nel merito.
2. Avverso la predetta sentenza la sig.ra V. propone l’appello in epigrafe, rubricato al n. 1898/11, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e la declaratoria dell’improcedibilità del ricorso ai sensi del richiamato art. 4, comma secondo bis, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, Ufficio scolastico provinciale di Brindisi, depositando solo il relativo atto formale.
La causa è stata chiamata in discussione alla pubblica udienza del 22 novembre 2011.
3. L’appellante reitera nel presente grado del giudizio l’argomentazione secondo la quale la sua ammissione con riserva alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione per la classe di concorso alla quale aspira ed il successivo superamento delle prove d’esame comporterebbe l’applicazione dell’art. 4, comma secondo bis, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ed il conseguente consolidamento della sua ammissione al procedimento, nonché del titolo conseguito.
La tesi, pur se basata su argomenti presi in positiva considerazione da C. di S., VI, 14 ottobre 2010, n. 7500, non può essere condivisa.
L’osservazione del primo giudice – secondo la quale la norma della cui applicazione si discute espressamente espressamente limita la sua applicazione ai candidati in possesso dei titoli di partecipazione al concorso, per cui non è applicabile al caso di cui ora si tratta, nel quale si discute, giustappunto, del possesso, da parte dell’appellante, dei titoli per partecipare alla selezione riservata di cui si discute – deve essere condivisa.
Inoltre, questo Consiglio di Stato con altra sentenza di questa Sesta Sezione 21 settembre 2010, n. 7002, ha affermato che l’art. 4, comma secondo bis, del decreto L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 17 agosto 2005, n. 168, secondo cui conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, è norma circoscritta all’idoneità degli aspiranti ad una professione priva di "numero chiuso" e non richiedente, quindi, procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti, come negli ordinari concorsi per il pubblico impiego.
Ogni ipotesi di applicazione estensiva a fattispecie di specializzazioni riservate agli insegnanti – anche a prescindere dall’insussistenza, per i medesimi, di Ordini Professionali in senso stretto – non può che apparire infondata, soprattutto in presenza di controinteressati, i quali hanno titolo per ottenere dal giudice una pronuncia definitiva, che accerti se l’ammissione del proprio antagonista sia o meno legittima (e se la propria posizione debba risultare recessiva).
Il Collegio condivide tale orientamento, conforme a quello maggioritario (C. di S., IV, 4 maggio 2010, n. 2557, 21 novembre 2006, n. 6807, 2 ottobre 2006, nn. 5744 e 5743, 5 dicembre 2006, n. 7141; VI, 11 maggio 2007, n. 2309), soggiungendo inoltre che la palese eccezionalità della norma la rende suscettibile esclusivamente di stretta interpretazione.
L’argomentazione deve quindi essere respinta.
4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.
Le spese del secondo grado, contenute nella misura indicata in dispositivo in ragione della limitata attività difensiva spiegata dalla parte appellata, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 1898/11, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 100,00 (cento/00) oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
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