Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’appellante, nel corso del giudizio, ha dichiarato di non avere interesse alla definizione del secondo grado del giudizio.
Il Collegio prende atto di ciò e dichiara improcedibile l’appello, con compensazione delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 10452 del 2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate del secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
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