T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 11-01-2012, n. 70 Personale ospedaliero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame il ricorrente, tecnico di laboratorio assegnato al reparto di endocrinologia, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di rischio radiologico – nella misura massima o, in subordine, nella misura ridotta – con conseguente condanna dell’azienda sanitaria intimata al pagamento dei predetti importi ed alla monetizzazione del congedo aggiuntivo non fruito, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 2, della L. 27 ottobre 1998, n. 460, avendo svolto la propria funzione in presenza delle condizioni previste dalla legge per fruire di dette indennità.

Si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

Successivamente il ricorrente ha presentato memoria a conferma delle proprie conclusioni.

All’udienza pubblica del 20 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

In proposito il collegio si riporta alla sentenza n. 370 dell’11 febbraio 2005, resa dalla sezione seconda di questo Tribunale, con la quale è stata accordata identica pretesa ad altri dipendenti dell’amministrazione intimata, fra i quali figura Conte A.M., che l’odierno ricorrente è stato chiamato a sostituire perché in congedo per maternità.

Secondo la succitata pronuncia, "l’indennità di rischio radiologico va, infatti, riconosciuta nella misura intera a tutti i sanitari che, in via di fatto, siano continuativamente ed effettivamente sottoposti al rischio radiologico, senza potersi distinguere tra coloro che sono inquadrati nel personale di radiologia e coloro che sono ad esso estranei. Ciò al fine di scongiurare un’inammissibile disparità di trattamento, anche in considerazione della particolare natura dell’indennità di rischio radiologico che non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso alle spese che l’operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 30 ottobre 2003, n. 13193).

E’ stato anche rimarcato che la "ratio" dell’art. 1, L. 27 ottobre 1988, n. 460, è quella di riconoscere l’indennità di rischio radiologico in misura piena a tutti i dipendenti che, in via di fatto, siano continuativamente ed effettivamente sottoposti al rischio radiologico, senza distinzione tra quelli inquadrati nel personale di radiologia e quelli invece ad esso estranei, in quest’ultimo caso occorrendo comunque un accertamento sulle situazioni concrete (modalità, tempi, orari ed intensità dell’esposizione), ad opera della speciale commissione di cui all’art. 58 comma 4, D.P.R. n. 270 del 1987, ed all’art. 54 comma 4, D.P.R. n. 384 del 1990, la quale deve verificare (anche in base ad elementi indiziari o presuntivi) se il singolo dipendente sia, in via di fatto, esposto in maniera continua e permanente al rischio radiologico, così da giustificarne la piena equiparazione al personale di radiologia; analogamente l’art. 5, L. 23 dicembre 1994 n. 724, disciplina il congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni per categorie di lavoratori esposti a rischio radiologico, prevedendo che esso spetti, a partire dall’1.1.1995, al personale di radiologia ed a quanti svolgano abitualmente la specifica attività professionale in zona a rischio e controllata (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 19 settembre 2003, n. 1550).

Deve, inoltre, ricordarsi che la Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione, equiparando i soggetti esposti abitualmente al rischio a quelli esposti solo occasionalmente.

A seguito dell’emanazione della sentenza della C. Cost. n. 343 del 1992, che ha sostanzialmente equiparato, quanto al percepimento dell’indennità di rischio radiologico, i soggetti esposti abitualmente allo stesso e quelli esposti al rischio solo occasionalmente, anche a questi ultimi compete l’attribuzione della relativa indennità (T.A.R. Lazio, sez. I, 11 febbraio 2003, n. 832).

Deve, quindi, riconoscersi l’indennità di rischio radiologico nella misura massima di 200.000 lire mensili al ricorrente, che è stato esposto, anche occasionalmente, al rischio radiologico, come risulta dalla documentazione versata in atti e come non contestato in giudizio dall’amministrazione.

Riguardo alla richiesta indennità sostitutiva del beneficio del congedo annuale aggiuntivo "al personale sanitario soggetto a rischio radiologico che non abbia potuto godere del beneficio del congedo annuale aggiuntivo di quindici giorni previsto dall’art. 36 comma ultimo, D.P.R. 27 maggio 1969, n. 130, per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, spetta la relativa indennità sostitutiva, per il periodo per il quale è stato riconosciuto e dichiarato il diritto all’indennità di rischio radiologico, maggiorata di interessi corrispettivi in dipendenza della naturale fruttuosità del denaro" (Consiglio Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6739). Ne consegue la spettanza al ricorrente anche di tale indennità.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve disporsi la condanna dell’amministrazione intimata (ora gestione liquidatoria) al pagamento delle indennità richieste, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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