T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 77 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le ricorrenti I.A.M. Costruzioni s.r.l. e Sacip del geom. F.P., riunite in una costituenda A.T.I. (di cui la prima ditta è mandataria e la seconda è mandante) impugnano gli atti della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di risanamento dei dissesti verificatisi nella zona a valle di Piazza Europa sita nel Comune di Deliceto.

Detta gara veniva aggiudicata in via definitiva alla controinteressata A.T.I. Eco.Geo. Drilling R.g.m.b. s.r.l. (mandataria) – A.Ge.Co.S. s.p.a. (mandante) con provvedimento gravato in questa sede.

Le istanti chiedono altresì la condanna dell’Amministrazione municipale al risarcimento del danno in forma specifica (mediante il conseguimento dell’aggiudicazione della gara) ovvero, in subordine, per equivalente.

Rileva parte ricorrente (seconda classificata) che dalla visione della documentazione di gara resa disponibile soltanto a partire dal 9.3.2005 è stato possibile appurare l’illegittima ammissione dell’A.T.I. aggiudicataria e di altre sette concorrenti; che dall’esclusione dell’A.T.I. aggiudicataria ovvero dall’esclusione congiunta delle altre sette imprese citate deriva in ogni caso l’aggiudicazione diretta ed immediata dell’appalto in esame (a seguito del ricalcolo della media) in proprio favore.

In particolare, evidenziano le odierne deducenti che l’A.T.I. aggiudicataria faceva pervenire la propria offerta in data 11.1.2005 con dichiarazioni sottoscritte il 3.1.2005; che per l’impresa controinteressata Eco.Geo. Drilling veniva prodotta in sede di gara un’attestazione SOA non più in corso di validità, essendo stata già da tempo sostituita con altra rilasciata in data 28.12.2004; che il legale rappresentante e direttore tecnico della Eco.Geo. Drilling (Rocco Bonassisa), sottoscrittore delle dichiarazioni di gara e dell’offerta, era in realtà cessato dalla carica il 4.11.2004 e quindi due mesi prima della presentazione dell’offerta e della scadenza fissata dal bando; che pertanto sussiste una violazione della lex specialis di gara, essendo stata prodotta dalla controinteressata una SOA non in corso di validità; che le altre sette imprese concorrenti non risultano in possesso della categoria scorporabile ed espressamente qualificata dalla lex specialis di gara come non subappaltabile OG8; che le stesse dovevano essere conseguentemente escluse.

Si costituivano il Comune di Deliceto e la controinteressata A.T.I. Eco.Geo. Drilling R.g.m.b. s.r.l. – A.Ge.Co.S. s.p.a., resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che, delle domande avanzate dall’A.T.I. ricorrente, quella impugnatoria debba essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre quella risarcitoria debba essere respinta.

Quanto alla domanda demolitoria, posto che l’intera procedura di gara oggetto d’impugnativa risulta ormai completamente esaurita, essendo stato l’appalto de quo integralmente eseguito (cfr. pagg. 1 e 2 della memoria del Comune di Deliceto, depositata in data 20 ottobre 2011: lavori ultimati in data 4.7.2007; visita finale effettuata in data 9.10.2008; certificato di collaudo depositato presso l’Ufficio del Genio Civile di Foggia in data 7.10.2008), è conseguentemente venuto meno qualsivoglia interesse delle ricorrenti all’annullamento giurisdizionale degli atti di gara contestati in questa sede (cfr. art. 122 del codice del processo amministrativo e Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 2011, n. 1193).

A tal proposito, va evidenziato che, ai sensi dell’art. 34, comma terzo, del codice del processo amministrativo ("Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.") ed in considerazione della formulazione e consistenza della proposta azione risarcitoria, l’annullamento giurisdizionale degli atti gravati non risulta più "utile" per l’A.T.I. I.A.M. Costruzioni s.r.l. e Sacip del geom. F.P..

L’azione risarcitoria formulata dall’A.T.I. ricorrente nell’atto introduttivo, invero, è rimasta totalmente sfornita di supporto probatorio in ordine al quantum, pur essendo la stessa parte gravata di un preciso onere sul punto ai sensi dell’art. 64 del codice del processo amministrativo.

Come rilevato da Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1672 "In tema di responsabilità della p.a. da ritardo o da attività provvedimentale lesiva di interessi legittimi pretensivi il ricorrente ha l’onere di provare, secondo i principi generali la sussistenza e l’ammontare dei danni dedotti in giudizio. Infatti, la limitazione dell’onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio, che caratterizza il processo amministrativo, si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti di consueto connotante il rapporto amministrativo di natura pubblicistica intercorrente tra la parte privata e la p.a., mentre l’esigenza di un’attenuazione dell’onere probatorio a carico della parte ricorrente viene meno con riguardo alla prova dell’an e del quantum dei danni azionati in via risarcitoria, inerendo in siffatte ipotesi i fatti oggetto di prova alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa (soprattutto qualora questa agisca per il risarcimento dei danni non patrimoniali), e trovandosi le relative fonti di prova normalmente nella sfera di disponibilità dello stesso soggetto leso".

La domanda risarcitoria, quindi, deve essere respinta a prescindere – in applicazione della citata previsione normativa di cui all’art. art. 34, comma 3 del codice del processo amministrativo – dall’accertamento dell’eventuale illegittimità dell’agere dell’amministrazione.

Non sussiste, infatti, alcun interesse di parte ricorrente al suddetto accertamento ai fini risarcitori, dovendo l’azione risarcitoria – come visto in precedenza – essere comunque disattesa per carenza di prova.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria d’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse della domanda impugnatoria e la reiezione della domanda risarcitoria.

In considerazione della natura, della peculiarità e dell’esito della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto,

1) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse la domanda impugnatoria;

2) respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente FF

Savio Picone, Referendario

Francesco Cocomile, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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