T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 12-01-2012, n. 108 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 31 marzo 2009 e depositato il 29 aprile 2009, D.G. e D.F. impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: – il Provv. 26 gennaio 2009, prot. n. 202/U.T.U., col quale il responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia del Comune di Villa Literno aveva disposto la decadenza e revoca del permesso di costruire n. 61 del 6 ottobre 2006; – l’ordinanza di demolizione n. 19 del 27 febbraio 2009, emessa dal responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia del Comune di Villa Literno con riguardo alle opere assentite col titolo abilitativo edilizio ritirato; – tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui, precipuamente, la relazione di sopralluogo del 27 febbraio 2009.

Richiedeva, altresì, il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’operato asseritamente illegittimo dell’amministrazione intimata.

2. L’impugnato provvedimento in autotutela aveva per oggetto il titolo abilitativo alla realizzazione di un edificio destinato a locali commerciali su un suolo in comproprietà dei ricorrenti, ubicato in Villa Literno e censito in catasto al foglio 26, particella 19, ed era stato così motivato: – non sarebbe stato rilasciato il parere di conformità antincendio, per omessa produzione della documentazione integrativa all’uopo richiesta dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta; – i beneficiari del ritirato permesso di costruire n. 61 del 6 ottobre 2006 sarebbero stati in ritardo nel pagamento degli oneri concessori, per un ammontare pari a Euro 20.184,57, oltre agli interessi di mora; – l’area di intervento sarebbe stata abusivamente frazionata.

3. Avverso siffatta determinazione, nonché avverso la conseguente misura ripristinatoria ex art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 venivano dedotte le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 21 octies della L. n. 241 del 1990; vizio del procedimento; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti; difetto di motivazione; travisamento; illogicità manifesta; 3) violazione e falsa applicazione della l. r. Campania n. 16/2004; difetto di istruttoria e di motivazione; 4) ulteriore violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 380/201; difetto di istruttoria e di motivazione; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 31, comma 2, e 38, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001; mancata applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per erroneità nei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione.

4. Costituitasi l’amministrazione intimata, eccepiva l’irricevibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto.

5. Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2009, la proposta istanza cautelare veniva accolta, ai fini del riesame dei provvedimenti impugnati, con ord. n. 2545/2009.

6. In esito al riesame disposto con la citata ord. n. 2545/2009 e sollecitato da D.G. con apposita richiesta del 19 aprile 2010 (prot. n. 7035), il responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia del Comune di Villa Literno, con Provv. 25 maggio 2010, prot. n. 1053/U.T.U., annullava l’antecedente Provv. 26 gennaio 2009, prot. n. 202/U.T.U. (recante la decadenza e revoca del permesso di costruire n. 61 del 6 ottobre 2006) alle seguenti condizioni: – "rinuncia espressa alla azione amministrativa intrapresa presso il TAR Campania"; – presentazione di una "dettagliata relazione tecnica a firma del progettista incaricato, recante l’indicazione delle opere già realizzate e delle opere da realizzare (relative al permesso di costruire n. 61/2006), corredata di documentazione fotografica"; – designazione dell’impresa esecutrice dei lavori, con specificazione dell’ organico medio annuo e del contratto collettivo applicato ai dipendenti, nonché con allegazione del DURC; – esibizione dell’atto di accettazione dell’incarico di direzione dei lavori; – ove dovuto, deposito del progetto delle opere strutturali in variante presso il competente Ufficio del Genio civile di Caserta; – presentazione dell’atto di impegno a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione necessarie al funzionamento dell’opificio in conformità al dettato dell’art. 8, lett. a, delle n.t.a. del p.u.c. di Villa Literno; – pagamento delle sanzioni pecuniarie per ritardato versamento degli oneri concessori, nella misura complessiva di Euro 8.073,83. Precisava, infine, che, dopo l’assolvimento delle prescrizioni sopra riportate, il permesso di costruire n. 61 del 6 ottobre 2006 sarebbe stato "considerato nuovamente vigente e valido senza alcuna altra condizione".

7. Con atto notificato il 21 luglio 2010 e depositato il 27 luglio 2010, i nominativi in epigrafe proponevano, avverso il descritto provvedimento di riesame, motivi aggiunti così rubricati: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 16 ss. e 42 ss. del D.P.R. n. 280 del 2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria; sviamento; indebito pagamento; illegittimità propria; 2) mancata applicazione dell’ordinanza del TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 2545/2009; illegittimità derivata.

8. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.

9. In rito, va disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ed invero, il Provv. 26 gennaio 2009, prot. n. 202/U.T.U., risulta comunicato il 31 gennaio 2009 ed è stato, quindi, tempestivamente impugnato entro il termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 21, comma 1, della L. n. 1034 del 1971 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), decorrente da tale ultima data.

10. Sempre in rito, deve rilevarsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo al ricorso introduttivo del presente giudizio.

In particolare, al Provv. 26 gennaio 2009, prot. n. 202/U.T.U., impugnato col ricorso originario, si è sovrapposto il Provv. 25 maggio 2010, prot. n. 1053/U.T.U., gravato con motivi aggiunti.

Tale ultimo provvedimento è stato adottato all’esito del riesame provocato dall’ord. n. 2545/2009 e dall’istanza presentata da D.G. il 19 aprile 2010 (prot. n. 7035) e, annullandolo (sia pure in via condizionata), ha assorbito e sostituito i contenuti e gli effetti del precedente provvedimento in autotutela. Con la conseguenza che, da un lato, l’assorbimento e la sostituzione prefigurati renderebbero privo di oggetto il ricorso originario e che, d’altro lato, i nominativi in epigrafe potrebbero trarre una concreta utilità – identificabile nell’ambita rimozione di talune prescrizioni impartite ai fini della reviviscenza del permesso di costruire n. 61 del 6 ottobre 2006 – non più dall’accoglimento del predetto gravame introduttivo, bensì soltanto dall’accoglimento dell’impugnazione e dal connesso annullamento giurisdizionale del sopravvenuto Provv. 25 maggio 2010, prot. n. 1053/U.T.U.

Di qui la carenza di interesse ad aggredire il Provv. 26 gennaio 2009, prot. n. 202/U.T.U.

Di qui anche la carenza di interesse ad aggredire l’ordinanza di demolizione n. 19 del 27 febbraio 2009.

Il riesame della divisata decadenza e revoca del permesso di costruire n. 61 del 6 ottobre 2006 ha, infatti, comportato una diversa determinazione dell’autorità amministrativa, che è valsa, comunque, a superare, oltre al precedente provvedimento in autotutela, anche la connessa misura repressivo-ripristinatoria; per modo che, pure nell’ipotesi di inosservanza delle impartite condizioni di reviviscenza del predetto titolo abilitativo edilizio, il Comune resistente sarebbe, comunque, obbligato a irrogare ex novo la sanzione demolitoria, con l’assegnazione in tal caso di un ulteriore termine per adempiere.

11. Venendo ora a scrutinare i motivi aggiunti, nella cui proposizione deve, dunque, intendersi concentrato l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., fondato si rivela il primo ordine di doglianze, secondo cui l’efficacia del permesso di costruire non avrebbe potuto essere legittimamente subordinata al pagamento del contributo ex art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001, e tanto meno al pagamento delle penali per il ritardo nell’assolvimento di tale onere.

In realtà, la validità e l’efficacia di un permesso di costruire rilasciato non subisce alcun effetto a seguito del mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione, la cui unica conseguenza è l’aumento della percentuale del contributo stesso, con connessa esecuzione coattiva (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 1985, n. 132; TAR Lazio, Roma, sez. II, 28 novembre 1991, n. 1816).

L’art. 42 del D.P.R. n. 380 del 2001 si limita, infatti, a sancire, al comma 2, che "il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’art. 16 comporta: a) l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lett. a, il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l’aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lett. b, il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni". Al comma 5, stabilisce, poi, che, "decorso inutilmente il termine di cui alla lett. c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall’art. 43", ossia "secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell’ente procedente".

E’ evidente, dunque, che il Comune di Villa Literno, attraverso l’imposizione di una condizione di efficacia dell’emesso titolo abilitativo edilizio, ha irrogato una sanzione ed applicato una modalità esecutiva diverse da quelle prefigurate dall’ordinamento per colpire l’inadempimento o la mora nel versamento del contributo di costruzione e per assicurarne il recupero all’amministrazione.

12. Del pari fondato è l’ulteriore profilo di censura col quale si contesta che l’ente locale intimato, nel richiedere l’impegno a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione funzionalmente correlate all’edificio progettato, senza, peraltro, addivenire ad una preventiva convenzione urbanistica, all’uopo necessaria, avrebbe indebitamente duplicato, a carico dei ricorrenti, gli oneri di urbanizzazione dagli stessi già versati.

In questo senso, occorre rammentare che l’obbligazione per oneri di urbanizzazione è causale ed ha natura di corrispettivo di diritto pubblico, dovuto dal beneficiario del permesso di costruire per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connessi all’edificazione (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, 23 maggio 2003, n. 548).

Conseguentemente, onde scongiurare ingiustificate duplicazioni di prestazioni a fronte della medesima causa (Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 1998, n. 807), detto beneficiario ha titolo allo scomputo totale o parziale della quota di contributo ex art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 dovuta per gli oneri di urbanizzazione, qualora, in luogo del pagamento della stessa, realizzi direttamente le necessarie opere di urbanizzazione, previa stipula di apposita convenzione con l’amministrazione comunale (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 4 giugno 2002, n. 2275; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 2 ottobre 2003, n. 1532; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 11 agosto 2004, n. 3181).

Ora, nella specie, il Comune di Villa Literno non risulta aver previsto – così come sarebbe stato imprescindibile, al fine di evitare un ingiustificato aggravio economico a carico dei ricorrenti – alcuno scomputo della quota di contributo ex art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 relativa agli oneri di urbanizzazione, nonostante la divisata imposizione della diretta esecuzione, da parte dei beneficiari del titolo abilitativo edilizio, delle opere di urbanizzazione necessarie alla funzionalità del fabbricato progettato.

13. Priva di pregio è, invece, la censura con la quale si lamenta che l’amministrazione resistente, prima di applicare la sanzione pecuniaria per mora debendi, avrebbe omesso di richiedere il pagamento degli oneri concessori al soggetto costituito come fideiussore.

A un simile assunto deve obiettarsi che la costituzione di un rapporto fideiussorio (anche autonomo) a garanzia del pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire non radica, in capo all’amministrazione comunale, il dovere di esigere l’adempimento dal fideiussore preventivamente all’applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 dicembre 1999, n. 2072; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17 aprile 1999, n. 1192).

D’altronde, non opera, in tal caso, l’art. 1227 cod. civ. (concorso del fatto colposo del creditore), che è riferibile alle sole obbligazioni risarcitorie, e non alle obbligazioni sanzionatorie, come quella prevista dall’art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, e che, quindi, non sottende, in ipotesi di omesso ritardato pagamento del contributo di costruzione, alcun dovere di escussione del fideiussore da parte dell’amministrazione comunale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2005, n. 1250; 11 novembre 2005, n. 6345; 16 luglio 2007, n. 4025).

14. Neppure coglie nel segno la doglianza secondo cui le prescrizioni impartite col Provv. 25 maggio 2010, prot. n. 1053/U.T.U. contemplerebbero profili del tutto estranei al dictum cautelare dell’ord. n. 2545/2009, incentrato sulla contestazione di abusivo frazionamento dell’area di intervento.

In effetti, proprio perché il Comune di Villa Literno non ha reiterato tale ultimo rilievo, è da ritenersi che, in esito ad un più approfondito riesame, legittimamente ne abbia riconsiderato la sussistenza dei presupposti ed abbia orientato le sue nuove determinazioni su aspetti diversi (peraltro, in parte già vagliati, come, segnatamente, quello relativo al ritardo nel pagamento degli oneri concessori).

15. In conclusione, stante la sopravvenuta carenza di interesse a proporre il ricorso originario, la fondatezza delle censure scrutinate retro, sub n. 11 e 12, nonché l’infondatezza di quelle esaminate retro, sub n. 13 e 14, ed essendo, nel contempo, il Provv. 25 maggio 2010, prot. n. 1053/U.T.U. rimasto inoppugnato quanto alle prescrizioni riportate retro, sub n. 6 e non considerate retro, sub n. 11 e 12, i motivi aggiunti devono essere accolti e, per l’effetto, il menzionato provvedimento con essi gravato deve essere annullato, nella parte ne viene subordinata l’efficacia al pagamento delle sanzioni pecuniarie per ritardato versamento degli oneri concessori, nella misura complessiva di Euro 8.073,83 ed alla presentazione dell’atto di impegno a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione funzionalmente correlate all’edificio progettato.

16. L’avanzata domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario va respinta, considerata la sua genericità, sia in termini di allegazioni sia in termini di prove addotte con riguardo sia all’elemento soggettivo sia all’elemento oggettivo della responsabilità addebitata all’amministrazione resistente.

17. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico dell’amministrazione resistente.

Dette spese vanno liquidate in complessivi Euro 2.000,00 in favore della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando:

– dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe;

– accoglie i relativi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il Provv. 25 maggio 2010, prot. n. 1053/U.T.U., nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

– respinge la connessa domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario;

– condanna il Comune di Villa Literno al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 in favore di D.G. e D.F., in solido tra loro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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