Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10797

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Comune di San Giuliano Terme propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 120/31/09, depositata il 1 settembre 2009, con la quale, accolto l’appello della società Azienda Pisana Edilizia Sociale A.P.E.S. Scpa., succeduta all’ATER Pisa, contro quella della commissione tributaria provinciale, la cartella di pagamento, emessa per l’ICI relativa agli anni 2000-2002, veniva annullata. Essa affermava che tale atto esecutivo scaturiva da un avviso di accertamento e tre di liquidazione; che tuttavia non erano stati notificati in modo regolare alla destinataria, nè alcuna sanatoria poteva ritenersi intervenuta nel frattempo, posto che il termine necessario all’uopo occorrente ormai era scaduto. L’Azienda Pisana Edilizia Sociale A.P.E.S., resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2. Col primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, in quanto il giudice di appello non indicava le ragioni, per le quali riteneva irregolare la notifica degli atti prodromici, nonostante che essi fossero stati notificati nella sede dell’Azienda in modo completo, e che il nominativo dell’arch. M., cui i plichi erano stati materialmente consegnati, e che era un funzionario della destinataria, era stato semplicemente aggiunto nell’avviso di ricevimento.

Il motivo è fondato, posto che la CTR non considerava erroneamente che gli atti in argomento erano stati recapitati regolarmente presso la sede sociale dell’azienda, nulla rilevando il fatto che essi fossero stati materialmente consegnati a soggetto diverso dal legale rappresentante, ma pur sempre collegato con la destinataria da un rapporto di collaborazione o dipendenza.

3. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di norma di legge, giacchè il giudice di appello non considerava che gli atti impositivo ed esecutivi, oltre ad essere stati notificati regolarmente, inoltre avevano comunque raggiunto lo scopo di essere tempestivamente conosciuti dalla destinataria, tanto che, prima ancora che l’accertamento divenisse definitivo, l’Azienda di Edilizia Sociale aveva tempestivamente chiesto le agevolazioni in autotutela, senza tuttavia mai impugnare quegli atti stessi.

La censura va condivisa. Invero il giudice di appello osservava che nessuna sanatoria poteva essersi verificata, giacchè il termine per l’accertamento era già scaduto. L’assunto non è esatto alla luce delle considerazioni relative al motivo prima esaminato.

4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Toscana, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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