Cassazione, sez. III, 11 maggio 2011, n. 10331 Il calciatore paga in ritardo la polizza, niente indennizzo in caso di infortunio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

In fatto

C.C., nel convenire in giudizio la RAS s.p.a. dinanzi al tribunale di Milano, ne chiese la condanna al pagamento dell’indennizzo dovutogli a seguito di un infortunio occorsogli, il (OMISSIS), durante lo svolgimento di una gara del campionato di calcio di serie A.

Il giudice di primo grado respinse la domanda, in ragione del tardivo pagamento della rata di premio, in scadenza il (OMISSIS) e corrisposta dall’assicurato soltanto il successivo XXXXXXXX, ben oltre il periodo di mora consentito dall’art. 1901 c.c.

La sentenza fu impugnata dall’attore dinanzi alla corte di appello di Milano, che ne rigettò il gravame.

Il C. ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.

Resiste con controricorso la RAS.

In diritto

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, sono del tutto privi di pregio.

Esso si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la tardività del pagamento della polizza, oggettivamente rilevabile sotto il profilo temporale, non potesse essere seriamente contestata alla luce di circostanze, irrilevanti ed equivoche, come l’esistenza di una sorta di presunzione di conoscenza da fatto notorio (la notizia dell’infortunio del C. venne riportata dai quotidiani sportivi) ovvero l’iniziale apertura di una pratica risarcitoria (poiché l’invito a presentarsi presso il fiduciario delegato alla liquidazione dei danni provenne dalla sede romana della compagnia mentre i premi erano pagati presso l’agenzia di XXX, onde l’evidente difetto di collegamento tra i due uffici). Trattasi di motivazione congrua, esaustiva e immune da vizi logico-giuridici, che il collegio, entro i limiti consentiti dalla natura del giudizio di legittimità, interamente condivide. Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue come da dispositivo, giusta il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00, per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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