Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con istanza in data 9.12.2010 indirizzata alla Corte di appello di Ancona, A.G. (condannato con sentenza della Corte di appello di Ancona del 6.2.2006, irrevocabile alla pena di un anno un mese di reclusione ed Euro 600 di multa in ordine ai delitti di truffa, appropriazione indebita e falsificazione di assegni bancari commessi in (OMISSIS) fra l’ (OMISSIS) e il (OMISSIS)) ha chiesto di disporre la sospensione dell’esecuzione e la rinnovazione della notificazione dell’estratto contumaciale, in quanto effettuata presso la residenza mentre si trovava detenuto presso il penitenziario di Civitavecchia.
La Corte territoriale, rilevato che si trattava di richiesta di restituzione nel termine per impugnare, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Motivi della decisione
Premesso che correttamente la Corte territoriale ha qualificato la richiesta come di restituzione nel termine, posto che l’imputato, contumace, lamenta di non aver avuto effettiva conoscenza dell’estratto della sentenza sebbene la stessa fosse stata regolarmente notificata presso la sua residenza (stante la sua assenza si è lasciato avviso e si è proceduto al deposito presso la casa comunale e all’invio della successiva raccomandata), si osserva che la richiesta è stata proposta senza il rispetto del termine di 30 gg. dal momento in cui ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento ex art. 175 c.p.p., comma 2 bis.
Dagli atti risulta che con ordinanza del 4.6.2010 la Corte di appello di Ancona ha già respinto, quale giudice dell’esecuzione, l’istanza di sospensione dell’esecuzione e di rinnovazione della notificazione dell’estratto contumaciale, ordinanza divenuta irrevocabile il 6.8.2010.
Successiva istanza di sospensione e di remissione in termini per impugnare è stata rigettata dalla medesima Corte di appello in data 18.4.2011 al rilievo che già si era proceduto in sede esecutiva e che comunque l’istanza era tardiva perchè proposta oltre il termine di trenta giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento. Ne consegue che la rinnovata istanza va dichiarata inammissibile per tardività, perchè proposta oltre il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza della sentenza di condanna, risalente al 15.6.2009 allorchè all’ A. è stato notificato provvedimento di cumulo datato 3.9.08 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Camerino.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di somma di mille/00 Euro a favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.