Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-12-2011, n. 46492 Misure cautelari Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del Riesame di Sassari, con ordinanza resa il 13.06.2011, confermava l’ordinanza emessa dal giudice monocratico presso il medesimo Tribunale il 17.05.2011, con la quale, convalidato l’arresto in flagranza di reato, era stata applicata nei confronti di E.E. la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione alla detenzione di 219 grammi di eroina, custoditi all’interno di 16 ovuli che l’indagato aveva ingerito.

Il Collegio rilevava che la difesa non aveva contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che le doglianze riguardavano la scelta, effettuata dal primo giudice, di applicare la estrema misura di cautela. Il Tribunale evidenziava che il fatto in addebito, per le modalità e circostanze di realizzazione, e per la quantità e qualità della droga detenuta, risultava assai grave.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione E.E., deducendo l’inosservanza degli artt. 273 e 275 cod. proc. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7; ed il vizio motivazionale.

La parte deduce primieramente il travisamento del fatto, atteso che la difesa, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, in sede di discussione aveva contestato la sussistenza dei gravi indizi, chiedendo che il fatto venisse sussunto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 7, cit.. Osserva il ricorrente che il Tribunale ha errato nel ritenere che l’indagato non" avesse indicato il nome del soggetto che gli aveva fornito la droga, atteso che dal verbale di interrogatorio risulta che il prevenuto ebbe a riferire detta circostanza. E ritiene che le indicazioni offerte da E. in sede di interrogatorio, circa i propri spostamenti precedenti e successivi alla consegna della droga, e circa il fatto che all’arrivo ad (OMISSIS) sarebbe stato contattato telefonicamente dai correi per il ritiro della droga, integrino l’attività di ausilio per l’immediato proseguo delle indagini, rilevante ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. Il ricorrente assume che la corretta qualificazione giuridica del fatto renderebbe inapplicabile la custodia cautelare, ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 2.

Con il secondo motivo l’esponente deduce la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

La parte ritiene che il Tribunale non abbia chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che unica misura adeguata al contenimento delle esigenze cautelari fosse quella carceraria. Rileva che la documentazione prodotta dalla difesa dimostra che E. svolge stabilmente l’attività di badante; e considera che l’accertamento di ulteriori elementi relativi alle modalità di svolgimento della misura degli arresti domiciliari doveva essere svolto dai giudici, mediante la polizia giudiziaria.

Infine, la parte ritiene che l’affermazione contenuta nella ordinanza impugnata, circa l’incapacità dell’indagato di rispettare le prescrizioni della gradata misura richiesta, sia priva di motivazione; tenuto anche conto dello stato di incensuratezza.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Come noto, secondo giurisprudenza consolidata, il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. Sez. 4 25/5/95, n. 2146, Rv.

201840). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, ne1 l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazone delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. 23/3/95, n. 1769, Rv. 201177).

3.2 Ciò posto, si rileva che il Tribunale del Riesame, con l’ordinanza oggi impugnata, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e che la motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti risulta congrua e priva di fratture logiche rilevabili in questa sede di legittimità. Ed invero, il Tribunale del Riesame ha considerato che l’episodio delittuoso in esame denotava imprescindibili legami del prevenuto con persone dedite al traffico di stupefacenti, quantomeno di dimensione nazionale, atteso che E., residente in provincia di (OMISSIS), si era recato a (OMISSIS) per prendere in consegna la droga – ingoiando 16 ovuli contenenti eroina – per poi recarsi ad (OMISSIS), ove era stato arrestato. Il Tribunale ha pure conferentemente rilevato che l’assegnazione dell’incarico di corriere ovulatore implica che il soggetto prescelto sia stato attentamente valutato dai trafficanti, i quali decidono di affidare il trasferimento di una partita di droga, con le riferite modalità, solo ad un soggetto ritenuto a ciò idoneo. Si osserva che il Tribunale ha inoltre effettuato una complessiva valutazione del comportamento tenuto dall’indagato, sottolineando che le informazioni rese da E. – il quale aveva riferito di essere stato ingaggiato da persona sconosciuta per svolgere il ruolo di corriere della partita di droga, senza fornire indicazioni sul soggetti che lo attendevano a Sassari per il ritiro dello stupefacente – portavano ad escludere allo stato l’applicabilità della invocata attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.

Tali considerazioni hanno indotto il Collegio a rilevare – nonostante lo stato di incensuratezza dell’indagato – la sussistenza di un attuale pericolo di attività recidivante specifica; e che si imponeva, in ragione dei contatti intercorrenti tra l’indagato e soggetti criminali di spessore, l’applicazione della custodia carceraria. Il Tribunale ha in particolare osservato che la invocata misura degli arresti domiciliari non risultava adeguata, alla luce delle scarne informazioni sul conto del prevenuto, non apparendo adeguatamente documentato lo svolgimento dell’attività lavorativa come collaboratore familiare; ed ha rilevato che neppure erano state fornite informazioni su coloro che occupano l’alloggio indicato per l’esecuzione della misura. Trattasi di rilievi del tutto legittimi, giacchè concernono il contesto abitativo indicato dalla medesima parte, per l’esecuzione della misura gradata. Si osserva, infine, che il Tribunale del riesame ha rilevato che non era neppure formulabile una prognosi positiva, sulla capacità del prevenuto di rispettare le prescrizioni della misura autocustodiale, alla luce delle considerazioni sopra svolte, in ordine alle frequentazioni intrattenute dall’indagato presso il luogo di residenza.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Viene disposta la trasmissione della presente ordinanza al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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