Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2012, n. 11384 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Pubbliemme Pubblicità s.r.l. propose ricorso avverso avvisi di accertamento in rettifica emessi a titolo d’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 1997.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, ritenendo tardivi gli accertamenti, con decisione, che in esito all’appello del Comune, fu confermata dalla commissione regionale.

I giudici di appello così motivarono: " … ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, commi 3 e 4, e art. 10, comma 1, si deve confermare che la data di scadenza della notificazione degli atti impugnati è il 31.12.1998. Nel merito, la proroga fino al 31.12.1999 riguarda il pagamento dell’imposta previsto dall’art. 8, comma 3, e non si riferisce ai termini dei due anni stabiliti per l’accertamento dall’art. 10, comma 1, e dall’art. 8, comma 4, che fa decorrere l’accertamento dal 1 gennaio, nella fattispecie dal 1.1.1997, per concludersi il 31.12.1998. Solo entro questi termini il Comune può esercitare il proprio diritto impositivo e di accertamento. Non rileva, quindi, per il computo del termine di decadenza, il rapporto relativo al pagamento dell’imposta che ha una sua diversa natura rispetto all’accertamento della base imponibile".

Avverso la decisione di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.

La società contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune denunciando violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 3, e art. 10 – propone il seguente quesito di diritto: " … se il termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10 a comprensivo anche della proroga prevista dal precedente art. 8, comma 3dello stesso decreto o se, invece, le due disposizioni debbano essere interpretate distintamente, ciascuna in relazione al proprio ambito di operatività".

Il ricorso va disatteso.

Invero – vertendosi in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello pubblicata dopo l’1.3.2006 e prima del 4.7.2009 (cfr. Cass. 22578/09) – occorre, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, rilevare l’inammissibilità della censura proposta dal Comune, per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., in tema di quesito di diritto.

Occorre, invero, rilevare che, ai sensi della disposizione indicata il quesito conclusivo – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u. 3519/08).

Tanto premesso in linea di principio, deve, peraltro, rilevarsi, in concreto, che il quesito di cui è corredato il motivo di ricorso proposto dalla società contribuente si esaurisce, in contrasto con il suesposto criterio, in mera petizione di principio della cui fondatezza si chiede conferma a questa Corte.

In disparte l’esposto assorbente rilievo, deve, peraltro, rilevarsi che il criterio cui si è dichiaratamente attenuto il giudice di appello e specificamente censurato dal Comune ricorrente, appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha reiteratamente precisato che "in tema di imposta comunale sulla pubblicità, la decadenza del comune dall’esercizio del potere impositivo si verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10, dopo il decorso di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata; sicchè, in caso di omessa dichiarazione, il dies a quo del termine biennale di decadenza va identificato nel momento del sorgere dell’obbligo della dichiarazione, il quale nasce, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, appena prima di iniziare la pubblicità, senza che possa essere invocato il disposto del comma quarto del medesimo art. 8 – secondo il quale, in ipotesi di omessa dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata – atteso che la decorrenza cui detta norma si riferisce attiene unicamente alla misura del tributo che l’omittente è tenuto a versare (cfr. Cass. 5486/08, 19250/03, 14483/03).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *