Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 40/35/05, depositata il 23.5.05, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla XX s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento, con i quali il Comune di Roma aveva richiesto alla medesima il pagamento dell’imposta e degli accessori dovuti, per affissioni dirette eseguite dalla contribuente nell’anno 1999.
2. La CTR riteneva, invero, del tutto infondato il gravame, in relazione, sia alla pretesa carenza di motivazione degli atti impositivi, sia alla dedotta infondatezza, nell’an e nel quantum, della pretesa fiscale azionata dall’ente, in relazione al disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12.
3. Per la cassazione della sentenza n. 40/35/05 ha proposto ricorso la XX s.r.l., affidato a sei motivi.
Il Comune di Roma ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, la XX s.r.l. deduce l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
1.1. La CTR avrebbe, invero, a parere della ricorrente, del tutto apoditticamente respinto la censura della contribuente concernente l’omessa motivazione degli atti impositivi – censura disattesa dal giudice di prime cure – senza tenere conto alcuno, nè di quanto dedotto nel motivo di appello proposto al riguardo dalla XX s.r.l., nè di quanto statuito, per il Comune di Roma, dalla Delib.
Consiliare n. 254 del 1995, in ordine alla sospensione delle sanzioni tributarie ed amministrative per i cartelli pubblicitari inseriti nella cd. procedura di riordino.
1.2. Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, più volte enunciato da questa Corte, anche con riferimento alla denuncia di un vizio motivazionale.
1.2.1. Ed invero, va ribadito al riguardo che, in caso di denuncia di un difetto di motivazione che investa la mancata ammissione o l’omessa valutazione di prove costituende o di documenti prodotti in causa, o ancora l’omessa o insufficiente valutazione di risultanze probatorie o processuali, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato, o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione. Quest’ultima è, infatti, finalizzata a consentire alla Corte – in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso – il controllo della decisività dei fatti da provare e delle prove stesse, ovvero delle risultanze processuali che si assumono pretermesse dal giudice di merito (v., tra le tante, Cass. 17915/10, 4201/10).
1.2.2. Nel caso di specie, di contro, la XX s.r.l. non ha provveduto a trascrivere nel ricorso nè l’atto di appello, nè la menzionata delibera comunale, quanto meno nelle parti essenziali, onde consentire alla Corte di verificare se sussista, o meno, il denunciato difetto di esame di tali atti da parte della CTR. Ne discende, pertanto, l’inammissibilità della proposta censura.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la XX s.r.l. deduce l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
2.1. Il giudice di secondo grado avrebbe, invero, omesso – a parere della ricorrente – di prendere in considerazione le allegazioni della contribuente, supportate dal parere pro veritate di un esperto della materia, circa l’illegittimità della pretesa impositiva dell’ente territoriale rapportata all’intero anno solare, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 1, anzichè a ciascun mese, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione. In particolare, la CTR si sarebbe soffermata esclusivamente su una delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado, concernente l’applicabilità nel caso di specie (esclusa dal giudice di appello), della L. n. 388 del 2000, art. 145, comma 56, che – novellando il comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 – ha esteso alle affissioni dirette su impianti fissi la possibilità di applicare la tariffa mensile, più favorevole al contribuente, prevista dal comma 2, anzichè solo quella annuale, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione. Il giudice di seconde cure avrebbe, per contro, del tutto omesso di pronunciarsi sulla richiesta di diversa lettura del predetto comma 3, art. 12 – anche a prescindere dall’applicabilità, ratione temporis, del testo novellato – proposta dalla XX s.r.l., sulla scorta del parere del prof. G., secondo il quale doveva ritenersi, anche nel testo previgente, operante un richiamo implicito al comma 2, da parte del comma 3, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12.
2.2. Il motivo è inammissibile.
E’ del tutto evidente, infatti, che la censura in esame non si traduce in un vizio dell’iter logico-argomentativo del giudice di appello, concretatosi nell’omesso o insufficiente esame di risultanze probatorie o di atti processuali, che avrebbero potuto indurre il giudicante ad una diversa decisione della causa sul punto controverso, peraltro preso in esame dal giudice di appello. La doglianza si traduce, per contro, nella denuncia dell’omesso esame dell’istanza, o dell’eccezione di parte, in relazione alla questione suindicata.
Ne discende che tale censura andava proposta sub specie del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5, e non come omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr., ex plurimis, Cass. 11844/06, 15882/07). Il motivo in esame è, pertanto, inammissibile.
3. Con il terzo, quarto e quinto motivo, da trattarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione, la XX s.r.l. denuncia, inoltre, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1993, artt. 8 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
3.1. Avrebbe, invero, errato la CTR – ad avviso della contribuente – nel ritenere inapplicabile nel caso di specie, concernente affissioni dirette D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 12, comma 3, il disposto del comma 2 della medesima disposizione, che consente, per le forme di pubblicità descritte nel comma 1 (insegne cartelli, locandine, ecc.) che abbiano durata non superiore a tre mesi, di applicare – per ogni mese o frazione – "una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista".
3.1.1. Ed invero, andrebbe anzitutto considerato che il Consiglio Comunale di Roma, con la Delib. n. 42 del 2001, avrebbe mostrato – modificando l’art. 8 del regolamento per le affissioni pubblicitarie – di voler recepire retroattivamente il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 145, comma 56, che – come dianzi detto – novellando il comma 3, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 ha esteso alle affissioni dirette su impianti fissi la possibilità di applicare la tariffa mensile, più favorevole al contribuente, prevista dal comma 2, anzichè solo quella annuale, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, come letteralmente previsto dal testo previgente.
3.1.2. Ad ogni buon conto, anche a voler considerare non retroattiva la succitata disposizione, andrebbe comunque tenuto conto – a parere della XX s.r.l. – del fatto che, in difetto di un’espressa previsione di applicazione esclusiva della tariffa annuale alla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su impianti fissi, il richiamo operato dall’originario testo del comma 3, art. 12 del decreto succitato esclusivamente al comma 1 (tariffa annuale), non dovrebbe indurre ad escludere l’applicabilità anche del comma 2 della stessa norma (tariffa mensile). Ed invero, secondo la ricorrente, sebbene il comma 3, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 preveda che, per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su apposite strutture fisse "si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1", dovrebbe tenersi pur sempre conto del disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, in forza del quale il presupposto stesso dell’imposta sulla pubblicità è costituito, in generale, dalla "diffusione di messaggi pubblicitari".
Dal momento che anche la pubblicità per affissione diretta su impianti fissi – in forza della menzionata disposizione generale di cui all’art. 5 – sarebbe tassata, dunque, sulla base della diffusione di messaggi pubblicitari, a prescindere dal mezzo con il quale è effettuata, non vi sarebbe ragione alcuna, a parere della ricorrente, per escludere che anche tale forma di pubblicità debba essere assoggettata al criterio della commisurazione alla durata temporale, previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 2, al pari di tutte le altre forme di pubblicità. Con la conseguenza che, in presenza di siffatta esigenza di carattere sistematico, fondata sul presupposto stesso dell’imposta in discussione, e in mancanza di un’espressa previsione di applicazione esclusiva della tariffa annuale alla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, non rileverebbe – ai fini di escludere l’applicabilità della tariffa mensile – il dato letterale desumibile dal previgente testo del co. 3 del menzionato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12.
3.2. Le censure in esame si palesano manifestamente infondate e vanno, pertanto, disattese.
3.2.1. Va osservato, infatti, che in tema di imposta sulla pubblicità, e con riferimento al caso di pubblicità per affissione diretta, la modifica introdotta al comma 3, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, dall’art. 145, L. n. 388 del 2000, comma 56, ha natura innovativa e non interpretativa, giacchè tale ultima previsione viene a modificare – attraverso il richiamo anche al comma 2 della disposizione succitata – il precedente sistema di calcolo dell’imposta in questione. Tale modifica legislativa, dunque, in quanto non interpreta una disposizione previgente, ma la modifica positivamente mediante il suindicato richiamo anche ad altro comma della medesima disposizione, in difetto di norme espresse di segno contrario, è priva di efficacia retroattiva.
Ne discende, che anche la Delib. non 42 del 2001 – con la quale il Consiglio Comunale di Roma ha dato pronta attuazione, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 3, alla suddetta disposizione innovativa – non può che ritenersi priva di efficacia retroattiva, al pari della fonte primaria alla quale la delibera medesima ha dato esecuzione. Con la conseguenza che alle fattispecie impositive di data anteriore all’entrata in vigore della modifica ex L. n. 388 del 2000 (1.1.2001) – come quella ricorrente nel caso di specie, trattandosi di imposta per l’anno 1999 – non può essere applicata la tariffa commisurata alla durata non superiore a tre mesi del messaggio pubblicitario, bensì il precedente sistema di calcolo dell’imposta sulla pubblicità per affissione riferito all’anno solare (cfr. Cass. 1915/07, 2826/08, 18149/09).
3.2.2. Nè a diversa conclusione potrebbe indurre il richiamo, operato dalla XX s.r.l., al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, onde inferirne che, essendo il presupposto dell’imposta sulla pubblicità costituito dalla diffusione di messaggi pubblicitari, anche la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, al pari della altre, dovrebbe essere assoggettata al criterio della commisurazione alla durata temporale, previsto dal comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 per le altre forme di pubblicità. Ed invero, l’oggetto della imposta comunale sulla pubblicità, costituito – in base al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 1, 3 4 e 5 – dai comportamenti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati per il tramite di affissioni su appositi impianti o di altri mezzi, va riferito – contrariamente a quanto assume la ricorrente – non all’attività di diffusione del messaggio, bensì al mezzo pubblicitario disponibile ed alla relativa potenzialità di uso (v. Cass. 6446/04, 552/07).
Come, del resto, si evince, in maniera inequivocabile, dal riferimento che lo stesso comma 3, art. 12, Decreto cit. opera, nell’indicare il criterio di determinazione dell’imposta per la pubblicità mediante affissioni dirette, alla "superficie complessiva" degli impianti adoperabili dal contribuente, e quindi allo strumento disponibile per la pubblicità, e non all’attività di diffusione dei messaggi pubblicitari.
4. Con il sesto motivo di ricorso, la XX s.r.l. denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
4.1. La CTR – a parere della ricorrente – avrebbe, invero, erroneamente condiviso l’assunto del giudice di prime cure, secondo il quale nella superficie computabile ai fini dell’imposizione, ai sensi della disposizione succitata, andrebbe considerata anche la cornice della relativa installazione pubblicitaria, laddove – a detta della contribuente – si tratterebbe di un elemento accessorio non utilizzabile quale spazio adibito, in concreto, alla pubblicità.
4.2. Il motivo è palesemente infondato.
4.2.1. Va, per vero, osservato che la superficie degli impianti assoggettabile ad imposizione è da intendersi – ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7 – quella comunque disponibile ed utilizzabile dal contribuente, comprensiva delle cornici, a prescindere dall’utilizzo effettivo che di detta superficie il contribuente medesimo abbia a fare. Ed infatti, va considerato – come dianzi detto – che l’oggetto del tributo in parola non è riferito all’attività di diffusione del messaggi, che in concreto può anche mancare, ma al mezzo all’uopo disponibile per il contribuente, atteso che l’art. 7 del D.Lgs. cit. assume come parametro per la determinazione dell’imposta la "superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti", e quindi anche se tale numero sia pari a zero, sì da corrispondere alla mancata utilizzazione effettiva dell’impianto.
L’oggetto del tributo va riferito, pertanto, al mezzo pubblicitario disponibile in tutti gli elementi che lo compongono, anche se non effettivamente utilizzato per la diffusione dei messaggi pubblicitari; fatto salvo il caso in cui il contribuente fornisca, in concreto, la prova che le cornici svolgano una funzione di mero sostegno, quali "superfici tecniche" esenti da imposta, non ricomprese nel calcolo della superficie soggetta a tassazione, in quanto strutturali al mezzo e prive di finalità pubblicitarie (cfr.
Cass. 6446/04, 16117/07, 27900/09).
Tuttavia, nel caso concreto, tale dimostrazione non risulta fornita dalla XX s.r.l., dovendo, per contro, rilevarsi che la tassazione dell’intera superficie disponibile, comprese le cornici, è conseguita nella specie – come si desume dall’impugnata sentenza – alla richiesta della stessa contribuente, seguita dalla relativa autorizzazione comunale.
4.2.2. Nè può dubitarsi del fatto che, ai fini della prova della superficie netta disponibile che, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, costituisce il parametro per la determinazione dell’imposta in questione, il Comune ben possa tenere conto del contenuto della dichiarazione che il contribuente è tenuto a presentare, a norma del successivo art. 8, senza necessità di procedere, per ciascuna dichiarazione, ad una specifica attività istruttoria di accertamento (Cass. Cass. 6446/04, 16117/07, 27900/09).
5. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dalla XX s.r.l. deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012
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