Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, proponendo le domande indicate in epigrafe ed evidenziando quanto segue.
L’odierno ricorrente – già Ufficiale di complemento, arruolato quale AUC dell’Arma Aeronautica ruolo servizi, immesso nel Ruolo ad Esaurimento, in applicazione della legge n. 574/80 e successivamente, ai sensi della legge n. 404/90, immesso nel Ruolo ad Esaurimento in servizio permanente – è stato promosso al grado di Capitano con decorrenza 6.3.1990 e al grado di Maggiore con decorrenza 6.1.2001. Successivamente, la promozione a Maggiore è stata riformata con decorrenza al 1°.1.1998, ai sensi della normativa sopravvenuta di cui al D.Lgs. n. 490/97. L’Ufficiale ha, però, impugnato tale promozione con ricorso al TAR del Lazio (RG. n. 4546/2003) ritenendo di avere diritto all’applicazione del sistema di promozione a lui più favorevole, di cui all’art. 32, comma 3 bis, delle legge n. 224 del 1986, così come inserito dall’art. 13 l.n. 404/90, per il grado di Maggiore e per il grado di Tenente Colonnello.
In data 9.2.2004 all’Ufficiale è stato comunicato che con decreto dirigenziale del 24.10.2003 era stato modificato il decreto datato 12.11.2002 con cui la decorrenza del trattamento economico della promozione al grado di Maggiore era stata fissata al 1°.1.1998, in modo tale che gli effetti giuridici della promozione a Maggiore coincidessero con quelli economici (atto mai comunicato all’interessato). E’ stato, altresì, comunicato all’interessato che con il citato decreto dirigenziale del 24.10.2003 la decorrenza economica della promozione a Maggiore era stata rettificata alla data del 6.2.2001, data di maturazione dei requisiti di avanzamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 co. 4 e 5, del D.Lgs. n. 490/97 e dell’art. 19, del D.Lgs. n. 216/2000. Nel citato decreto dirigenziale è stato precisato che tale decorrenza è stata fissata in tal modo in linea con il parere n. 23638 del 24.2.2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico – Ufficio X°, che ha ritenuto che il trattamento economico relativo a detta promozione vada attribuito alla maturazione dei requisiti di avanzamento, a nulla rilevando la esplicita disposizione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 216/2000, che stabiliva che gli effetti economici della promozione de qua dovessero coincidere con quelli giuridici.
In data 1.3.2004 è stata comunicata al ricorrente la promozione al grado di Tenente Colonnello con decorrenza 1.1.2003, ai sensi del secondo comma dell’articolo 39 del D.Lgs. n. 490/97, anziché, come dovuto, alla data 1.1.1999 ai sensi del più favorevole sistema di avanzamento di cui all’art. 13, della legge n. 404/90.
Ritenendo illegittimi tali provvedimenti, il ricorrente li ha impugnati dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.
Le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All’udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso: 1) erronea mancata applicazione dell’art. 32, co. 3 bis, l.n. 224/1986, così come integrato dall’art. 13, l.n. 404/90; erronea applicazione della normativa sopravvenuta di cui all’art. 39, d.lgs. n. 490/97 e all’art. 19. d.lgs. n. 216/00; erronea interpretazione e mancata corretta applicazione dell’art. 19. d.lgs. n. 216/00; 2) eccesso di potere per illogicità, incoerenza, incongruenza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, vizio della funzione e sviamento di potere; 3) violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che: – l’art. 35 della legge n. 574/80 ha creato nelle FF.AA. il "Ruolo ad Esaurimento", in cui sono stati inseriti tutti gli Ufficiali di complemento all’epoca raffermati e trattenuti in servizio; con più interventi in materia (cfr. leggi nn. 574/80, 224/86 e 404/90), è stata, altresì, dettata una particolare normativa di avanzamento per tali Ufficiali, la cui ratio è stata quella di equiparare progressivamente e sostanzialmente gli Ufficiali del Ruolo ad Esaurimento a quelli del Ruolo Speciale e Normale, immettendoli anche nel servizio permanente (art. 12 l.n. 404/90); – sulla base di tale normativa, per effetto delle leggi
nn. 574/80, 224/86 e 404/90, si è determinato un sistema binario alternativo di promozione per gli Ufficiali R.E. fondato o su un meccanismo collegato al possesso di determinate anzianità, o, se più favorevole, riferito esclusivamente alla data di promozione degli Ufficiali in spe del ruolo speciale o normale; – tale sistema alternativo di progressione di carriera, inizialmente previsto in via transitoria (l.n. 574/80 art. 45), è divenuto, poi, un sistema stabile, essendo stato conservato anche nelle leggi successive; in particolare per la promozione dei Capitani e Maggiori RE al grado superiore è stato previsto, in via definitiva, all’art. 32 l.n. 224/86 un sistema binario alternativo di promozione dei quali uno specificamente previsto nei commi 1 e 2 dell’art. 32 della l.n. 224/1986 ancorato al possesso di determinate anzianità di grado e di servizio, e l’altro previsto al comma 3 bis ancorato esclusivamente alla data di promozione dell’ufficiale pari grado con maggiore o pari anzianità appartenente al corrispondente ruolo speciale e normale spe; tale secondo sistema alternativo va applicato se più favorevole e a condizione che l’Ufficiale sia idoneo alla promozione; – successivamente, il D.Lgs. n. 490/97, pur mantenendo un sistema binario alternativo per la promozione al grado di Maggiore e Tenente Colonnello per gli Ufficiali RE (art. 39), ha modificato parzialmente il precedente sistema di cui all’art. 13 della legge n. 404/90, ed il D.Lgs. n. 216/2000 ha apportato ulteriori correttivi (art. 19), ma tali novità non attengono alla posizione e alle pretese del ricorrente.
Nel caso di specie l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare al ricorrente la disciplina inerente al descritto sistema di promozione più favorevole (art. 32, co. 3 bis, l.n. 224/1986) non appena il collega di pari o maggiore anzianità del ruolo normale in spe (A.L.) era stato promosso ai gradi di Maggiore (31.12.1994) e Tenente Colonnello (31.12.1998), promuovendo il F. ai medesimi gradi con decorrenza dal giorno successivo a quelli relativi alle promozioni del citato collega.
Né può affermarsi che la normativa sopravvenuta (DD.LLggss. nn. 490/1997 e 216/2000) abbia potuto influire sulle decisioni da assumere nel caso di specie, posto che il diritto del ricorrente è maturato nella vigenza delle normativa anteriore richiamata.
A ciò si aggiunga che è, in ogni caso, erronea la determinazione dell’Amministrazione di far decorrere gli effetti economici della promozione a Maggiore da una data diversa (6.3.2001: data in cui, secondo l’Amministrazione, l’interessato avrebbe maturato i requisiti di anzianità utili per la promozione) rispetto a quella concernente gli effetti giuridici (1.1.1995, secondo il ricorrente, 1.1.1998, secondo quanto stabilito con i provvedimenti impugnati), a prescindere dal sistema di promozione seguito ed in contrasto, peraltro, anche con quanto stabilito dall’art. 19 del d.lgs. n. 216/2000 con il quale, quindi, risulta contrastare l’impugnata notaparere n. 23638 del 24.2.2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico – Ufficio X°.
2. Le Amministrazioni resistenti si sono limitate a costituirsi in giudizio formalmente, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il Collegio, preliminarmente, osserva che con ricorso RG n. 4546/2003 lo stesso ricorrente aveva impugnato la determinazione della decorrenza della propria promozione a Maggiore dal 1°.1.1998, anziché dalla data di promozione del collega Ludovici (1°.1.1995) in applicazione del sistema più favorevole di cui all’ art. 32, co. 3bis, l.n. 224/1986. In particolare, in quel giudizio il F. e altri Ufficiali avevano chiesto l’annullamento dei decreti dirigenziali di rideterminazione dell’anzianità di grado e dei relativi effetti amministrativi della promozione al grado di Maggiore alla data dell’1.01.1998, tutti emessi in data 12.11.2002, con rispettivi numero di protocollo; dei provvedimenti con cui, nel mentre si comunica agli interessati la rideterminazione dell’anzianità di grado e dei relativi effetti amministrativi, della promozione al grado di Maggiore alla data dell’1.01.1998, si partecipa altresì che era temporaneamente sospesa l’esecuzione dei decreti stessi per quanto riguarda gli effetti economici a decorrere dall’1.01.1998, atti tutti congiuntamente notificati agli interessati in diverse date; e, conseguentemente, avevano chiesto la declaratoria del diritto alla promozione al grado di Maggiore e Ten. Colonnello con effetto dal giorno successivo alla data di promozione al medesimo grado dell’ufficiale pari grado avente pari o maggiore anzianità appartenente al rispettivo ruolo normale o speciale, individuato dalla stessa P.A. nel collega A.L.; con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla decorrenza degli assegni ed alla corresponsione del relativo trattamento economico maturato e non percepito, con interessi e rivalutazione monetaria, ivi compresa la condanna dell’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti quanto dovuto per il titolo predetto.
Con sentenza n. 12402/2008, la causa RG n. 4546/2003 è stata definita con una sentenza di improcedibilità in quanto "medio tempore" – le pretese dei ricorrenti Pasquarelli, Crocchiante, Piccinini, Meuti, Sanalitro e Marinò (limitatamente ai quali la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata) sono state (in ossequio ad una precisa statuizione giurisdizionale) integralmente soddisfatte; mentre quelle avanzate dai (restanti) ricorrenti F. e Calabrò hanno comunque avuto, da parte dei competenti organi ministeriali, un esplicito riscontro: essendosi, anche in favore di costoro, rettificata – ancorché ai soli fini del trattamento economico (con provvedimenti, integralmente sostituitivi di quelli impugnati, del 24.10.2003) – la decorrenza "de qua’. Nel prendere atto che l’intervenuto mutamento della situazione di fatto e di diritto priva pure tali soggetti di ogni interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia da essi instaurata (ormai definitivamente priva del suo oggetto originario), il Collegio (che ravvisa, complessivamente, giustificati motivi per far luogo all’integrale compensazione delle spese di lite) non può – pertanto – che concludere (sia pure, relativamente ai cennati F. e Calabrò, in questi diversi termini) per una declaratoria di improcedibilità della proposta impugnativa.
Dal sito informatico istituzionale la sentenza n. 12402/2008 non risulta essere stata appellata, ma trattandosi di una pronuncia in rito con la quale, peraltro, l’improcedibiltà del ricorso è stata pronunciata sulla base del decreto 24.10.2003 che era oggetto di contestazione in quanto impugnato con il ricorso RG n. 3681/2004, e considerato che con tale decisione non è stato affrontato, neppure indirettamente, il merito della questione controversa attinente alla decorrenza degli effetti giuridici delle promozioni (come emerge dal tenore della motivazione sopra riportata), il Collegio ritiene che la citata sentenza sia inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere dall’interessato e, quindi, non precluda di esaminare le censure e le domande avanzate dal ricorrente con il ricorso RG n. 3181/2004.
4. Ciò posto, al fine di assumere una decisione sulle questioni controverse, va premessa una ricognizione del quadro normativo di riferimento, segnatamente con riferimento alla posizione vantata, ai fini dell’avanzamento, dagli ufficiali compresi nei c.d. "ruoli ad esaurimento" (R.E.) ed alle previsioni legislative finalizzate ad ottenere una tendenziale assimilazione rispetto agli ufficiali in servizio permanente effettivo (s.p.e.).
Nell’istituire i ruoli ad esaurimento ex artt. 35 e 42 della l. 20 settembre 1980 n. 574 – nei quali immettere gli ufficiali di complemento con il grado e l’anzianità posseduti alla data della sua entrata in vigore – il legislatore ha (I comma dell’art. 43) espressamente escluso che ai fini del loro avanzamento trovassero applicazione le disposizioni di cui agli artt. 103 e segg. e 113 e segg. della l. 12 novembre 1955 n. 1137.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 43 della citata l. 574/80, costoro dovevano trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo determinate dal Ministro della Difesa il 31 ottobre di ogni anno ai fini dell’avanzamento per gli ufficiali che, entro il dicembre dell’anno successivo, avessero maturato la permanenza nel grado o l’anzianità di servizio di cinque anni, se maggiori, e di venti anni, se capitani. Ove idonei, i primi conseguivano il grado superiore con anzianità decorrente dal giorno successivo al compimento delle previste permanenze nel grado precedente; mentre, i secondi, con l’ordine di anzianità e con la decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette permanenze, giusta l’art. 43, ultimo comma, della legge n. 574/80. Nel sistema introdotto dalla legge 20 settembre 1980 n. 574, l’applicazione al ruolo ad esaurimento delle regole sull’avanzamento contenute nella legge n. 1137/55, veniva, dunque, in linea di massima esclusa. Transitoriamente, in conformità dell’art. 45 della legge n. 574/80, la disciplina generale dell’avanzamento era applicabile solo ove più favorevole all’ufficiale nel triennio dal 1981 al 1983, decorso il quale la promozione al grado superiore veniva regolata dal particolare regime previsto per i ruoli ad esaurimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 1986 n. 606).
La questione relativa ai limiti in cui fosse consentita l’applicazione degli artt. 113 e 114 della legge n. 1137/55 agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, è stata deferita all’Adunanza Plenaria con decisione 20 aprile 1988, n. 347 della IV Sezione del Consiglio di Stato. In tale circostanza, pur escludendosi l’applicabilità nel nuovo sistema della determinazione discrezionale delle aliquote, cui la legge n. 1137 del 1955 rinviava per l’avanzamento degli ufficiali di complemento, perché sostituita dall’anzianità nel grado o nella carriera dell’ufficiale, la Sezione remittente aveva ritenuto di individuare gli artt. 113 e 114 della l. 1137/55, fra le "condizioni più favorevoli" previste nelle leggi precedenti, limitatamente agli anni 1981, 1982 e 1983; fermo restando, sempre, il riferimento al periodo transitorio di cui all’art. 45, I comma, l. n. 574/1980.
Precisato che la ristrutturazione dei ruoli ad esaurimento doveva avvenire ridefinendo i casi passati senza dare luogo a trattamenti diversificati in presenza di presupposti eguali, l’Adunanza Plenaria (sent. 24 gennaio 1989 n. 2) ha quindi escluso dalle condizioni introdotte dalla legge 20 settembre 1980 n. 574, quanto all’avanzamento degli ufficiali ad esaurimento, la necessità di formare le aliquote di ufficiali da promuovere in rapporto alle prevedibili esigenze della mobilitazione ex art. 104 della legge n. 1137/55, perché più sfavorevole rispetto al criterio della permanenza nel grado. Ha, poi, confermato l’applicazione, in via transitoria, degli artt. 113 e 114 di cui al capo III del titolo IV della legge n. 1137/55, che subordinano la promozione degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento (già di complemento), solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.
Con riferimento all’applicazione dell’art. 45 l. 20 settembre 1980, n. 574, è stato, inoltre, affermato che il criterio, vincolato, applicabile a regime all’avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento è quello dell’anzianità nel grado; ovvero, in via transitoria e limitatamente agli anni 1981, 1982 e 1983, quello individuato agli artt. 113 e 114 legge n. 1137 del 1955, se in concreto più favorevole agli interessati.
Dei due suesposti criteri, la legge 19 maggio 1986 n. 224 ha confermato solo quello dell’anzianità nel grado. La legge, pur assimilando, per taluni aspetti, gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento ai parigrado in servizio permanente del ruolo speciale e normale, ha mantenuto fermi per costoro, nel I comma dell’art. 31, "i limiti di età e di grado e le condizioni di avanzamento di cui alle leggi 20 settembre 1980, n. 574, e 12 novembre 1955, n. 1137…". Ha, poi, nell’art. 32 (I e II comma), subordinato, a partire dal 1° gennaio 1984, la valutazione per l’avanzamento dei capitani e la promozione dei maggiori ai gradi superiori della carriera ad esaurimento, alla permanenza di undici anni nel grado di capitano e quattro anni nel grado di maggiore e al decorso rispettivamente di diciotto e ventidue anni di servizio, indipendentemente dalla formazione di aliquote.
Al fine di ancorare l’avanzamento all’anzianità di grado e di carriera, la legge 27 dicembre 1990 n. 404 – istitutiva dei ruoli ad esaurimento del servizio permanente in cui sono transitati dalla data di costituzione gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento – ha quindi convalidato… "tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137; 20 settembre 1980, n. 574; 19 maggio 1986, n. 224, e successive modifiche ed integrazioni". Con particolare riferimento alle modalità di avanzamento disciplinate dalla legge 19 maggio 1986 n. 224, l’art. 13 della l. 404/90, ne ha modificato la decorrenza con l’aggiunta del comma IIIbis all’art. 32, l. 224/86, nel senso che la promozione al grado superiore decorre… "a partire dal 1° gennaio 1981 con effetto dal giorno successivo a quella dei parigrado con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali… o normali".
A fronte di tale indicazione normativa, il Collegio – in linea con l’orientamento giurisprudenziale già precedentemente espresso dalla Sezione (cfr. sentenze nn. 2526/2008 e 839/2003), in ordine all’art. 32 della legge 19 marzo 1986, n. 224, per come novellato dall’art. 13 della legge 27 dicembre 1990 n. 404, ritiene che il comma IIIbis del citato articolo 32 sia una norma vigente a tempo indeterminato, che prevede un sistema di promozione alternativo a quello di cui al primo ed al secondo comma" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 1996 n. 870, 12 novembre 1996 n. 1209; 24 marzo 1997 n. 283; 5 novembre 1997 n. 1259; 12 dicembre 1997 n. 1424; 2 giugno 1999 n. 941; 23 gennaio 2002 n. 119). In particolare, "la decorrenza della promozione dal giorno successivo a quella dei parigrado in servizio permanente effettivo si pone come sistema alternativo, e più favorevole, alla promozione ad anzianità… che avviene in base al primo e secondo comma dell’art. 32 della legge n. 224 del 1986" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 870/96 cit.).
All’applicazione in tal senso della citata normativa non può ritenersi ostativa la sopravvenienza del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 490 il quale, se sub artt. 39 e 70, ha modificato il regime delle promozioni ai gradi in questione, altresì escludendo l’applicazione del comma IIIbis dell’art. 32 (atteso che l’art. 71 dello stesso D.Lgs. 490/97 dispone, in via transitoria, che "le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998"), ha tuttavia "fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull’avanzamento in vigore fino al 31 dicembre 1997" (II comma). Sono perciò queste ultime le norme che l’Amministrazione è tenuta ad applicare, ora per allora, con riferimento alla posizione vantata dalla parte ricorrente.
Ne segue che la promozione del ricorrente al grado di Maggiore e Tenente Colonnello è condizionata soltanto alla sussistenza dell’idoneità all’avanzamento al grado successivo, "con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali" (art. 32, comma IIIbis, cit.).
Nel caso di specie, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare al ricorrente la disciplina inerente al descritto sistema di promozione più favorevole (art. 32, co. 3 bis, l.n. 224/1986) non appena il collega di pari o maggiore anzianità del ruolo normale in spe (A.L.) era stato promosso ai gradi di Maggiore (31.12.1994) e Tenente Colonnello (31.12.1998), promuovendo il F. ai medesimi gradi con decorrenza dal giorno successivo a quelli relativi alle promozioni del citato collega.
La decorrenza indicata dalla disposizione anzidetta è riferita, evidentemente, tanto agli effetti giuridici che a quelli economici; conseguentemente dovendosi dare atto del diritto del ricorrente a conseguire la corresponsione delle differenze retributive maturate con riferimento alla data di promovibilità al grado di maggiore e di tenente colonnello (giorno successivo a quello della promozione del pari grado, avente eguale o maggiore anzianità, appartenente al corrispondente ruolo normale in s.p.e., ai sensi dell’art. 114 della l. 1137/55).
Su tali differenze retributive, inoltre, sono dovuti, sino al soddisfo, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (fermo naturalmente restando il divieto di cumulo dal 1° gennaio 1995, ex artt. 16, VI comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412, e 22, XXXVI comma, l. 23 dicembre 1994 n. 724).
5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto con conseguenti: – annullamento dei provvedimenti impugnati; – declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la promozione ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello (ai sensi dell’art. 32, co. 3 bis, l.n. 224/1986) il giorno successivo a quelli in cui il collega di pari o maggiore anzianità del ruolo normale in spe (A.L.) è stato promosso ai medesimi gradi di Maggiore (31.12.1994) e Tenente Colonnello (31.12.1998); – condanna le Amministrazioni intimate alla corresponsione del differenziale retributivo indicato.
6. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e alle difficoltà interpretative della disciplina applicabile alla fattispecie – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
– dichiara il diritto del ricorrente alla promozione ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello dal giorno successivo alla data di promozione dell’Ufficiale pari grado avente pari o maggiore anzianità, appartenente al rispettivo ruolo normale;
– condanna le Amministrazioni intimate alla corresponsione del differenziale retributivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come in motivazione;
– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
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