T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 328

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’anno 2010 il ricorrente Partito della Rifondazione Comunista (d’ora in poi semplicemente "partito") subìva un’azione esecutiva (pignoramento presso terzi) da parte di E. G. s.p.a. (d’ora in poi semplicemente "E."), in relazione ad una serie di cartelle di pagamento (analiticamente indicate in ricorso) che secondo quest’ultima sarebbero rimaste insolute non ostante ritualmente notificate al primo.

Con nota R.A.R. del 21.5.2010, il partito chiedeva – ai sensi degli artt.22 e ss. della L. n.241/1990 e dell’art.26, comma 4, del DPR n.602/1973 – di prendere visione ed estrarre copia delle predette cartelle di pagamento e, soprattutto, delle rispettive relate di notifica. Esso ritiene, infatti, di non avere avuto conoscenza delle cartelle in questione, non avendole mai avute notificate (cfr., al riguardo, pag.3 della memoria di E.)

Per tutta risposta E. chiedeva al Partito la copia del provvedimento di nomina del suo rappresentante legale.

Il partito ricorrente sostiene di aver ottemperato a tale richiesta – ma la circostanza è ininfluente, come emerge dalla parte in diritto della presente decisione – con nota R.A.R. trasmessa il 22.7.2010, con la quale reiterava altresì la richiesta di accesso.

Poiché le richieste di accesso avanzate ai sensi degli artt.22 e seguenti della L. n.241 del 1990 sono rimaste senza effetto e su esse si è formato il c.d. silenziorifiuto, con il ricorso in esame il ricorrente ha adìto questo TAR chiedendo la condanna dell’Agente della riscossione alla esibizione della documentazione richiesta.

Al riguardo il ricorrente lamenta la violazione dei principii della trasparenza e del buon andamento del’azione amministrativa, nonché dell’art.6 della L. n.212 del 2000, deducendo di aver interesse (per evidenti ragioni difensive) a visionare le cartelle di pagamento in relazione alle quali si trova a subìre un’azione esecutiva certamente per esso pregiudizievole.

Ritualmente costituitasi, E. ha eccepito, e ribadito con ulteriore memoria, l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

All’udienza camerale del 24.11.2010, uditi Difensori delle parti indicati nell’apposito verbale, la causa è stata posta in decisione
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Con esso il ricorrente:

lamenta la violazione dei principi della trasparenza e del buon andamento del’azione amministrativa, nonché dell’art.6 della L. n.212 del 2000, deducendo di aver interesse (per evidenti ragioni difensive) a visionare le cartelle di pagamento in relazione alle quali si trova a subìre un’azione esecutiva certamente per esso pregiudizievole;

e chiede la condanna dell’Agente DELLA riscossione alla esibizione della documentazione richiesta.

La censura va condivisa e la domanda di accesso documentale merita accoglimento.

1.1. Non v’è dubbio che il ricorrente vanti un interesse personale, diretto ed immediato, a visionare le cartelle in relazione alle quali sta subendo un’azione esecutiva che ritiene ingiusta (per un pagamento che ritiene non dovuto).

E poiché la giurisprudenza è pacifica nel concedere l’accesso ai documenti quando la visione degli stessi appare strumentale (id est: necessaria o anche solamente utile) all’esercizio del diritto di difesa, non v’è ragione per negare al ricorrente di esaminare la documentazione richiesta al fine di vagliarne la legittimità e/o regolarità anche solamente formale.

E ciò a maggior ragione in quanto nell’Ordinamento italiano l’Agente della riscossione si trova – di regola e per antica tradizione – in una posizione di supremazia rispetto al contribuente; sicchè non appare equo né conforme ai principi costituzionali (ed alle norme costituzionali e comunitarie che tutelano i cc.dd. "diritti fondamentali") che a quest’ultimo venga sottratto (anche) il diritto di conoscere dettagliatamente e con estrema chiarezza le specifiche ragioni per le quali viene chiamato a pagare somme di denaro ed a subire esecuzioni forzose in sede amministrativa.

1.2. L’eccezione sollevata Dall’agente della riscossione, che sostiene di non potere comunicare al ricorrente i dati richiesti perché gli stessi sono "coperti" da privacy, non è condivisibile.

Nel caso dedotto in giudizio la riservatezza opera – infatti – esclusivamente nei confronti dei terzi. In ogni caso, la riservatezza non può mai essere opposta al diretto destinatario di un’azione amministrativa che assuma di essere stato da essa pregiudicato e che chieda di esaminare i provvedimenti dei quali è destinatario al fine di comprendere se la stessa sia fondata sul corretto esercizio del pubblico potere.

L’Agente della riscossione sostiene, inoltre:

– che in forza dell’art.35 del D.lgs.13.4.1999 n.112 le informazioni ed i dati in suo possesso sono coperti da segreto d’ufficio;

– e che proprio in conformità a tale norma non ha comunicato al Partito ricorrente i dati richiesti, non essendogli stato fornito il nominativo della persona fisica che riveste la qualità di legale rappresentante dello stesso, unico abilitato – secondo la tesi qui esposta – a poterli visionare.

Anche tale costruzione difensiva non può essere condivisa.

Ciò per due ordini di ragioni.

Innanzitutto per quanto prima rilevato: il carattere segreto di un documento (o del suo contenuto) non può essere mai opposto (o eccepito) a colui il quale subisce un’azione esecutiva (o un’esecuzione forzata) fondata proprio su quel documento (o su quel contenuto).

Quanto, poi, alla questione della persona alla quale la documentazione andava esibita, valga quanto segue.

Nell’Ordinamento italiano i Partiti hanno natura giuridica di "associazioni", e come tali sono muniti di (seppur limitata) personalità giuridica, essendo autonomi centri di imputazione di diritti e di obblighi (e fermo restando il principio, non contrastante con la precedente affermazione, secondo cui la responsabilità si estende, illimitatamente, anche a chi abbia compiuto atti di gestione).

Ne consegue:

che titolare del diritto di visionare la documentazione per cui è causa è il Partito (in quanto autonomo soggetto giuridico costituente principale e diretto centro d’imputazionedi diritti e di obblighi; e, nella specie, delle obbligazioni derivanti dalle cartelle di pagamento ad esso notificate) e non già la persona fisica, nominativamente individuata, che di volta in volta agisce in veste di suo organo rappresentativo;

che – e ciò costituisce ulteriore corollario delle superiori osservazioni – l’Amministrazione ben avrebbe esaurito ogni dovere di osservanza del segreto d’ufficio (ex art.35 D.Lgs 13.4.1999 n.112) trasmettendo la documentazione (com’è in uso negli atti giudiziali) al soggetto giuridico titolare del rapporto (il Partito ricorrente) "in persona del suo legale rappresentante" ed in tale qualità, e cioè senza (conoscerne nè) indicarne il nominativo; elemento specifico, questo, a ben guardare del tutto irrilevante.

1.4. Anche l’ultima eccezione sollevata dall’Agente della riscossione, secondo cui il ricorrente non avrebbe diritto di verificare la validità delle notifiche in quanto essa risulta già evidente dalle relative relate, che sarebbero già in suo (id est: dello stesso ricorrente) possesso, non può essere condivisa.

Essa si basa, invero, su un evidente sofisma.

Se un soggetto sostiene di non aver avuto notificato alcuna cartella e ne chiede copia (per visionarla e verificare o contestare la validità della notifica), non gli si può eccepire – se non incappando in un evidente vizio logico – che unica prova della notifica è la relata (id est: il verbale di avvenuta notifica) apposta proprio in calce al documento asseritamente notificatogli.

E’ evidente, infatti, che se egli sostiene di non avere ricevuto l’atto, sostiene al tempo stesso di non essere stato destinatario di alcuna notifica (né assoggettato ad alcuna operazione ad essa strumentale), e dinon possedere né il documento né la relata apposta in calce ad esso.

Il carattere tautologico – e petitoriamente autoritativo – dell’argomentazione difensiva utilizzata dall’Amministrazione è, dunque, evidente: essa consiste nel (pretendere di poter) fornire la prova dell’esistenza di un documento affermando – ma non dimostrando – che la propria controparte ne è (o sa di esserne) in possesso.

Sicchè non resta che concludere che l’Amministrazione ha l’obbligo di esibire la parte della relata di notifica che il notificatore è tenuto a redigere ed a trattenere.

2. In considerazione delle superiori osservazioni non resta al Collegio che ordinare all’Amministrazione di esibire al Partito ricorrente – entro 30 giorni dalla notificazione a cura di parte della presente decisione – la documentazione da esso richiesta, consentendo altresì l’estrazione di copie.

Le spese di giudizio sono poste a carico di E. nella misura di Euro 2000.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ordina ad E. G. s.p.a. di esibire al ricorrente la documentazione da esso richiesta in ricorso, entro il termine e con le modalità indicate in motivazione.

Condanna la Società E. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000 (duemila/00)..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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