Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-01-2013) 20-02-2013, n. 8383

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15 giugno 2012 il Tribunale di Salerno rigettava l’appello cautelare proposto da P.P. avverso il provvedimento con il quale altra sezione del medesimo Tribunale, nel corso del procedimento di cognizione, aveva a sua volta rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo dei beni del ricorrente ritenuti oggetto di ricettazione prefallimentare ai sensi della L. Fall., art. 232, comma 3, n. 2.

La misura cautelare reale di cui si tratta era stata invero originariamente disposta sui beni del P. in relazione al reato di cui all’art. 648 ter c.p., qualificazione giuridica dei fatti contestati al ricorrente al capo o) d’imputazione che è stata nel prosieguo smentita da questa Corte, che ha affermato non sussistere il fumus delicti qualora la condotta di reimpiego di beni e somme provenienti da una società in decozione sia posta in essere prima della dichiarazione di fallimento – atteso che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 648 ter c.p. è necessario che la detta condotta di reimpiego sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento – potendo, in tal caso, configurarsi invece la diversa fattispecie di ricettazione fallimentare (Sez. 5^, n. 135/12 del 20 ottobre 2011, P., Rv.

252656). Qualificazione questa che è stata recepita dal Tribunale come giudice della cognizione, prima, e dallo stesso Tribunale quale giudice dell’impugnazione cautelare, poi, i quali hanno per l’appunto entrambi riferito il sequestro preventivo al menzionato reato di ricettazione prefallimentare di cui alla L. Fall., art. 232.

2. Avverso il provvedimento ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore, che con un unico motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e processuale, rilevando come erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che il danaro ricevuto dal P. in pagamento di forniture effettuate in favore della fallita possa integrare l’oggetto materiale del reato contestato, atteso che la L. Fall. al menzionato art. 232, diversamente da quanto previsto in altre norme incriminatrici della medesima legge, espressamente precisa come oggetto della condotta di ricettazione prefallimentare siano esclusivamente "merci o altri beni" dell’imprenditore fallendo, operando evidente riferimento a beni che, pur non risultando classificabili come merci, siano alle stesse assimilabili, con logica esclusione dal fuoco dell’incriminazione del danaro; non di meno il ricorrente sottolinea altresì come la medesima disposizione citata punisca in alternativa anche la condotta di chi acquista le medesime merci e i medesimi beni a prezzo notevolmente inferiore a quello corrente, circostanza che ulteriormente dimostrerebbe la correttezza delle conclusioni prospettate, atteso che, non potendo il danaro essere oggetto di "acquisto" speculativo, sarebbe allora evidente che nel descrivere l’oggetto materiale del reato il legislatore non abbia voluto fare riferimento anche a quest’ultimo.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato, 1.1 Il Tribunale ha ritenuto che oggetto materiale del reato di ricettazione prefallimentare possa essere anche il danaro sottratto alla garanzia patrimoniale del fallito dal terzo estraneo alla procedura concorsuale consapevole del suo stato di dissesto. A sostegno di tale affermazione i giudici dell’appello cautelare hanno ricordato il conforme orientamento di questa Corte, seppure formatosi con riguardo alla diversa fattispecie di ricettazione postfallimentare, evocando altresì argomenti di tipo letterale e sistematico. Sotto il primo profilo hanno infatti evidenziato come anche il danaro sia un "bene" suscettibile di distrazione e dunque rientri a pieno titolo nella descrizione normativa dell’oggetto materiale, mentre in chiave sistematica hanno osservato come in alcun caso la legge penale fallimentare distingua tra le componenti attive del patrimonio del fallito, operando costantemente implicito riferimento anche al danaro di quest’ultimo.

1.2 Come illustrato, il ricorrente ritiene per contro che proprio dall’esame della lettera L. Fall., art. 232, comma 3, n. 2), emergano i limiti esegetici della disposizione, tali da impedire, pena il ricorso all’analogia in malam partem, di ricomprendere il danaro nel perimetro dell’oggetto materiale del reato.

2. Come accennato, la tesi del ricorrente, pur suggestiva, non può essere condivisa.

2.1 Può condividersi che il precedente citato dal Tribunale (Sez. 5^, n. 21081 del 13 aprile 2004, Pontini, Rv. 229199) non risulti particolarmente decisivo per controbattere l’interpretazione proposta con il ricorso, atteso che lo stesso riguarda l’ipotesi di ricettazione postfallimentare – fattispecie nella quale l’oggetto materiale è apparentemente descritto in maniera diversa – e comunque non affronta ex professo la questione dell’identificazione dell’oggetto materiale dei reati previsti dalla L. Fall., art. 232.

2.2 Ciò detto, deve peraltro rilevarsi come l’intrinseco significato della formula "merci od altri beni" cui il legislatore è ricorso per individuare l’oggetto materiale della ricettazione prefallimentare non è certo quello suggerito dal ricorrente, atteso che l’ampia latitudine lessicale del termine "beni" è certamente idonea a ricomprendervi anche il danaro. Ed infatti il ricorrente è costretto a ricorrere ad argomenti di carattere logico per sostenere che in realtà si sia voluto escludere quest’ultimo dal perimetro operativo della norma incriminatrice.

2.3 Di tali argomenti il primo è privo di pregio, risultando invero manifestamente illogico. Sostiene infatti il ricorrente che colui che distrae danaro dell’imprenditore in stato di dissesto in realtà concorre nella bancarotta fraudolenta patrimoniale di quest’ultimo;

mentre colui che ottiene prima del fallimento il pagamento del proprio credito in violazione della par condicio creditorum eventualmente concorre nella bancarotta preferenziale commessa dal medesimo imprenditore. Da ciò discenderebbe l’esigenza di attribuire alla locuzione "altri beni" un significato che escluda il danaro per identificare cose assimilabili alle "merci".

Lo iato logico di tale argomentare è talmente evidente che sembra quasi superfluo sottolinearlo. Non si comprende, infatti, perchè solo la distrazione di danaro o i pagamenti in danaro potrebbero configurare il concorso nei due reati evocati dal ricorrente, atteso che oggetto delle condotte tipiche degli stessi ben possono essere altri beni. Se dunque l’acquisizione da parte del terzo di qualsiasi bene del fallimento può assumere rilevanza ai sensi dell’art. 100 c.p. e L. Fall., art. 216, la valenza discriminante dell’argomento scelto dal ricorrente si dissolve ed al più lo stesso porterebbe ad affermare l’inesistenza di spazi applicativi tout court per le incriminazioni previste dalla L. Fall., art. 232, tesi che nemmeno il ricorrente intende sostenere e che risulterebbe talmente assurda da non meritare nemmeno confutazione.

2.4 Con un secondo e meno banale argomento il ricorrente sostiene che i "beni" menzionati dalla norma incriminatrice debbano necessariamente partecipare della medesima natura delle "merci" pure evocati dalla stessa, atteso che, accanto alle condotte di distrazione e ricettazione, il legislatore ha inteso punire anche la condotta di chi "li" acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente. Soltanto le merci o i beni che abbiano una comune vocazione mercantile potrebbero infatti essere acquistati a prezzo vile e non certo il danaro, rimanendo quindi dimostrato come quest’ultimo sia stato consapevolmente escluso dal perimetro della fattispecie. Conclusione questa che però sconta all’origine l’apoditticità dell’implicito assunto per cui la volontà legislativa sia stata quella di definire in maniera necessariamente omogenea l’oggetto materiale delle tre condotte incriminate. Il che non solo rimane indimostrato, ma è in realtà smentito proprio dalla costruzione della frase normativa. Infatti, se l’assunto del ricorrente fosse vero, a stretto rigore la norma avrebbe dovuto punire colui che "distrae, ricetta o acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente merci od altri beni", mentre proprio l’isolamento della terza condotta rilevante ai fini dell’integrazione del reato semmai ne rivela l’attitudine ad essere consumata solo in relazione a quei beni destinati alla compravendita.

2.5 In realtà l’interpretazione della disposizione incriminatrice appare assai meno problematica di come dimostra di credere il ricorrente. Come tradizionalmente ritenuto dalla dottrina, infatti, l’inusuale formulazione adottata dal legislatore e soprattutto l’eccentrico riferimento alle merci deve imputarsi alla considerazione della prevalenza di queste nelle "contrattazioni" oggetto della condotta di acquisto speculativo, non sussistendo invece dubbio alcuno che i beni oggetto del reato siano tutti quelli soggetti alla garanzia creditoria ed acquisirli alla procedura concorsuale, compreso, dunque, il danaro. E che il dato testuale non possa essere sopravalutato, evocando orizzonti interpretativi quantomeno avventurosi, è testimoniato in fondo dallo stesso carattere pleonastico della locuzione "merci od altri beni", atteso che le merci sono comunque dei beni.

Del resto, laddove dovesse invece concludersi che effettivamente il danaro non possa rappresentare l’oggetto materiale del reato, sarebbe assai arduo giustificare sul piano della ragionevolezza una siffatta interpretazione, posto che attraverso l’incriminazione della ricettazione prefallimentare il legislatore aveva voluto rafforzare la tutela dei creditori, punendo coloro che approfittando della situazione di dissesto dell’imprenditore realizzano illeciti lucri in danno delle ragioni dei creditori, assicurando al contempo agli organi del fallimento l’apprensione dei beni soggetti all’esecuzione fallimentare e garantendo cosi il regolare svolgimento della procedura concorsuale (Sez. 5^, n. 12229 del 14 maggio 1976, Hussmann, Rv. 134842).

3. E’ dunque evidente che oggetto materiale del reato previsto dalla L. Fall., art. 232, comma 3, n. 2), può essere anche il danaro dell’imprenditore in dissesto, distratto o ricettato senza il concorso di quest’ultimo anche da colui che abbia agito ai fine di soddisfarsi del proprio credito, giacchè tutte le attività dell’imprenditore medesimo sono destinate per legge al soddisfacimento di tutti i suoi creditori.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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