Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 25 agosto 2009, la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame svolto dall’Istituto XXXcontro la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda proposta da R.A., aveva accertato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la predetta società, con condanna al pagamento delle differenze retributive, e respinto la domanda di impugnativa del licenziamento intimatogli.
2. La Corte territoriale puntualizzava che:
– R.A., premesso di aver lavorato presso l’Istituto XXX, nel periodo dal 1 aprile 1990 al 31 dicembre 1998, in qualità di revisore delle bozze, super revisore e redattore, chiedeva l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società ed impugnava il licenziamento intimatogli con lettera in data 21 dicembre 1998;
– il primo giudice accoglieva la domanda di accertamento e condannava la società al pagamento delle differenze retributive, respingendo l’impugnativa del licenziamento;
– le parti hanno proposto gravame (principale la società e incidentale il lavoratore).
3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva quanto segue:
– la sussistenza del vincolo di subordinazione era stata affermata dal primo giudice in vari profili rilevanti (inserimento nell’organizzazione aziendale, assoggettamento al potere direttivo- organizzativo-gerarchico e disciplinare del datore di lavoro), ed emergeva direttamente proprio dall’esercizio continuativo del potere direttivo e confermativo della prestazione e di controllo, che ne rappresentava caratteristica essenziale;
– i contratti sottoscritti annualmente nel corso del rapporto, a norma della legge sul diritto d’autore, non esprimevano un contenuto negoziale proprio ed esclusivo del contratto di lavoro autonomo e le clausole sottoscritte introducevano un contenuto modale-obbligatorio difficilmente compatibile con il lavoro autonomo;
– la natura subordinata della prestazione, riconducibile allo schema causale dell’art. 2096 c.c., era risultata accertata dall’istruttoria testimoniale e documentale;
– le differenze retributive erano state calcolate, dal primo giudice, alla stregua della retribuzione mensile di fatto e non, come contestato dalla società, alla stregua della contrattazione collettiva di settore per il livello di inquadramento A;
– il capo di decisione relativo all’impugnativa del licenziamento, sorretto da due rationes decidendi (l’insussistenza del licenziamento, tale non potendosi ritenere la lettera datata 21 dicembre 1998 ed indicata quale atto risolutivo, e la sussistenza di un giustificato motivo) era stato investito del gravame solo per un profilo (la sussistenza delle ragioni legittimanti il licenziamento), sicchè il profilo autonomo e pregiudiziale dell’insussistenza del licenziamento dove ritenersi passato in giudicato.
4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Istituto XXXha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
L’intimato ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 2094 c.c. in relazione agli artt. 2104, 2105, 2106 e 2222 c.c. e all’art. 409 c.p.c., n. 3. Assume la società che, benchè inapplicabile ratione temporis, la disciplina del negozio tipico del lavoro a progetto (D.Lgs. n. 276 del 2003) dovrebbe, in via ermeneutica, essere utilizzata per superare la tradizionale distinzione tra lavoro autonomo e subordinato e provocare un mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità riguardo a fattispecie, come quella che ne occupa, anticipatrici della collaborazione a progetto.
6. Osserva il Collegio che la censura investe questione prospettata per la prima volta in cassazione e non pertinente alla ratio decidendi della sentenza gravata.
7. Invero, in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
8. Nella specie, non risulta dalla società assolto l’onere nei termini anzidetti, conseguendone l’inammissibilità della doglianza.
9. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la falsa applicazione in ordine ad un fatto decisivo degli artt. 2094, 2104, 2105 e 2106 c.c. e all’art. 409 c.p.c., n. 3 e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo. Assume la società la non riconducibilità all’art. 2094 c.c. della fattispecie in cui l’istituto aveva solo il potere di stabilire tempi e modi di esecuzione degli impegni, nel rispetto delle direttive di coordinamento scientifico temporale, sotto la supervisione della direzione dell’opera e in funzione degli impegni editoriali; e si duole, altresì, della contraddittorietà della motivazione laddove afferma la subordinazione sulla base dei medesimi elementi testuali contrattuali ritenuti sussumibili in entrambi gli schemi causali del lavoro autonomo e subordinato.
10. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente, denunciando la contraddittorietà della motivazione, censura la valutazione del materiale probatorio da parte della corte territoriale.
11. Anche le due censure dianzi richiamate sono inammissibili.
12. Il ricorso per cassazione, con il quale siano dedotti vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione (o il capo di essa) censurata, ovvero la specificazione di illogicità, o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi, mentre non può farsi valere, come nella specie, il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice del gravame con il convincimento e con le tesi della parte, risolvendosi il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 5 in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito.
13. In particolare, poi, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, la censura della sentenza di appello in sede di legittimità può investire soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, giacchè costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale.
14. La statuizione della Corte territoriale, pervenuta alla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato per aver le parti realizzato lo schema causale riferibile al paradigma dell’art. 2094 c.c. e non già alla diversa disciplina dettata dall’art. 2222 c.c., non viene dalla società ricorrente censurata in termini di inosservanza delle regole qualificatorie elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte nell’analisi e nella specificazione del contenuto della clausola generale di cui all’art. 2094 c.c. (su cui cfr., ex multis, Cass. 2728/2010 e Cass. 13858/2009) oppure in ragione di uno specifico vizio logico-giuridico denunciato come compiuto nell’esame degli atti o nello sviluppo delle argomentazioni della sentenza, ma unicamente col sovrapporre ad essa una diversa valutazione fondata sulle medesime risultanze istruttorie (tutte in realtà prese in considerazione dai Giudici del gravame), in tal modo sostanzialmente chiedendo a questo giudice di legittimità un inammissibile giudizio di merito di terza istanza.
15. Inoltre, la parte ricorrente non può denunciare contemporaneamente la violazione di norme di diritto ed il difetto di motivazione, attribuendo alla decisione impugnata un’errata applicazione delle norme di diritto, senza indicare la diversa prospettazione attraverso la quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto diverso da quello contemplato dalla norma di diritto applicata al caso concreto, perchè questa deficienza, nella realtà, sottende un’inammissibile richiesta di diversa ricostruzione dei fatti.
16. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012
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