Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
C.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino in data 18 gennaio 2012, con la quale, in relazione alla sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale di Asti in data 13 aprile 2011, è stata confermata la condanna, previa rideterminazione della pena, a quattro anni cinque mesi e giorni dieci di reclusione ed Euro 2600,00 di multa in relazione ai reati di cui all’art. 628 c.p., commi 1 e 3, n. 1, art. 61 c.p., n. 4 e 5 e art. 582, art. 583, commi 1, n. 1.
A sostegno dell’impugnazione il C.S. ha proposto i seguenti motivi:
a) Violazione dell’art. 606, lett. c) ed e) per inosservanza di norme processuali a pena di nullità e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta che l’aggravante della recidiva sia stata ritenuta sussistente per tutti i reati mentre in realtà rispetto all’imputazione del reato di rapina non risultava contestata.
Erroneamente secondo il ricorrente il giudice d’appello ha ritenuto doveva ritenersi sufficiente la contestazione in calce all’ultimo reato, affinchè possa ritenersi possibile estendere i suoi effetti a tutti i reati sopradescritti.
b) Violazione dell’art. 606, lett. c) ed e) per inosservanza di norme processuali a pena di nullità e mancanza della motivazione.
Secondo il ricorrente, in ogni caso, la contestazione in relazione al capo a) avrebbe dovuto riguardare la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4 e non quella di cui all’art. 99 cod. pen., comma 5 Il riferimento al fatto che il reato di riferimento sia compreso tra quelli di cui all’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) non sarebbe sufficiente a rendere chiara e precisa la contestazione; peraltro non sussisterebbe la condizione secondo cui anche il reato in base al quale è già stata ritenuta la recidiva dovrebbe appartenere alla medesima categoria di quello cui l’aggravante si applica.
c) Illegittimità costituzionale dell’art. 99 c.p.p., comma 5 e art. 69 c.p.p., comma 4.
Il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99 c.p., comma 5 e l’irrazionalità del meccanismo sanzionatorio introdotto, in relazione all’art. 3 Cost. e con l’art. 25 Cost., comma 2, formalizzando una sorta di diritto penale d’autore, che sgancerebbe la responsabilità penale ed il trattamento sanzionatorio ad un fatto preciso, nonchè con l’art. 27 Cost., comma 3, in quanto la norma imporrebbe trattamenti sanzionatori assolutamente sproporzionati. Tali conclusioni comporterebbero l’incostituzionalità della previsione contenuta nell’art. 69 c.p., comma 4 che vieta il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 5.
d) manifesta illogicità della motivazione. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e).
Il ricorrente lamenta che l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche sia stata motivata facendo riferimento ai soli elementi negativi, senza prendere in esame gli elementi positivi, quale ad esempio la situazione familiare, sociale e personale.
e) mancanza della motivazione. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e).
Il ricorrente lamenta l’eccessività della pena al momento della determinazione della pena base.
f) manifesta illogicità della motivazione. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e).
Il ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’aggravante dell’uso delle armi, non essendo certo che la rapina venne eseguito con l’uso di un bastone.
Motivi della decisione
1. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
2. Per una chiarezza espositiva i motivi saranno affrontati, di regola, nell’ordine con cui sono stati esposti nel "considerando" in fatto.
Con riferimento al primo motivo di ricorso la Corte condivide l’assunto del giudice d’appello secondo il quale appare sufficiente contestare la recidiva in calce all’ultima imputazione, non essendoci, tra l’altro alcuna ragione idonea ad escludere la sua configurabilità anche in ordine al primo capo d’imputazione.
Con riferimento al secondo motivo, concernente la tipologia della recidiva contestata la Corte ritiene corretta la scelta normativa adottata, essendo pacifico, ormai, anche in base ai principi affermati dalle sezioni unite e dalla stessa Corte costituzionale, nella sentenza citata anche dai giudici d’appello, a cui di seguito verrà fatto riferimento, che la fattispecie di cui all’art. 99 c.p., comma 5 è applicabile nei confronti del soggetto, già recidivo per un qualunque reato, che commetta un delitto riconducibile al catalogo di cui all’art. 407 c.p.p., comma 2 lett. a), a nulla rilevando che vi rientri anche il delitto per cui vi è stata precedente condanna (SS.UU., 24 febbraio 2011, PG/Indelicato, n. 20798/2011).
Ciò premesso, con riferimento al terzo motivo, deve ritenersi manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale della norma in esame, proprio in base alle affermazioni riportate nella sentenza delle Sezioni Unite soprarichiamate, che hanno escluso qualsiasi aspetto di irragionevolezza della norma, conforme ai parametri costituzionali sotto tutti i profili evocati, e che esclude dunque la possibilità di configurare uno statuto speciale del comma 5 all’interno dell’art. 99, come prefigurato dal ricorrente; tale interpretazione non trova adeguati riscontri nell’interpretazione logico sistematica e letterale della norma, esasperandone la funzione e la portata applicativa, in aperto contrasto con il canone di interpretazione conforme alla Costituzione, imposto innanzitutto dal principio di offensività (v. tra le altre Corte cost., n. 296 del 1996), oltre che dal principio di proporzionalità coniugato con quello della ragionevolezza della pena e della sua funzione rieducativa (si veda la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 20798/2011).
Con il quarto, quinto e sesto motivo sostanzialmente vengono riproposte le censure già sollevate in appello, che, nel merito prospettano elementi in fatto, che trovano adeguata smentita nella motivazione dei giudici primo e secondo grado, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, a cominciare dalla gravità del fatto, dalla genericità delle contestazioni e dalle stesse dichiarazioni della persona offesa oltre che dalla gravità delle lesioni riportate.
Le circostanze che sono state evidenziate fanno ritenere corretta la valutazione operata dai giudici di merito in ordine all’insussistenza delle censure dedotte. Si tratta di censure che, investendo direttamente la motivazione della sentenza impugnata, si risolvono tutte nella dedotta violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), denunciandosi errori di apprezzamento in ordine alle risultanze processuali e contraddizioni nell’iter argomentativo seguito dalla Corte di merito nella ricostruzione della vicenda processuale.
In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorchè questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Cass., S.U., 31 maggio 2001, Jakani). L’indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risaltare ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass., S.U., 24 novembre 1999, Spina). "Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass., S.U., 30 aprile 1997, Dessimone;
Cass. 21 aprile 1999, Jovino). In sostanza, "in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (Cass., 30 novembre 1999, Moro). In coerenza con queste decisioni, le Sezioni Unite hanno, infine, chiarito che l’illogicità della motivazione, censurabile ex art. 606 c.p.p., lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (S. U. 24-9-2003, Petrella, rv.226074).
Questo quadro non è sostanzialmente mutato neppure in virtù delle recenti modifiche all’art. 606 c.p.p., lett. e) apportate dalla Legge n. 46 del 2006. Infatti neanche la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre che dal testo del provvedimento impugnato anche "da altri atti del processo", può nel caso di specie "salvare" le censure proposte dal ricorrente. Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie. Il riferimento agli altri atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza all’iter logico- argomentativo utilizzato dal giudice di merito, non già per confutare in punto di fatto la valutazione dal medesimo offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria. Vale a dire che la omessa motivazione può essere dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l’ingresso nella giustificazione della sua decisione ad un elemento di prova di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinante" dell’impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del ricorrente. Allo stesso modo la illogicità manifesta e la contraddittorietà sussistono quando "gli altri atti del processo", specificamente indicati nel gravame, inficino in modo radicale dal punto di vista logico l’intero apparato motivazionale, e non quando siano stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito in modo diverso rispetto alla tesi propugnata in ricorso.
Nel caso di specie, la adeguatezza, nel senso sopra specificato, della motivazione della sentenza impugnata non è stata minimamente intaccata dal ricorrente, che si è, invece, limitato esclusivamente ad apportare le sue critiche sulla valutazione data dal Giudice di merito al materiale probatorio sottoposto al suo esame, proponendone una diversa lettura.
In particolare, i Giudici di merito nelle due sentenze, facendo corretta applicazione dei parametri di cui all’art. 192 c.p.p., hanno analiticamente preso in esame tutte le risultanze processuali e hanno vagliato con rigore le dichiarazioni di testi, coimputati e collaboranti, fornendo una diffusa ed esauriente motivazione in ordine alla attendibilità e veridicità delle medesime e dando conto di tutte le osservazioni formulate sul punto dalla difesa.
Il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono queste censure.
Come si è visto, gli elementi addotti dal ricorrente sono già stati tutti valutati correttamente dai giudici di merito. Le argomentazioni della Corte di Appello di Palermo sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a dedurre tesi di segno contrario e ad insistere in ricostruzioni alternative dei fatti. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali.
Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente devono essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè alla refusione delle spese del grado in favore della parte civile B.L., liquidate le stesse complessivamente in Euro 2.300,00, oltre I.V.A. e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla refusione in favore della p.c. B. L. delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 2.300,00, oltre I.V.A. e CPA. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013
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