Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 20-02-2013, n. 8379

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 14/03/2012 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da C.G., nel corso dell’udienza del 28/02/2012 svoltasi dinanzi al Tribunale di Monza, perchè presentata presso la cancelleria del giudice procedente e non, come prescritto dall’art. 38 c.p.p., comma 3, nella cancelleria del giudice competente a decidere. La Corte ha aggiunto che l’irricevibilità della dichiarazione discendeva anche dall’assenza di una norma fondante l’obbligo del giudice a quo di trasmettere gli atti al giudice competente.

2. Nell’interesse del C. è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che la causa di ricusazione del giudice era sorta nel corso dell’udienza del 28/02/2012 che si stava celebrando nelle prime ore del pomeriggio dinanzi al Tribunale di Monza, e quindi in una sede diversa da quella del giudice competente a decidere, ossia la Corte d’appello di Milano, e in un orario nel quale la cancelleria era chiusa al pubblico. Pertanto, l’imputato si era trovato nella condizione di decidere se rispettare il termine previsto dall’art. 38 c.p.p., comma 2, o la disciplina relativa al luogo di presentazione della dichiarazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Nella memoria depositata in data 19/09/2012, il ricorrente ha aggiunto che la causa di ricusazione era insorta durante la discussione finale del processo, con la conseguenza che la dichiarazione presentata il giorno successivo sarebbe stata tardiva, in quanto sarebbe intervenuta dopo che il giudice aveva deciso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., ad es., Sez. 2 n. 13663 del 28/02/2003, Panaro, Rv. 224764), la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e deve, pertanto, essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere, ex art. 38 c.p.p., comma 3; qualora, invece, sia presentata davanti al giudice che procede si configura come atto irricevibile, in quanto non sussiste alcuna norma, che preveda un atto equipollente alla presentazione della suddetta dichiarazione presso il giudice competente, in virtù della quale far derivare un obbligo dei giudici a quibus di trasmettere gli atti al giudice competente.

Peraltro, la previsione di cui all’art. 38 c.p.p., comma 2, ult.

parte, – per la quale se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima della conclusione della stessa – deve essere intesa, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, come condizionata alla obiettiva possibilità di osservarla. Ne consegue che qualora la predetta dichiarazione debba essere presentata presso la cancelleria del giudice competente, avente sede in luogo diverso, da quello in cui si svolge l’udienza davanti al giudice ricusato, il termine da applicare è quello di tre giorni, indicato dall’art. 38 c.p.p., comma 2, prima parte, in virtù del principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost. e del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., comma 2, che sarebbe gravemente pregiudicato se il difensore – o l’imputato personalmente -fosse costretto ad abbandonare l’udienza per attivare la ricusazione nel rispetto del termine di cui all’art. 38 c.p.p., comma 2, ultima parte, (Sez. 5, n. 36624 del 26/05/2009, Turku, Rv. 245129).

Per il caso, prospettato nella memoria depositata il 19/09/2012, in cui il differimento della dichiarazione di ricusazione al giorno seguente la renderebbe inutile, perchè inidonea ad impedire la decisione del processo, è esatto quanto affermato dal ricorrente, ossia che non può imporsi alla parte un onere di chiedere la sospensione dell’udienza che non è previsto dalla legge. Tuttavia, secondo l’orientamento di questa Corte, fermo l’onere della parte di dedurre immediatamente a verbale la causa di ricusazione, in quanto, a norma dell’art. 37 c.p.p., comma 2, il giudice ricusato non può pronunziare nè concorrere a pronunziare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, resta comunque necessario che l’interessato, nel termine di tre giorni derivante dall’interpretazione costituzionalmente orientata cui si è fatto cenno, proponga ritualmente dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice competente a decidere (Sez. 2, n. 46310 del 23/11/2011, Maniglia, Rv. 251531).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del C. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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