Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-07-2012, n. 11525 Lavoro straordinario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza del 13.10.204 n. 17577 resa il giudice del lavoro presso il Tribunale (1 grado) di Roma condannava l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a pagare a B.M.S. e G.A., eredi di G.R., la somma di Euro 4.376,00 a titolo di ricalcalo del TFR, spettante a quest’ultimo, per effetto dell’inclusione nella base di calcolo dei compensi per lavoro straordinario, oltre rivalutazione ed interessi.

Contro tale sentenza proponeva appello l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa che concludeva per la riforma della sentenza impugnata con rigetto di tutte le domande proposte in primo grado con il ricorso introduttivo del giudizio e per l’accoglimento della riconvenzionale avanzata dallo stesso Istituto e per la condanna alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata. In via subordinata, chiedeva che il diritto all’inclusione del compenso per lavoro straordinario nella base di computo de TFR fosse limitato al periodo non prescritto e comunque al periodo compreso sino al mese di ottobre 1992. Infine, la parte appellante concludeva per la vittoria sulle spese.

Gli appellati, costituiti in giudizio, hanno concluso per il rigetto dell’appello.

La corte d’appello di Roma con sentenza del 13 ottobre 2009-18 gennaio 2010 rigettava l’appello condannando l’Istituto al pagamento delle spese del grado.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione Istituto Poligrafico con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui l’istituto ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione delle norme del contratto di categoria e dell’art. 2120 c.c., nonchè la violazione falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. nonchè della normativa collettiva applicabile alla fattispecie "ricalcolo dei cosiddetti istituti collaterali". Secondo il ricorrente l’art. 21 C.C.N.L. grafici 1992 detta legittimamente una nozione precisa di retribuzione comprendente tutto ciò che è da corrispondersi e viene percepito per l’orario normale di lavoro. Pertanto ogni qual volta nel contratto ci si riferisce alla retribuzione e, quindi, anche per il trattamento di fine rapporto vale tale specifica nozione. L’impugnata sentenza – sostiene il ricorrente – incorre in falsa applicazione del contratto collettivo laddove ritiene che la contrattazione collettiva del 1992 nulla abbia cambiato rispetto alle precedenti.

2. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già esaminato numerose analoghe controversie pervenendo ad un orientamento uniforme più volte confermato in ordine all’interpretazione dell’art. 21 c.c.n.l. 1 novembre 1992 a partire da Cass., sez. lav., 13 gennaio 2010, n. 365, che, in tema di determinazione del tfr, ha affermato che il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie; ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’istituto poligrafico e zecca dello stato), a partire dal c.c.n.l. 31 ottobre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del tfr concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 c.c.n.l.

medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario, così interpretando direttamente e disposizioni contrattuali collettive relative al tfr per il personale dipendente delle aziende grafiche.

Questo orientamento è stato ripetutamele confermato in seguito:

Cass., sez. lav., 27 maggio 2010, n. 13048; 23 marzo 2012, n. 4708; 6 aprile 2012, nn. 5591 e 5595).

3. La sentenza impugnata, che invece ha accolto una nozione di retribuzione onnicomprensiva ai fini del t.f.r. anche dopo il c.c.n.l. 31 ottobre 1992, va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che farà applicazione del principio sopra enunciato.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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