Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. D.A., legale rappresentante e socio unico della ADM srl, quale terzo interessato, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore avv. M. XX, avverso l’ordinanza in data 24.2.2012 con la quale il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso il 15-12-2011 dal Gip dello stesso tribunale, avente ad oggetto le quote della ADM srl e il marchio XX, in relazione all’imputazione di cui al capo B2, a carico, secondo l’ordinanza, del ricorrente e dei genitori di questi, D.W. e B.C., riguardante distrazione dalla poi fallita ISG srl dell’avviamento, dei contratti, dei dipendenti e del marchio mediante trasferimento a titolo gratuito degli stessi alla XX srl, riconducibile, come la fallita, alla famiglia D. – B..
2. Il tribunale, premesso che con ordinanza di conferma di quella custodiale era stata ritenuta la ricorrenza della gravità indiziaria sia per il reato associativo che per gli altri reati (questi ascritti alla coppia D.W. e B.C.), osservava che la ricostruzione delle vicende societarie dimostrava che i beni della fallita erano stati trasferiti ad altre società con conseguente protrazione dei reati commessi e possibile commissione di altri.
A partire da circa un anno prima del fallimento, vi erano stati passaggi di quote ed avvicendamenti di prestanomi nella carica di amministratore e poi di liquidatore, seguiti dal mancato ritrovamento sia delle scritture contabili, che dell’attivo, pari a circa Euro 14 milioni, risultante dal bilancio 31-12-2006. Il tribunale concludeva quindi che tale attivo, e in particolare le rimanenze di magazzino, pari a circa Euro 990mila, erano transitate nella XX, mentre il marchio XX, di pacifica pertinenza della fallita, era stato trasferito, senza il rinvenimento del corrispettivo, con operazioni meramente formali ad altre società (Business Company srl, e poi Mercury srl), e quindi distratto, per essere infine trasferito alla ADM, il che dimostrava anche una continuità nell’attività già svolta dalla fallita.
3. Il ricorrente affida il gravame a due motivi.
3.1 Motivazione apparente in primo luogo quanto al richiamo ad altri provvedimenti non conosciuti e non conoscibili dal D..
In secondo luogo la motivazione era influenzata da un falso presupposto e cioè che il ricorrente fosse indagato per il reato di cui al capo B2, ipotesi per contro formulata soltanto nei confronti del fratello F., con riferimento alla distrazione dell’avviamento, ivi compreso il marchio XX. L’ordinanza non teneva poi conto che a fine 2006, se è vero che la società poi fallita aveva delle attività, aveva pure passività per importi superiori (oltre Euro 14 milioni) e, poichè all’atto del fallimento le passività si aggiravano intorno ai Euro 2 milioni, ciò era significativo dell’impiego, medio tempore, delle attività per ripianare le passività, com’era confermato, secondo quanto risultava dall’ordinanza di custodia cautelare, dalla mancata insinuazione al passivo dell’Erario e degli enti previdenziali, il che tra l’altro contrastava con la prospettiva dell’incolpazione relativa al reato associativo, indicato come finalizzato a non adempiere le obbligazioni proprio nei confronti di tali creditori. Anche il corrispettivo della cessione del marchio, che risultava da atto pubblico registrato, rientrava quindi tra le attività usate per il pagamento dei debiti, mentre non vi era prova che i vari trasferimenti dello stesso, prima del riacquisto da parte del ricorrente, fossero fittizi e che in particolare il primo acquirente, la Business Company spa, avesse concorso con gli indagati nel simulare l’acquisto. Senza contare che, se la finalità fosse stata quella di sottrazione alla garanzia dei creditori, il marchio non sarebbe stato acquistato da una società nazionale, cioè quella del D..
Nel ricorso si ascriveva poi al tribunale di non aver affrontato, sotto il profilo del fumus commissi delicti, la questione della possibilità di configurare come bancarotta fraudolenta la distrazione del marchio, bene immateriale.
3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduceva i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b e c, in relazione agli artt. 321 e 275 c.p.p., essendo il tribunale venuto meno al dovere di accertare la pertinenzialità dei beni sequestrati all’illecito contestato, e quindi la pericolosità dei beni stessi con conseguente periculum in mora, anche in relazione ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità applicabili pure alle misure cautelari reali.
Trattandosi di bene registrato (il marchio), il pericolo sarebbe stato evitabile anche con cautele diverse dal sequestro di tutte le quote sociali, essendo sufficiente iscrivere la misura negli appositi registri pubblici.
Il ricorrente chiedeva quindi l’annullamento dell’ordinanza del tribunale del riesame.
4. Con motivi nuovi depositati il 19-9-2012, il difensore e procuratore del D., allegando i capi d’imputazione del rinvio a giudizio di D.W. e B.C., ha evidenziato come sia rimasta sfornita di prova l’ipotesi dei trasferimenti fittizi del marchio, alla base del sequestro dello stesso, dal momento che non sono stati imputati i legali rappresentanti delle successive società acquirenti, mentre la vendita del marchio nel periodo in cui la ISG era in liquidazione rispondeva alla necessità di impedire che con il fallimento il marchio perdesse di valore, e l’eventuale mancato rinvenimento, nell’attivo fallimentare, del prezzo di acquisto (versato come da bonifico di Business Company per Euro 75mila, allegato ai motivi nuovi), non poteva essere imputabile agli acquirenti.
Si insisteva quindi per la revoca del sequestro tanto del marchio che delle quote sociali e, in subordine, nel dissequestro di queste ultime.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e va disatteso 1.1 Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, il solo deducibile in questa sede ex art. 325 c.p.p., il ricorrente censura in realtà, con argomenti in fatto, la ricostruzione della vicenda alla base della conferma dell’applicazione della misura cautelare reale.
Il provvedimento impugnato è invero in primo luogo esente dal vizio di motivazione apparente sotto il profilo del richiamo ad altri provvedimenti asseritamente non conosciuti e non conoscibili dal D., che ha invece mostrato di ben conoscerli avendo effettuato agli stessi numerosi e pertinenti richiami.
1.2 In secondo luogo va osservato che, per quanto in effetti nell’esordio dell’ordinanza l’ipotesi accusatoria distrattiva sia ascritta, oltre che a D.W. e a B.C., anche ad D.A., da un lato è plausibile l’errore del nome di battesimo di quest’ultimo (da intendersi F., fratello del ricorrente), dall’altro tale errore non influenza il contenuto della decisione, dove sono ben chiare la posizione di terzo interessato del ricorrente e le ragioni per le quali si è ritenuto che la ricostruzione delle vicende societarie dimostrasse che i beni della fallita erano stati trasferiti ad altre società con conseguente protrazione dei reati commessi e pericolo di commissione di altri.
Il tribunale ha infatti evidenziato che, a partire da circa un anno prima del fallimento della ISG srl – riconducibile alla famiglia D. – B. -, e quindi nell’imminenza di questo, vi erano stati passaggi di quote ed avvicendamenti di prestanomi nella carica di amministratore e poi di liquidatore, seguiti dal mancato ritrovamento, all’atto della pronuncia del fallimento, sia delle scritture contabili, che dell’attivo, pari a circa Euro 14 milioni, risultante dal bilancio 31-12-2006.
1.3 Il tribunale ha quindi motivatamente concluso che l’attività già svolta dalla fallita era proseguita attraverso persone giuridiche diverse, dal momento che le rimanenze di magazzino, pari a circa Euro 990mila, erano transitate nella XX (riconducibile al fratello del ricorrente, F.), mentre il marchio XX, pure di pacifica pertinenza della fallita, era stato trasferito, senza il rinvenimento di alcun corrispettivo, con operazioni meramente formali, ad altre società (Business Company srl, e poi Mercury srl), per ritornare infine nella disponibilità della famiglia D. – B. attraverso il suo riacquisto da parte della ADM 2011 srl, costituita dal ricorrente, unico socio della stessa, all’evidente scopo di farle acquistare il marchio, ad appena due mesi dalla costituzione, marchio già in precedenza in uso alla società del fratello F..
1.4 Totalmente in fatto, e meramente alternativa di quella del tribunale, è quindi la prospettazione da parte del ricorrente, che mostra tra l’altro di essere pienamente edotto delle vicende della fallita, della ricostruzione secondo la quale, pur essendo vero che a fine 2006 essa aveva delle attività, aveva però anche passività per importi superiori, la cui riduzione al momento della dichiarazione di fallimento era significativa dell’impiego, medio tempore, delle attività per ripianare le passività, come sarebbe pure confermato, secondo quanto risultava dall’ordinanza di custodia cautelare (atto che quindi il ricorrente mostra di ben conoscere), dalla mancata insinuazione al passivo dell’Erario e degli enti previdenziali (il che tra l’altro contrasterebbe con la prospettiva dell’incolpazione relativa al reato associativo, indicato come finalizzato a non adempiere le obbligazioni proprio nei confronti di tali creditori). Considerazioni tutte che, investendo la ricostruzione del fatto, senza evidenziare alcuna violazione di legge, non sono spendibili in questa sede. Senza contare che esse contrastano con la già riconosciuta presenza della gravità del quadro indiziario in sede cautelare personale, come ricordato nel provvedimento in esame.
1.5 Altrettanto in fatto, e meramente assertiva, è anche la considerazione che pure il corrispettivo della cessione del marchio, del quale peraltro nell’ordinanza si rilevava l’assenza di traccia contabile, sarebbe stato usato per il pagamento dei debiti sociali, mentre è irrilevante la circostanza, evidenziata nel ricorso, che i trasferimenti del marchio risultassero da atti pubblici registrati, non potendo essi avvenire in modo diverso. Da ultimo, invano il ricorrente lamenta mancanza di prova circa la fittizietà dei trasferimenti del marchio prima del riacquisto da parte della sua società, essendo stata la sussistenza del fumus del reato, sufficiente in sede cautelare, oggetto di perspicua motivazione, come sopra ricordato, nell’ordinanza dell’organo del riesame.
1.6 Infondata è poi la censura di mancato esame, sotto il profilo del fumus commissi delicti, della questione della possibilità di configurare come bancarotta fraudolenta la distrazione del marchio.
Esso è infatti un bene, per quanto immateriale, dotato di autonoma trasferibilità e non privo di valore nel contesto delle attività di una società (a differenza dell’avviamento, cui si riferisce la sentenza 9813/2006 di questa corte, richiamata nel ricorso).
2. Del pari infondato il secondo motivo di ricorso, dal momento che la pertinenzialità di quanto in sequestro ai reati contestati agli altri membri della famiglia D. – B. (e quindi il periculum in mora), è stata giustificata dal tribunale ricostruendo in modo logicamente plausibile le iniziative della ISG srl nell’imminenza del fallimento, volte a trasferire ad altri enti (quali la ADM e la XX, di proprietà dei figli della coppia D. – B.), sempre riconducibili alla famiglia, le attività sociali onde proseguirle sotto altre ragioni sociali, con il pericolo di ulteriori trasferimenti dei beni.
Risultano pure nella specie rispettati i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 c.p.p., per le misure cautelari personali, ma applicabili, come correttamente osservato dal ricorrente, anche alle misure cautelari reali (Cass. 12500/2011; 8152/2010), non ravvisandosi la possibilità di conseguire il medesimo risultato – quello di impedire non solo la cessione a terzi dei beni, ma anche la prosecuzione dell’attività con risorse riferibili alla fallita e di plausibile pertinenza dei creditori della stessa – attraverso una meno invasiva misura.
3. La mancata incolpazione dei legali rappresentanti delle società acquirenti del marchio, dalla quale, con i motivi nuovi, il ricorrente ritiene di desumere la mancanza di prova che i trasferimenti fossero fittizi, trascura infine di considerare che, non solo tale scelta del PM non è definitiva, ma anche che la portata distrattiva della cessione del marchio è comunque individuabile, come risulta dall’ordinanza impugnata, nel mancato rinvenimento del corrispettivo del trasferimento dalla fallita alla prima società acquirente.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.