Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-09-2012) 15-02-2013, n. 7535

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L.G. ha proposto ricorso, tramite il difensore avv. A. G. XX, avverso la sentenza 19-4-2011 della Corte d’Appello di Catania, con la quale, a seguito di appello dell’imputato e di ricorso del PG, convertito in appello, contro la sentenza 16-10-2009 del Gup Tribunale di Catania, ne era stata confermata l’affermazione di responsabilità per le lesioni inferte a G.P., aggravate da sfregio permanente al volto e da indebolimento permanente del nervo facciale, nonchè dall’uso di coltello a serramanico, con aumento della pena ad anni quattro e mesi sei di reclusione non essendo stato effettuato l’aumento per l’aggravante dell’uso dell’arma.
2. Il fatto era determinato dall’invasione da parte del L., che viaggiava a bordo di autovettura, della corsia di marcia del G., alla guida di ciclomotore, cui seguiva una colluttazione tra i due nel corso della quale l’imputato colpiva l’antagonista con un coltello all’avambraccio sinistro, posto a difesa dell’addome, e al volto.
2.1 Era esclusa la legittima difesa, anche sotto il profilo dell’eccesso colposo, dal momento che l’imputato vi aveva fatto cenno soltanto nel giudizio, ma non all’udienza di convalida del fermo, nè la circostanza del momentaneo allontanamento della p.o., come per armarsi prendendo qualcosa sotto il sellino della moto, era stata notata dal teste P., il quale aveva riferito che i due prima si erano scontrati verbalmente, poi erano venuti alle mani e infine il L., dal teste riconosciuto in fotografia, aveva estratto il coltello dalla tasca. Inoltre l’imputato avrebbe potuto darsi alla fuga approfittando dell’eventuale allontanamento del G..
2.2 Erano ritenute sussistenti le aggravanti, in quanto lo sfregio non era di certa eliminabilità mediante intervento di chirurgia plastica. 1 3. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento dell’eccesso colposo in legittima difesa, al riconoscimento delle aggravanti e al diniego di attenuanti generiche.
3.1 Sotto il primo profilo rilevava che L., per quanto non riconosciuto dalla p.o. e riconosciuto irritualmente in fotografia dal teste P., aveva da subito ammesso, senza quindi contrasti tra la prima versione e quella resa all’udienza del 16-10-2009, di aver aggredito il G., ma solo dopo essere stato colpito da questi sia con il casco che con pugni e calci e solo dopo averlo visto armeggiare sotto il sellino. Versione compatibile tanto con le dichiarazioni del G., che aveva dichiarato di essere stato lui a fermare l’automobilista, ammettendo che poi si era passati alle vie di fatto, che con quelle del teste P. che aveva visto i due antagonisti sferrarsi pugni e calci, aveva tentato di dividerli, vedendo poi L. estrarre il coltellino. Erroneamente, quindi, era stato escluso l’eccesso colposo in legittima difesa, tenuto conto che entrambe le decisioni davano conto che G. era un noto pluripregiudicato appartenente ad un clan mafioso e che era certo che L. lo conoscesse, anche se G. aveva dichiarato di non conoscere il prevenuto. Inoltre quest’ultimo non sarebbe potuto fuggire perchè la lite era degenerata in pochi secondi, egli si era sentito preso alle spalle dal teste, e, solo dopo aver visto la p.o.
armeggiare sotto il sellino, aveva deciso di estrarre il coltello cadendo in errore circa la necessità di trovarsi in pericolo e ponendo quindi in essere una reazione sproporzionata.
3.2 Quanto all’indebolimento permanente di un organo, si rilevava che tale aggravante era stata esclusa dalla CTU, mentre gli esiti cicatriziali al volto potevano essere eliminati con un trattamento di chirurgia plastica ricostruttiva, come aveva dichiarato lo stesso CTU. 3.3 Le generiche erano state infine negate trascurando il comportamento processuale rappresentato dalla spontanea confessione, espressione di una minore capacità a delinquere in quanto non meramente allineata alle risultanze probatorie a carico (la p.o. non aveva riconosciuto l’imputato), nè soltanto preordinata ad una riduzione di pena.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. Il ricorrente ripropone in primo luogo, sub specie di violazione di legge e vizio motivazionale, la questione del riconoscimento dell’eccesso colposo in legittima difesa, già risolta negativamente dai giudici di merito.
Di scarsa rilevanza ai fini perseguiti appare in primo luogo il rilievo dell’assenza di contrasti tra la prima versione dell’imputato e quella resa all’udienza del 16-10-2009, in quanto entrambe sarebbero ammissive dell’aggressione in danno del G., intervenuta tuttavia solo dopo che l’imputato era stato colpito, sia con il casco che con pugni e calci, dalla p.o., e solo dopo aver visto questa armeggiare sotto il sellino della moto.
Invero, anche ammesso che il prevenuto avesse fin dall’udienza di convalida dell’arresto prospettato l’esigenza di essersi dovuto difendere, non per questo tale versione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, troverebbe maggiormente riscontri nelle dichiarazioni del G. – che aveva soltanto ammesso di essere stato lui a fermare l’automobilista, aggiungendo che poi si era passati alle vie di fatto -, nè in quelle del teste P. che, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, dopo aver visto i due antagonisti sferrarsi pugni e calci, era intervenuto per tentare di dividerli, vedendo poi L. estrarre il coltellino. Il teste non aveva dunque fatto alcun cenno, come ben evidenziato dai giudici di merito e, in ultima analisi, non smentito neppure dal ricorso, al particolare dell’allontanamento del G. per frugare sotto il sellino, elemento attorno a cui ruota la tesi difensiva dell’esigenza avvertita dal L. di difendersi dall’antagonista.
2.1 Nè è sostenibile che l’erroneità dell’esclusione dell’eccesso colposo sarebbe dimostrata dalla circostanza che entrambe le decisioni davano conto che G. era un noto pluripregiudicato appartenente ad un clan mafioso, nonchè dal fatto che L. non avrebbe potuto tutelarsi fuggendo perchè la lite era degenerata in pochi secondi. Infatti entrambi tali dati presuppongono, in ottica difensiva, che l’imputato si fosse sentito in pericolo avendo temuto che l’antagonista fosse andato a prelevare da sotto il sellino della moto un’arma o un oggetto atto ad offendere, elemento quest’ultimo che, affermato soltanto dal L., non ha trovato alcuna conferma nelle emergenze processuali, ma risulta anzi smentito dalla deposizione P., secondo quanto risulta dalle sentenza di merito.
Senza dire che, come acutamente rilevato dalla corte territoriale, in caso di allontanamento momentaneo del G., L. avrebbe avuto a maggior ragione l’opportunità di un commodus discessus.
3. La doglianza relativa all’aggravante dell’indebolimento permanente di un organo non è sorretta da interesse (invero, pur dovendo darsi atto che il Gip nella motivazione aveva affermato, sulla base degli esiti della disposta perizia, che essa non ricorreva, senza peraltro dar conto dell’esclusione nel dispositivo, deve anche rilevarsi che non era stato effettuato alcun aumento di pena per tale aggravante), mentre quella inerente alla sussistenza dello sfregio permanente al volto, è manifestamente infondata in quanto l’eliminabilità degli esiti cicatriziali mediante trattamento di chirurgia plastica ricostruttiva, non rileva, per indirizzo giurisprudenziale di questa corte, ai fini dell’esclusione della relativa aggravante (tra le più recenti: Cass. 26155/2010).
4. Quanto al diniego di attenuanti generiche, la sentenza impugnata è immune dalle censure dedotte alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione di tale diniego, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza essere tenuto ad esaminare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa (Cass. 33506/2010).
La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, e non è quindi censurabile, avendo richiamato, a sostegno del diniego, la spiccata offensività della condotta e la presenza di precedenti a carico del prevenuto.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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