Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 11-07-2012, n. 11721 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 12 giugno 2009 presso la Corte d’appello di Lecce, P.I. e P.G., nella qualità di eredi di P.M., hanno chiesto il riconoscimento del loro diritto iure successionis all’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo, introdotto dal loro dante causa dinnanzi al Tribunale di Bari in data 6 febbraio 2001. I ricorrenti precisavano che il loro dante causa era deceduto il 20 novembre 2006 e che il giudizio era poi stato definito con sentenza depositata il 3 novembre 2008.

L’adita Corte d’appello ha ritenuto che la ragionevole durata del processo presupposto, protrattosi per sette anni e nove mesi, fosse di tre anni, sicchè la durata irragionevole di quel giudizio era stata di quattro anni e sei mesi; ha, quindi, riconosciuto agli istanti, in proporzione delle rispettive quote, l’indennizzo di Euro 4.500,00 in ragione di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese di lite.

Per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso sulla base di un motivo; gli intimati hanno depositato controricorso, con il quale aderiscono alle censure proposte dal ricorrente, e successiva memoria in prossimità dell’udienza.
Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia riconosciuto l’indennizzo anche per il periodo successivo al decesso dell’originario attore, dante causa degli istanti, pur se questi ultimi avevano chiesto il riconoscimento del diritto all’equa riparazione sino alla data del decesso del loro dante causa (20 novembre 2006).

Il motivo è fondato.

Gli stessi resistenti riconoscono che la Corte d’appello avrebbe dovuto determinare la durata complessiva del processo presupposto dalla data della sua introduzione (6 febbraio 2011) a quella del decesso del loro dante causa (20 novembre 2006), e quindi in complessivi cinque anni e sette mesi, sicchè, adottando il criterio secondo cui doveva ritenersi ragionevole una durata di tre anni, hanno chiesto, aderendo alle conclusioni dell’amministrazione ricorrente che la somma dovuta a titolo di equa riparazione venga ragguagliata alla durata di due anni e sette mesi.

Ne consegue che il decreto impugnato va cassato, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., provvedendosi alla rideterminazione dell’importo dovuto in Euro 1.950,00, assumendo a criterio di calcolo, secondo una consolidata giurisprudenza in tal senso, la somma di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo, oltre gli interessi legali dalla data della domanda al saldo; somma al pagamento della quale il ricorrente Ministero deve essere connato.

Le spese del giudizio di merito, in applicazione del criterio della soccombenza, liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. n. 16367 del 2011) vanno poste a carico dell’amministrazione; sussistono, invece giusti motivi, in considerazione della posizione assunta dai controricorrenti, sostanzialmente adesiva a quella dell’amministrazione ricorrente, per compensare interamente le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore dei ricorrenti, in proporzione delle rispettive quote, della somma di Euro 1.950,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 806,00, di cui Euro 311,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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