Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 08-02-2013, n. 6323

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9 maggio 2012 la Corte d’appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta da B.P., intesa ad ottenere l’applicazione dell’indulto, di cui alla L. n. 241 del 2006, ai fatti per i quali aveva riportato condanna con sentenza dell’11 gennaio 2012.

2. La Corte ha rilevato che l’istanza del B. era mera riproposizione di altra già da essa esaminata e rigettata con provvedimento del 12 marzo 2012 ed ha inoltre ritenuto che il reato per il quale era intervenuta la condanna anzidetta (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) era stato contestato al richiedente come commesso nel 2004 e nel 2005 e fino al 13 aprile 2007, data in cui era stata emessa nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare, si che la condotta partecipativa era da ritenere esclusa dalla disciplina dell’invocato provvedimento d’indulto.

3.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione B. P. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto errata applicazione di legge, in quanto il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, gli era stato contestato nella forma attenuata di cui all’art. 74, comma 2 del citato D.P.R., si che esso non era escluso dall’applicazione dell’indulto; che, dopo la presentazione della prima istanza, intesa ad ottenere l’applicazione dell’indulto e rigettata dalla Corte territoriale, quest’ultima aveva accolto identica istanza di applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, proposta da tre coimputati, condannati per i medesimi suoi reati; che l’ultimo fatto specifico a lui contestato risaliva all’11 gennaio 2005 ed era anteriore ai fatti contestati a due dei suoi coimputati anzidetti; che, pertanto, la sua seconda istanza non costituiva mera riproposizione della precedente rigettata; che nella sentenza di primo grado era stato espressamente definita la data di consumazione del reato associativo fino al giugno 2005.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.P. è fondato.

2. L’istanza proposta dal ricorrente in data 19 marzo 2012, sulla quale la Corte d’appello di Palermo si è pronunciata con l’ordinanza impugnata nella presente sede, non può ritenersi mera riproposizione della precedente istanza dal medesimo proposta in data 18 gennaio 2012 e respinta dalla medesima Corte con ordinanza del 12 marzo 2012, avendo il ricorrente prospettato con l’istanza del 19 marzo 2012 argomentazioni nuove e precisamente:

-la circostanza che era stato condannato per il reato associativo in materia di spaccio di stupefacenti ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, non ostativo alla concessione dell’indulto, L. n. 241 del 2006, ex art. 1 comma 2 lett. b);

– la circostanza che altri due coimputati per i medesimi reati (tali M. ed A.) e versanti nelle medesime sue condizioni avevano nel frattempo ottenuto il beneficio dell’indulto.

3. Va invero ritenuto che si ha identità di elementi ovvero di motivi qualora l’istanza presentata risulti fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di un’altra richiesta presentata in precedenza al giudice dell’esecuzione; solo in detta ipotesi può parlarsi di mera riproposizione di una richiesta già rigettata perchè fondata su identici elementi. Non può al contrario ritenersi sussistere la dedotta preclusione qualora, come nel caso in esame, si tratti di questioni che, seppur identiche, risultino tuttavia fondate su elementi diversi da quelli già considerati e dei quali non si è tenuto conto ai fini della precedente decisione (cfr., in termini, Cass. sez. 1 n. 16936 del 1/4/2009, dep. 21/4/2009, Morreale).

4. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con rimessione degli atti alla Corte d’appello di Palermo, per quanto di sua competenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013

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