Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Nocera Inferiore, P.F., esponeva di essere socio di società svolgente attività commerciale, e come tale iscritto alla gestione Commercianti, ed al contempo di essere iscritto presso la gestione separata lavoratori autonomi quale amministratore della medesima società. Deduceva di essere tenuto a versare i contributi solo presso la gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, sicchè proponeva opposizione avverso le cartelle esattoriali notificategli dall’I.N.P.S. inerenti i contributi dovuti alla gestione Commercianti.
Il Tribunale accoglieva le opposizioni, ritenendo non provato che il ricorrente svolgesse attività lavorativa personale, nella società commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Proponeva appello l’INPS. Resisteva il P..
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 25 ottobre 2006, accoglieva il gravame, ritenendo che la richiesta dell’INPS si basava sulla richiesta di iscrizione alla gestione Commercianti redatta dallo stesso P., nonchè sulla circostanza che la società era composta solo da quest’ultimo e da un solo altro socio.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il P., affidato a tre motivi.
Resiste l’I.N.P.S. con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2702, 2697, 2730 e 2731 c.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la prova dell’attività commerciale svolta fosse contenuta nella domanda di iscrizione alla gestione commercianti da lui stesso redatta, avente valore confessorio, laddove egli non aveva sottoscritto il riquadro B ove è contenuta la dichiarazione di svolgere tale attività con carattere di abitualità e prevalenza.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 434 c.p.c. (senza tuttavia svolgere nell’esposizione del motivo alcuna deduzione al riguardo); dell’art. 2082 c.c. e art. 116 c.p.c. nonchè contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente allo svolgimento da parte sua di attività commerciale, addirittura come gestore dell’impresa, omettendo di considerare adeguatamente le emergenze istruttorie.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito ammesso le prove richieste al riguardo.
2. I motivi, che per la loro stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili (laddove sottopongono alla Corte una diversa ricostruzione dei fatti, ex plurimis: Cass. 26 marzo 2010 n. 7394) e per il resto infondati.
Deve invero considerarsi che il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito in L. n. 122 del 2010, ha stabilito che "la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale (separata) di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26".
Tale disposizione è stata ritenuta effettivamente interpretativa e dunque retroattiva da questa Corte a sezioni unite (sentt. 8 agosto 2011 nn. 17074 e 17076), e non lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost., nonchè conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2012.
In altri termini, in caso di svolgimento di una pluralità di attività di lavoro autonomo, si determina automaticamente l’obbligo di iscrizione presso ognuna delle gestioni previdenziali di competenza, avendo la norma di interpretazione autentica dato una lettura della disposizione tale da escludere, in questi casi, la regola dell’obbligo di iscrizione "solo" presso la gestione ove si svolge l’attività prevalente. Ne consegue che la regola per cui ci si deve iscrivere presso l’unica gestione ove si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione I.N.P.S. dei lavoratori autonomi, ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti (ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione etc). Per le altre ipotesi di cumulo, come nella specie, permane l’obbligo di iscrizione presso ciascuna delle gestioni previdenziali di competenza (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 3839 del 2012).
La citata sentenza n. 17074 del 2011 ha del resto chiarito che: "In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma (nella specie amministratore di società) per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208".
Nella specie, essendo legittima la doppia contribuzione e non rilevando il carattere dell’attività prevalente, osserva la Corte che i giudici di appello hanno evinto la prova dell’esercizio di attività commerciale da parte del P., sia dalla domanda di iscrizione alla gestione commercianti da lui stessa presentata all’I.N.P.S., ove si indica come attività della società quella del commercio di generi alimentari, sia dalla circostanza che tale società era composta solo dal ricorrente ed altro socio, evincendone il necessario effettivo esercizio di attività commerciale svolto in modo abituale e prevalente.
Trattasi di accertamenti di fatto, logicamente motivati e come tali sottratti al sindacato di legittimità.
Circa la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, deve ribadirsi che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (ex plurimis, Cass. 18 luglio 2008 n.20027; Cass. 9 agosto 2007 n. 17477; Cass. 5 marzo 2007 n. 5066;
Cass. 16 gennaio 2007 n. 828; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3601).
Il ricorso va dunque rigettato.
I recenti interventi, legislativo e giurisprudenziali, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012
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