Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
B.M. proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di Roma il 12.2.2007 con la quale era stata rigettata la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla RAI il 23.2.2004 per superamento del periodo di comporto, con ordine alla società di reintegrarlo nel posto di lavoro e con condanna al risarcimento dei danni.
La Corte di appello, in riforma dell’impugnata sentenza, annullava siccome ingiustificato, il licenziamento intimato ed ordinava la reintegrazione l’appellante nel posto di lavoro con condanna anche al pagamento delle retribuzioni globali di fatto fino alla reintegra, oltre accessori.
Circa l’attuale thema decidendum la Corte territoriale rilevava che l’atto sottoscritto tra le parti non poteva essere definito un atto di transazione relativo a tutti gli aspetti del pregresso rapporto di lavoro in quanto riferito alla mera erogazione del dovuto per TFR corrispondente peraltro agli effettivi anni di servizio; circa il superamento del periodo di comporto la Corte territoriale osservava che, anche se nell’atto di recesso ci si riferiva al solo cosiddetto periodo "secco" di comporto, effettivamente poteva accogliersi la tesi della Rai per cui doveva essere applicabile in via equitativa il cosiddetto periodo di comporto "per sommatoria", e cioè 24 mesi nell’ambito del triennio, calcolando a ritroso dalla data del licenziamento. Poteva anche accogliersi la tesi della RAI nel senso del computo dei giorni di malattia per i giorni intermedi, ma non era invece fondata la tesi della detrazione dei giorni normalmente non lavorati nell’anno, alla luce della giurisprudenza in materia. Sulla base di tali premesse la Corte territoriale accertava che il periodo di comporto non era stato superato.
Ricorre la Rai con nove motivi, resiste controparte con controricorso. La Rai ha depositato anche una memoria difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si allega la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1, artt. 1363, 1367 e 1372 c.c., anche in relazione agli artt. 1324 e 2113 c.c.. Non erano stati rispettati i canoni codicistici in materia di interpretazione dei contratti; era stato trascurato il tenore letterale dell’atto sottoscritto tra le parti e si era data una importanza eccessiva al dato estraneo al contenuto della transazione per cui la somma corrisposta era coincidente con quanto dovuto per TFR. Il motivo è infondato. La Corte territoriale nell’interpretare l’atto sottoscritto tra le parti il 14.5.2004 e riprodotto a pag. 20 del ricorso ha dato rilievo in primis all’intestazione dello stesso denominato " atto di quietanza" e non già atto di transazione: si tratta di un elemento letterale certamente di fondamentale importanza posto che attesta il contenuto riassuntivo attribuito dalle parti al documento in parola che le stesse – come osserva la Corte territoriale – hanno voluto sintetizzare con un concetto che richiama quello di "ricevuta" piuttosto che la nozione di una rinuncia alle originarie, rispettive, pretese o posizioni onde raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso. Con l’atto il lavoratore ha poi dichiarato di "ricevere dalla Rai spa la somma di Euro 16.136,00 a titolo di indennità di fine rapporto, a totale e definitiva liquidazione del rapporto di lavoro intercorso, in conformità con le disposizioni di legge e del contratto di lavoro": la Corte ha quindi osservato che la somma ricevuta risulta chiaramente correlata alla percezione del TFR e che il termine liquidazione del rapporto di lavoro è comunemente inteso come TFR. A ciò si aggiunge il dato obiettivo che la somma corrisposta è assolutamente identica – per la sentenza impugnata – a quella dovuta per TFR in relazione agli anni del rapporto, il che dimostra come la formulazione letterale sul punto, che sembra come detto stabilire una correlazione tra il corrisposto ed il dovuto solo per TFR, corrisponda a quanto emerge per tabulas. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che la formula di "non aver nulla a pretendere dalla Rai per qualsiasi ragione, causa o titolo" rappresenti in realtà una mera clausola di stile, tanto più che la parte conclusiva dell’atto elimina ogni dubbio in quanto si definisce nuovamente lo stesso come "quietanza pienamente liberatoria per quanto riguarda le somme di spettanza a titolo di regolarizzazione e liquidazione del rapporto di lavoro intercorso", riaffermando nuovamente il nesso tra la corresponsione delle somme indicate e il TFR dovuto.
Pertanto la conclusione raggiunta dalla Corte di appello, per cui l’atto del 15.4.2004 costituirebbe solo un atto di quietanza concernente la corresponsione del dovuto per TFR, appare sorretta da una congrua motivazione, immune da vizi logici e perfettamente coerente con i canoni codicistici in materia di ermeneutica contrattuale posto che si è analiticamente offerta una spiegazione persuasiva di natura anche letterale dei singoli passaggi del documento.
Con il secondo motivo si deduce l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella rilevanza della dichiarazione del sig. B., contenuta nell’atto del 14.4.2004, di non avere nulla a pretendere dalla Rai per qualsiasi ragione, causa o titolo. Il B. aveva già iniziato la controversia e quindi era ben consapevole dei diritti rivendicati, cui aveva chiaramente rinunciato.
Anche tale motivo appare infondato. Il motivo si riferisce al passaggio della sentenza impugnata nel quale la Corte territoriale osserva che l’atto non poteva riferirsi alla controversia perchè era già intervenuta la richiesta del tentativo di conciliazione, non richiamato nell’atto stesso. Tuttavia si tratta di un’argomentazione ad abundantiam posto che la Corte territoriale ha escluso la natura transattiva dell’atto (e quindi una volontà di abdicazione da parte del lavoratore alle pretese di cui è giudizio) sulla base di una interpretazione del documento in primo luogo di natura letterale, che appare congruamente motivata, logicamente ineccepibile e coerente con le norme codicistiche sull’ermeneutica contrattuale, mostrando come l’atto definito di mera quietanza fosse chiaramente connesso alla mera corresponsione del dovuto per TFR. In ogni caso l’argomento ulteriore utilizzato dal Giudice di appello non appare implausibile in quanto se davvero il B. avesse voluto abdicare alle pretese già avanzate nei confronti della RAI con la richiesta di tentativo di conciliazione, tale volontà abdicativa avrebbe ben potuto manifestarsi univocamente con un chiaro riferimento a tale istanza, nella pretesa transazione, nella fattispecie completamente mancante.
Non sussiste, quindi, alcuna carenza motivazionale.
Con il terzo motivo si allega la violazione dell’art. 420 c.p.c.: il ricorrente non aveva dedotto tempestivamente che l’importo percepito era pari al dovuto per TFR. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corte ritenuta proposta una deduzione della controparte sollevata tardivamente.
I motivi, da trattarsi congiuntamente vertendosi su un medesimo punto, sono infondati poichè la corrispondenza tra quanto corrisposto con l’atto di quietanza e quanto dovuto per TFR è circostanza obiettiva emergente dagli atti di causa che ben poteva rilevare il Giudice di merito, in quanto non modificativa nè del petitum, nè della causa petendi, nè costituisce un elemento nuovo rispetto al ricorso introduttivo.
Nel quinto motivo si allega la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta corrispondenza tra l’importo erogato al B. ed il dovuto per TFR. Il motivo appare infondato in quanto generico e di merito: la Corte territoriale ha accertato la dedotta corrispondenza, mentre il ricorrente non spiega le ragioni per cui tale corrispondenza non sussista. Le censure sulla mancata rituale allegazione in giudizio di tale elemento sono già state esaminate supra.
Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. L’onere della prova era stato malamente ricostruito. Infatti posto che il recesso era stato contestato con tanto di conteggio delle assenze era onere del lavoratore addurre specifiche contestazioni e provarle.
Anche tale motivo non appare fondato. Era onere del datore di lavoro provare il dedotto superamento del periodo di comporto, onere certamente non superato dalla deduzione contestualmente all’atto di recesso di un elenco di giorni di assenza, ben potendo il lavoratore contestare genericamente che ricorressero gli elementi di ordine fattuale che hanno portato al suo licenziamento, come ha accertato la Corte di appello aver fatto il B. anche con il primo ricorso proposto in primo grado (la sentenza impugnata ha osservato che anche nel primo ricorso vi era stata una specifica contestazione del superamento del periodo di comporto e che il lavoratore non si era limitato a sostenere la non computabilità del periodo di aspettativa). Le deduzioni circa l’avvenuta ammissione del superamento del periodo di comporto (negata in sentenza) appaiono del tutto generiche e non correlate ad un esame degli atti processuali In ogni caso vi è stato in sentenza un accertamento in positivo del numero di tali giorni di assenza, che nel presente motivo non viene contestato.
Con il settimo si allega la carenza di motivazione circa il superamento da parte del B. del periodo di comporto. Il motivo, che appare infondato, ripropone le doglianze prima ricordate sotto il profilo del vizio di motivazione. La Corte territoriale ha osservato che il fatto storico del superamento del periodo di comporto era stato contestato (e che quindi non vi era stata nessuna ammissione) e quindi ha verificato l’effettiva sussistenza delle assenze contestate sulla base dell’onere della prova che gravava sul datore di lavoro e che non poteva dirsi invertito dalla mera specificazione nell’atto di recesso di un certo numero di assenze (contestate), posto, fra l’altro, che anche i dati sulle assenze sono nella disponibilità di parte datoriale. Le doglianze appaiono pertanto o generiche o prive di fondamento nella parte in cui si assume che la mera specificazione di un certo numero di assenze nell’atto di recesso dislochi l’onere della prova sul lavoratore. In punto di fatto si deve peraltro ricordare il numero di assenze addebitabile al B. è risultato inferiore a quello contestato dalla Rai, in esito all’accertamento operato dai Giudici di appello.
Con l’ottavo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata assumendo che il lavoratore nel primo ricorso non aveva formulato alcuna contestazione specifica sul superamento del periodo di comporto. Il motivo è infondato per quanto detto supra: non si tiene conto dell’interpretazione del primo ricorso proposto dal lavoratore quale riportata in sentenza a pag. 3 che non viene espressamente censurata.
Con il nono motivo si allega la violazione dell’art. 1363 c.c.; le clausole del contratto RAI prevedevano sei giorni di lavoro e quindi su tale base risultavano superati i 24 mesi di assenza dal servizio, computati sulla base dei giorni lavorativi come previsti da contratto.
Il motivo appare infondato: la Corte territoriale ha accertato che, compresi i giorni festivi, le assenze nel triennio sono state pari a 711 e quindi inferiori ai 730 richiesti. Le norme contrattuali indicate nel motivo (il CCNL non è stato prodotto nè è stato indicato l’incarto processuale ove lo stesso sia reperibile con chiara violazione dell’art. 369 bis c.p.c.) riguardano o il riposo settimanale o, in generale, il trattamento spettante nel periodo di comporto (otto mesi con l’intera retribuzione ed otto mesi con metà delle retribuzione) e quindi non sembrano apportare alcun chiarimento al tema decidendum. L’ultima norma citata (art. 37) parla di diritto alla conservazione del posto per 24 mesi, cioè 730 giorni e non si vede perchè da tale periodo debbano essere detratti i giorni normalmente non lavorati nell’anno, sulla base di una ripartizione dell’orario di lavoro su sei giorni lavorativi che riguarda altro aspetto. I periodi indicati nel motivo (pag. 44) nei quali il B. avrebbe percepito lo stipendio pieno e quello ridotto sono comunque inferiori ai 24 mesi e quindi neppure su tale base appare provato l’assunto della società, che peraltro richiama una d certamente non pertinente in cui sarebbe avvenuto il dedotto superamento e cioè quella del 3.7.2001.
Manca quindi una coerente, documentata e specifica contestazione di quanto accertato in sentenza circa il mancato superamento del periodo di comporto e il numero di giornate di effettiva assenza dal lavoro, nè emergono violazioni di norme contrattuali (posto che quelle indicate non appaiono rilevanti). Non è stato neppure indicato il momento in cui il supposto superamento si sarebbe compiuto, essendo la data specificata a pag. 45 manifestamente non coerente con il presente procedimento.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso: le spese di lite del giudizio di legittimità- liquidate come al dispositivo della presente sentenza – seguono la soccomenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 35,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012
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