Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-07-2012, n. 11652 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 101 l.f., depositato il 18/3/04, B. s.r.l. e V. s.r.l. chiedevano l’ammissione al passivo, entrambe o in alternativa, del Fallimento V.I. s.r.l. in via privilegiata ipotecaria, in surrogazione legale di CAB s.p.a., per l’importo di Euro 134.211,41, e la B. chiedeva l’ammissione al passivo in privilegio anche per l’importo di Euro 4426,64.
Le ricorrenti esponevano che il 19 dicembre 1999, V. aveva acquistato da B. la quota del 50% dell’immobile adibito ad autorimessa in (OMISSIS), gravato da ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo ipotecario concesso dalla Banca Lombarda s.p.a., ora CAB, a favore di V.I., in origine unica proprietaria dell’immobile; che in precedenza, metà della proprietà del bene era stata ceduta da V.I. a V. s.p.a., che come contropartita si era accollata la metà del debito del mutuo; che la quota di V. era stata poi ceduta a B., che l’aveva ceduta a V.; che a ragione del mancato pagamento delle rate del mutuo, CAB aveva pignorato l’intero immobile, avviando la procedura esecutiva; che, dichiarato il fallimento di V.I., CAB aveva ottenuto l’ammissione al passivo in via privilegiata ipotecaria per Euro 601.576,65, oltre interessi legali dalla data del pignoramento alla data della vendita, mentre aveva precisato il credito nell’ambito della procedura esecutiva in Euro 746.782,65; che venduto l’immobile all’asta, il ricavato di Euro 1.001.926,38 era stato attribuito per il 50% al Fallimento ed il residuo a CAB; che il debito di B. verso CAB doveva ritenersi limitato al 50% delle rate di mutuo ancora da rimborsare ed ammontava ad Euro 373.391,32, pari alla metà del credito di Euro 746.782,65 dichiarato da CAB; che conseguentemente, B. aveva pagato con mezzi propri non solo la parte di spettanza del mutuo, ma anche l’importo di Euro 134.211,41 di pertinenza di V.I. così da diventare creditrice del Fallimento; che B., o comunque l’avente causa V., erano da ritenersi surrogate ex lege nella posizione creditoria di CAB, come ammessa al passivo del Fallimento V.I., per l’importo di Euro 134.211,41, con lo stesso grado;
che inoltre, avendo B. provveduto a pagare le spese condominiali relative all’immobile in oggetto, ingiunte alla stessa ed a V.I. con decreto ingiuntivo del 26/4/96, e quindi anche la quota di pertinenza di VIC International, era divenuta creditrice di Euro 4686,29.
Con sentenza 6/12/2006-10/1/2007, il Tribunale ammetteva B. al passivo solo per l’importo di Euro 4686,29.
La Corte d’appello, con sentenza 13/1-27/4/2010, rigettava l’appello proposto da B. e V., condannando le appellanti al rimborso delle spese di lite.
La Corte del merito, condividendo la conclusione del Tribunale, sia pure con diversa motivazione, ha escluso la surrogazione legale ex art. 1203 c.c., n. 3 di V., atteso che la stessa, pur tenuta propter rem, non aveva affatto provveduto al pagamento del debito gravante su V.I. (in via solidale al 50% con la B., in conseguenza dell’accollo semplice, da parte di quest’ultima, della metà del residuo mutuo da rimborsare, accollo stabilito con il contratto di compravendita del 30/6/94, tra B. e V., che a sua volta lo aveva assunto con la compravendita del 20/3/1991 con la società V.I.), ma aveva solo subito l’espropriazione forzata prò quota dell’immobile di via (OMISSIS), ipotecato a garanzia del credito della CAB: il terzo acquirente di immobile ipotecato che non provveda ad estinguere un debito altrui, ma venga a subire l’espropriazione dell’immobile dato in garanzia, a tutela del suo diritto, ha lo strumento dell’art. 2866 c.c., e quindi ha diritto ad essere indennizzato ed a subentrare nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto su altri beni del debitore.
Indipendentemente dal rilievo che il diritto all’indennità ed al subingresso delle ipoteche di cui all’art. 2866 c.c. va rivolto verso il dante causa, cioè B., la Corte rileva che dagli atti di compravendita dell’immobile risulta che la proprietà è rimasta indivisa, nè risulta avvenuto il frazionamento, da cui l’infondatezza della tesi di V., dell’esistenza alla data della sentenza, di due beni distinti gravati ciascuno da un’ipoteca.
Infine, quanto al motivo di doglianza di B. in relazione alla ritenuta carenza di legittimazione attiva da parte del Tribunale, la Corte del merito osserva che detta società non aveva pagato nulla per estinguere il debito verso CAB, ma anche e soprattutto che non era più comproprietaria dell’immobile nè, d’altro canto, risultava che V. avesse agito verso la stessa, per ottenere l’indennità ex art. 2866 c.c., fatto che avrebbe potuto legittimare B. ad agire a sua volta verso la sua dante causa.
Ricorrono B. e V. sulla base di tre motivi.
Si difende con controricorso il Fallimento.
Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1203 c.c., per avere la Corte del merito ritenuto che la surrogazione si applichi solo al pagamento "spontaneo", mentre presupposto per l’applicabilità della surrogazione legale ex art. 1203 c.c., n. 3 è solo l’avvenuta estinzione di un debito altrui da parte del terzo.
1.2.- Con il secondo motivo, le ricorrenti censurano la pronuncia impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2866 c.c., comma 2, per avere la Corte del merito confuso l’immobile con le quote di comproprietà dello stesso; l’ipoteca che ha dato il privilegio a CAB nei confronti del Fallimento gravava su un bene, una quota, diverso/a da quello/a di cui V. aveva acquistato la proprietà.
1.3.- Con la terza censura, le ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 180 c.p.c. (vecchio rito), in tema di preclusioni per la proponibilità delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio: l’effettiva titolarità del rapporto giuridico appartiene al merito della causa e il suo difetto non è rilevabile d’ufficio, ma su eccezione di parte, che nel caso il Fallimento non ha mai fatto valere in primo grado, salvo allinearsi alle conclusioni del Tribunale in sede di costituzione in secondo grado; in ogni caso, non poteva essere esclusa la legittimazione attiva di B..
2.1.- Va in primis esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Fallimento, e comunque rilevabile d’ufficio.
A riguardo, si deve rilevare, come tra le ultime evidenziato nella pronuncia 21154/2010 (e vedi anche la successiva 19986/2011), che le Sezioni Unite,nella pronuncia 3818/2009, hanno affermato che la notifica effettuata presso il procuratore costituito o il domiciliatario va effettuata nel domicilio da questi eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione; diversamente, nel caso di domicilio di un procuratore esercente l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione (artt. 170 e 330 c.p.c.), la notifica va effettuata nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale. Ove peraltro la notificazione dell’atto processuale, in particolare, dell’atto di impugnazione di una sentenza ai sensi dell’art. 330 c.p.c., da effettuare pertanto in un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, il primo ha la facoltà (diversamente da quanto incidentalmente affermato da Cass. S.U. 3960/2009 e Cass. 14494/2010, nel ritenere necessaria la tempestiva richiesta al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per completare la nuova notifica), ma anche l’onere, di richiedere all’Ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, con la conseguenza che, ai fini del rispetto del termine, in tale evenienza la successiva notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass. S.U. 17352/2009). Alla stregua di detto principio, va rilevato che nel caso, la notifica è stata tentata dall’avvocato Trotta, autorizzato ad avvalersi della facoltà di notificazione ex L. n. 53 del 1994, a mezzo servizio postale con spedizione del 9/12/2010, presso lo studio dell’avv. Ambrosini in Milano, via San Damiano, 2, ove il Fallimento aveva eletto il domicilio, come risultante dalla stessa sentenza impugnata, e quindi nel termine breve di impugnazione; la parte, a seguito della mancata notifica per causa alla stessa non imputabile, perchè avvenuta nel precedente studio professionale dell’avv. Ambrosini, esercente l’attività extra districtum e del cui mutamento non era stata data comunicazione, ha ripreso il procedimento notificatorio e la notifica allo studio milanese dell’avv. Ambrosini, in via Ricasoli 2, si è perfezionata il 25 marzo 2011. Orbene, il lasso temporale di oltre tre mesi, intercorrente tra l’esito negativo della prima notifica e la ripresa del procedimento notificatorio non può ritenersi ragionevolmente contenuto, al fine di verificare il nuovo studio professionale del difensore della controparte, alla stregua del canone della comune diligenza (la pronuncia 19986/2011 fa riferimento alla "sollecita diligenza", che potrebbe essere intesa in senso ancora più rigoroso), nè le ricorrenti hanno dedotto e fatto valere circostanze specifiche, idonee in tesi ad incidere, alleggerendolo, sull’onere di diligenza.
Da ciò consegue che, non potendosi saldare l’esito della notificazione avvenuta il 25 marzo 2011 alla richiesta della prima tentata notifica, deve nel caso concludersi per l’inammissibilità del ricorso, stante la tardività ex art. 325 c.p.c., comma 2 della notificazione richiesta dalle ricorrenti ed eseguita il 25 marzo 2011. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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