Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Forlì ha affermato la responsabilità di diversi imputati, tra i quali gli odierni ricorrenti, in ordine a plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna.
Ricorrono per cassazione gli indicati imputati.
2. R. propone due motivi.
2.1 Con il primo si lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che la richiesta di giudizio abbreviato abbia determinato l’implicita rinunzia alle eccezioni afferenti all’incompetenza del Tribunale di Forlì. La questione, oltretutto, era stata proposta e decisa ben prima dell’ammissione del rito.
2.2 Con il secondo motivo si censura la motivazione per ciò che attiene all’esclusione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5 del richiamato D.P.R. n. 309.
3. M. deduce due motivi.
3.1 Con il primo motivo propone questione coincidente con quella esposta da R.: è erronea l’enunciazione secondo cui l’abbreviato implica rinunzia alle questioni afferenti alla competenza.
3.2 Con il secondo motivo si espone che l’abbreviato condizionato è stato celebrato con l’audizione di due testi indicati dalla difesa.
Da tali deposizioni emerge che il percorso di allontanamento dalla droga è culminato con l’accertato distacco definitivo, come documentato da relazione della polizia giudiziaria. Il giudice ha obliterato l’esito dell’istruttoria. La questione è stata dedotta in appello, ma la Corte non si è fatta carico del tema.
Ha fatto seguito la presentazione di una memoria per richiamare la giurisprudenza delle Sezioni unite che ha enunciato un principio di diritto consonante con la tesi difensiva in tema competenza nel rito abbreviato. Si aggiunge, a tale riguardo, che la questione era stata dedotta e respinta nell’udienza preliminare.
4. B. assume che l’affermazione di responsabilità è stata basata su comunicazioni con il coimputato R. che si suppone siano afferenti a stupefacenti, in assenza di riscontri significativi e non essendovi prova che ad ogni appuntamento abbia fatto seguito la consegna di droga. Si imponeva, pertanto, pronunzia assolutoria.
5. B.L. che l’imputazione riguarda modesti atti di cessione di droga a R., consumati in (OMISSIS). La questione d’incompetenza del Tribunale di Forlì è stata erroneamente risolta dalla Corte d’appello assumendo che la richiesta del rito abbreviato implichi rinunzia alla questione. Si chiede, quindi, l’invio degli atti alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Ravenna.
Ha fatto seguito la presentazione di una memoria per prospettare l’estinzione del reato per prescrizione. Si assume che trova applicazione la novellata disciplina dell’istituto che è più favorevole, con la conseguenza che il Termine di sette anni e sei mesi è decorso nel marzo 2010.
6. Il motivo di ricorso afferente alla competenza è fondato ed assorbente.
In proposito la Corte d’appello assume che il tema è precluso dalla richiesta del rito abbreviato, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, anche se l’eccezione è stata proposta e respinta prima dell’ammissione del rito che implica, comunque, la rinunzia alla doglianza.
Tale enunciazione di principio è erronea alla stregua di quanto condivisibilmente ritenuto dalle Sezioni unite di questa Suprema corte: l’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l’incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare (S. U. 29 marzo 2012, Rv.
252313). Nel caso in esame la questione era stata prospettata nell’udienza preliminare dagli imputati M., R. e B.; ed era stata rigettata con ordinanza del 17 novembre 2004.
Sussistevano quindi le condizioni per riproporre la questione nel giudizio abbreviato. L’intreccio dei fatti e delle posizioni lascia allo stato ritenere che si configuri l’effetto estensivo dell’impugnazione a tutti i ricorrenti.
La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.
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