Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2012) 07-12-2012, n. 47572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Urbino non ha convalidato l’arresto facoltativo di L.C. escludendo sia la gravità del fatto che la pericolosità dell’indagato.

2. Avverso detta pronunzia ricorre il Pubblico Ministero lamentando illogicità della motivazione, non avendo il Giudice valutato le circostanze del fatto che avrebbero dovuto indurlo a ritenere legittimo l’arresto sia sotto il profilo della gravità del fatto che sotto il profilo della pericolosità del soggetto.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di convalida dell’arresto in flagranza, il giudice, ai sensi dell’art. 391 c.p.p., comma 4, deve limitarsi a controllare: a) l’osservanza formale dei termini dall’art. 386, comma 3, e art. 390 c.p.p., comma 1; b) la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, secondo il disposto degli artt. 380, 381 e 382 c.p.p., ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e se sia configurabile, con riferimento al caso specifico, una delle ipotesi criminose che consentono o impongono l’arresto ("fumus commissi delicti"); nonchè c) a valutare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria sulla base di un "controllo di ragionevolezza" dell’ arresto stesso in relazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. Tale ultimo controllo deve essere condotto in una prospettiva di lettura che, da un lato, non può riguardare l’aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato, ex art. 391 c.p.p., comma 5, in combinato con gli artt. 273 e 274 c.p.p., all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), e che, dall’altro lato, non può sconfinare in un apprezzamento dei presupposti per l’affermazione della responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito. Ne consegue, quindi, che la verifica e la valutazione in oggetto vanno fatte in riferimento all’uso ragionevole dei poteri discrezionali in concreto esercitati dalla polizìa giudiziaria e, ove il giudice ritenga che la polizia abbia ecceduto, deve fornire in proposito adeguata motivazione (Cass., sez. 3^, 24.11.2010, n. 3075).

Nella fattispecie in esame il giudice ha sia pure sinteticamente motivato sulla insussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per poter procedere all’arresto: ritenendo non grave il fatto (consistito nel furto di un telefono cellulare usato) nè pericoloso il soggetto (ossia un giovane, incensurato in Italia, non soggetto a processi penali in corso nè a misure di polizia) con ciò assicurando una base razionale alla decisione, non scalfita dagli ulteriori rilievi fattuali del PM sulla pratica della mendicità e sulla perpetrazione del furto in un luogo già a tal fine precedentemente frequentato.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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