Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-11-2012) 07-12-2012, n. 47660

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.P. propone ricorso avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Firenze che dichiarava inammissibile la sua richiesta di ricusazione presentata nei confronti del giudice monocratico V.L. del Tribunale di Firenze, assegnatala del processo a suo carico per presunti episodi di calunnia in danno del curatore del fallimento della società immobiliare Corrado Linda e c. sas.

Nel provvedimento impugnato la Corte di Appello espone le doglianze della ricorrente secondo la quale il giudice ricusato:

– a fronte della produzione da parte della S. in corso di istruzione dibattimentale di una memoria e di alcuni documenti con i quali denunziava i reati ravvisagli a carico del curatore fallimentare, anzichè provvedere personalmente all’invio degli atti ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., si limitava a impartire il relativo ordine di trasmissione alla propria cancelleria.

– non aveva dichiarato la nullità del rinvio a giudizio della ricorrente quale conseguenza dell’omissione dell’ interrogatorio cui la S. aveva chiesto di essere sottoposta in sede di conclusione delle indagini preliminari; il magistrato aveva, invece, disposto la prosecuzione del processo.

– Non aveva dichiarato l’incompetenza territoriale conseguente all’esservi, tra le persone offese, un magistrato.

– Non aveva accolto la richiesta di sequestro di documentazione.

– Non aveva proceduto a denunzia penale nei confronti di coloro che avevano l’obbligo di custodia dei documenti.

– Non aveva dato atto della presenza di elementi favorevoli agli imputati adottando immediata sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..

Secondo la valutazione della S., tutte tali condotte dimostravano la mancanza di imparzialità del magistrato.

La Corte di Appello, ritenuto che nessuna delle circostanze indicate apparisse significativa di mancanza di imparzialità così come nessuno dei provvedimenti adottati in corso di procedimento risultava anticipare, ancorchè implicitamente, la decisione, concludeva per la manifesta infondatezza della richiesta di ricusazione.

Contro tale ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione S.P. contestando, con primo motivo, innanzitutto la violazione di legge in riferimento all’art. 127 cod. proc. pen. per aver la Corte d’Appello adottato l’ordinanza di inammissibilità de plano pur avendo ritenuto necessario integrare l’istruttoria acquisendo il verbale di udienza del 5 dicembre 2011.

La parte insiste, poi, nella propria richiesta di ricusazione osservando, con una lunga esposizione di circostanze di fatto, che vi erano state numerose irregolarità processuali compiute dai magistrati degli uffici giudiziari di Firenze.

Con la requisitoria scritta il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso osservando, innanzitutto, che, a parte ogni questione in ordine alla regolarità della prova della presunta istruttoria svolta dalla Corte di Appello, in realtà il verbale che si assume essere stato acquisito non è stato affatto utilizzato ai fini della decisione, non essendovi quindi ragioni per contestare la correttezza della decisione di inammissibilità adottata de plano. E, comunque, il ricorso nel resto propone solo questioni in fatto non rilevabili in sede di ricorso per cassazione ai fini della decisione sulla legittimità della ordinanza in materia di ricusazione.

S., all’esito della formulazione delle conclusioni del P.G., ha depositato memoria insistendo nella propria richiesta.

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

La questione della presunta attività istruttoria è del tutto irrilevante per la semplice ragione che la richiesta della Corte di Appello di avere in atti il verbale dell’udienza in cui è stata proposta la richiesta di ricusazione non può essere certamente definita un atto istruttorio; quindi vi è stata la asserita violazione delle regole in tema di decisione di inammissibilità de plano.

Quanto agli argomenti di contrasto alle vantazioni della Corte di Appello sulla ragioni della ricusazione, si osserva la manifesta infondatezza del ricorso innanzitutto in quanto non sviluppa motivi riferibili alla motivazione del provvedimento impugnato: la ricorrente introduce, invece, diverse tematiche che non riguardano l’odierna procedura bensì delle presunte anomalie in suo danno nella gestione di processi presso gli uffici giudizi di Firenze.

In ogni caso gli argomenti con i quali veniva inizialmente proposta la richiesta di ricusazione sono del tutto inconsistenti perchè limitati a doglianze per il mancato accoglimento di richieste della parte o comunque per la mancata adozione di provvedimenti a lei favorevoli, attività che è esattamente corrispondente al normale esercizio dell’attività giurisdizionale. Tali decisioni non rappresentato, di per sè, il segno di una pregiudiziale mancanza di imparzialità del giudice ricusato.

La valutazione delle ragioni della inammissibilità fa ritenere adeguata la sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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